Regolarità edilizio-urbanistica dei locali e esercizio attività commerciale: due recenti sentenze

La conformità dei manufatti alle norme urbanistiche ed edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità

Mario Petrulli 13/06/22

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza che l’esercizio di attività commerciale non possa che svolgersi in locali conformi e compatibili dal punto di vista urbanistico edilizio.

In altri termini, nel rilascio dell’autorizzazione commerciale occorre tenere presenti i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui si intende svolgere l’attività, con la conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi legittimo ove fondato su rappresentate e accertate ragioni di abusività dei locali[1].

Sul delicato argomento, che coinvolge sia interessi pubblici (il corretto utilizzo del territorio e l’incolumità delle persone) sia interessi privati (l’esercizio dell’attività di impresa), arriva l’ennesima conferma da alcune sentenze avutesi nella scorsa settimana.

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Il TAR Campania, Napoli, sez. III, nella sent. 1° giugno 2022, n. 3731, ha ribadito che la conformità dei manufatti alle norme urbanistiche ed edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dell’art. 24 comma 3, del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) e dell’art. 35, comma 20, della Legge n. 47/1985, in quanto, ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico–edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata[2].

A conferma, basta ricordare che, in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 287/1991 (“Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”), dette attività “devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate”. La regolarità urbanistico-edilizia dei locali rappresenta, dunque, una delle condizioni cui la legge subordina l’esercizio dell’attività di somministrazione; in sua mancanza, il ritiro dell’autorizzazione commerciale già rilasciata e, in ogni caso, la chiusura dell’esercizio costituiscono iniziative doverose da parte degli organi amministrativi preposti al controllo, senza alcun margine per valutazioni di stampo discrezionale[3].

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Peraltro, la regolarità edilizio-urbanistica deve preesistere all’utilizzo (oltre che persistere nel tempo), secondo una regola di comune buon senso: ed infatti, come evidenziato dal TAR Lazio, Roma, sez. II ter, nella sent. 31 maggio 2022, n. 7085, non può considerarsi illegittimo il divieto di prosecuzione di un’attività commerciale se, successivamente, l’interessato riesca ad ottenere la regolarità dei locali (ad esempio, conseguendo l’agibilità), visto che, per consolidata giurisprudenza[4], la legittimità di un atto amministrativo va accertata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del tempus regit actum.

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In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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[1] Ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 aprile 2021, n. 3209, secondo cui “la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è oramai da tempo nel senso che nel rilascio dell’autorizzazione commerciale occorre tenere presenti i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si va a svolgere, con l’ovvia conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi senz’altro legittimo ove fondato su rappresentate e accertate ragioni di abusività dei locali nei quali l’attività commerciale viene svolta (cfr. Cons. Stato, IV, 14 ottobre 2011 n. 5537 e id., V, 8 maggio 2012, n. 5590). Il legittimo esercizio dell’attività commerciale è pertanto ancorato alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l’attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati provvedimenti repressivi che accertano l’abusività delle opere realizzate ed applicano sanzioni che precludono in modo assoluto la prosecuzione di un’attività commerciale (cfr. Cons. Stato, VI, 23 ottobre 2015, n. 4880)”.

[2] TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 4 settembre 2019, n. 4453.

[3] TAR Toscana, sez. III, sent. 9 dicembre 2021, n. 1642

[4] Consiglio di Stato, sez. II, sent. 21 giugno 2021, n. 4759.

Immagine: iStock/lucamato

Mario Petrulli

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