Valutazione di sicurezza nei ponti. Definizione di ponte adeguato, operativo e transitabile

Le Linee guida propongono una classificazione da attuarsi sui ponti stradali esistenti, in funzione delle azioni e del tempo di riferimento

Scarica PDF Stampa

Le NTC 2018 ci dicono chiaramente a cosa serve la valutazione di sicurezza di un’opera:

«La valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se: l’uso della costruzione possa continuare senza interventi; l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso); sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi. È necessario adottare provvedimenti restrittivi dell’uso della costruzione e/o procedere ad interventi di miglioramento o adeguamento nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio».

>> Vorresti ricevere approfondimenti come questo? Clicca qui, è gratis

Vediamo nel dettaglio questo aspetto analizzato nel volume  di Andrea Barocci, edito da Maggioli Editore.

Potrebbe interessarti: Calcolo e progettazione strutture: TOP 3 libri più venduti

La valutazione di sicurezza e l’inadeguatezza di un’opera

Questo aspetto, fondamentale tanto per gli edifici quanto – come vedremo nel seguito – per i ponti, viene ulteriormente rimarcato e meglio specificato nella circolare 7/2019:

«Nel caso in cui l’inadeguatezza di un’opera si manifesti nei confronti delle azioni non sismiche, quali carichi permanenti e altre azioni di servizio combinate per gli stati limite ultimi secondo i criteri esposti nel § 2.5.3 delle NTC (eventualmente ridotte in accordo con quanto specificato al § 8.5.5 delle NTC), è necessario adottare gli opportuni provvedimenti, quali ad esempio limitazione dei carichi consentiti, restrizioni all’uso e/o esecuzione di interventi volti ad aumentare la sicurezza, che consentano l’uso della costruzione con i livelli di sicurezza richiesti dalle NTC.

>> Stai seguendo un progetto? In questa sezione proponiamo soluzioni che possono aiutarti nella scelta di prodotti e tecniche da applicare in cantiere

Gli interventi da effettuare per eliminare le vulnerabilità più importanti possono anche essere parziali e/o temporanei, in attesa di essere completati nel corso di successivi interventi più ampi, atti a migliorare/adeguare complessivamente la costruzione e/o parti di essa. Attesa l’aleatorietà dell’azione, nel caso in cui l’inadeguatezza di un’opera si manifesti nei confronti delle azioni sismiche, le condizioni d’uso, la necessità e la conseguente programmazione dell’intervento sono stabiliti sulla base di una pluralità di fattori, quali: la gravità dell’inadeguatezza e le conseguenze che questa comporterebbe anche in termini di pubblica incolumità, le disponibilità economiche, ecc.».

Considerando i ponti stradali dunque, nel caso in cui si verifichi una inadeguatezza nei confronti delle azioni da traffico, le azioni che sarà possibile intraprendere saranno:

  • limitazione dei carichi di transito;
  • restrizioni nell’uso;
  • esecuzione di interventi volti a incrementare la sicurezza.

Da non perdere: Monitoraggio ponti, viadotti e tunnel: in Gazzetta riparto fondi per il controllo da remoto

Ponte adeguato, operativo e transitabile

Le Linee guida propongono dunque una classificazione da attuarsi sui ponti stradali esistenti, in funzione delle azioni e del tempo di riferimento tref, come nel seguito:

  • ponte ADEGUATO: ponte per cui siano soddisfatte le verifiche eseguite secondo le Norme tecniche utilizzando i carichi e i fattori parziali in esse previsti. La sola variazione in diminuzione ammessa è quella del fattore parziale relativo ai carichi permanenti, qualora se ne verifichino le ipotesi come previsto nel § 8.5.5 delle Norme tecniche («Per i carichi permanenti è possibile, a seguito di un accurato rilievo geometrico-strutturale e dei materiali, adottare coefficienti parziali modificati, assegnando a γG valori esplicitamente motivati. I valori di progetto delle altre azioni sono quelli previsti da NTC»);
  • ponte OPERATIVO: ponte per cui siano soddisfatte le verifiche eseguite utilizzando i principi esposti nelle Norme Tecniche ma facendo riferimento nella valutazione dei fattori parziali relativi ai carichi e ai materiali ad un tempo di riferimento ridotto. Il valore del tempo di riferimento tref, convenzionalmente assunto a livello indicativo nelle Linee guida è pari a 30 anni. Nel calcolo del fattore parziale relativo ai carichi permanenti è possibile prevedere la diminuzione come indicato nel § 8.5.5 delle Norme tecniche, qualora se ne verifichino le ipotesi. Occorre segnalare il ponte e gli esiti delle verifiche in banche dati istituzionali regionali e nazionali;
  • ponte TRANSITABILE: ponte per cui siano soddisfatte le verifiche eseguite su un orizzonte temporale ridotto, entro il quale si progettino e realizzino lavori di adeguamento o operatività, adottando la limitazione dei carichi consentiti e/o la restrizione d’uso. La programmazione temporale dettagliata dei lavori occorre sia nota e trasferita alle banche dati istituzionali. Nella valutazione dei fattori parziali relativi ai carichi e ai materiali si adotta un tempo di riferimento ridotto che nelle Linee guida è assunto non maggiore di tref = 5 anni. Nel calcolo del fattore parziale relativo ai carichi permanenti è possibile prevedere la diminuzione come indicato nel § 8.5.5 delle Norme tecniche, qualora se ne verifichino le ipotesi.

Le valutazioni, analisi e risultati dovranno essere coerenti con quanto previsto dalle NTC 2018, quindi anche la quantificazione dei livelli di sicurezza deve avvenire esplicitando i parametri:

  • ζE: rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione sul medesimo suolo e con le medesime caratteristiche (periodo proprio, fattore di comportamento, ecc.). Il parametro di confronto dell’azione sismica da adottare per la definizione di ζE è l’accelerazione al suolo agS;
  • ζV,i: rapporto tra il valore massimo del sovraccarico verticale variabile sopportabile dalla parte i-esima della costruzione e il valore del sovraccarico verticale variabile che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione.

«Nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche il livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il rapporto ζE tra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione; l’entità delle altre azioni contemporaneamente presenti è la stessa assunta per le nuove costruzioni, salvo quanto emerso riguardo ai carichi verticali permanenti a seguito delle indagini condotte (di cui al § 8.5.5 NTC) e salvo l’eventuale adozione di appositi provvedimenti restrittivi dell’uso della costruzione e, conseguentemente, sui carichi verticali variabili.

La restrizione dell’uso può mutare da porzione a porzione della costruzione e, per l’i-esima porzione, è quantificata attraverso il rapporto ζV,i tra il valore massimo del sovraccarico variabile verticale sopportabile da quella parte della costruzione e il valore del sovraccarico verticale variabile che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione».

Valutazione di sicurezza nei ponti. Definizione di ponte adeguato, operativo e transitabile Linee guida ponti livello di sicurezza

Inoltre, considerando quanto detto in precedenza, il livello di sicurezza deve tenere conto dello stato di degrado del ponte e delle verifiche nei confronti di alluvioni e frane.

Per saperne di più, continua a leggere dal volume

Foto:iStock.com/ma li

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento