Negli ultimi anni l’Energia è salita alla ribalta internazionale come uno dei settori chiave per rilanciare l’economia. Nel nostro Paese, non a caso, il settore energetico viene considerato dal Governo come uno dei punti cruciali nel pacchetto delle misure per la crescita destinato a vedere la luce proprio nei prossimi giorni.
Una gestione più razionale dell’energia da parte dei Paesi, tuttavia, non trova giustificazione solo nelle implicazioni economiche, nello sviluppo e nella crescita. Tutti ormai sappiamo bene come il riscaldamento globale stia influendo pesantemente sui cambiamenti climatici e di quanto sia necessario l’abbattimento drastico delle emissioni di CO2. In questo senso i provvedimenti internazionali non sono mancati, a partire dal protocollo di Kyoto, ma soprattutto con la ratifica a livello europeo del pacchetto clima ed energia, cosiddetto del 20-20-20, con il quale i Paesi membri dell’Unione europea si sono posti degli obiettivi globali vincolanti entro il 2020 (poi diversificati per Paese membro) di riduzione del 20% di CO2 e di produzione del 20% di energia da fonti rinnovabili rispetto ai consumi finali all’anno di riferimento, il 2005, mentre per quanto riguarda l’efficienza energetica l’obiettivo, da conseguire entro il 2016, è di ridurre i consumi del 9%, sempre rispetto al 2005.
Le direttive europee approvate in materia sono state numerose e molte sono le azioni previste o suggerite, spesso non del tutto attuate, nelle politiche energetiche nazionali. In questo contesto al settore pubblico è stato assegnato il compito di svolgere un ruolo esemplare e mettere in atto politiche virtuose con obiettivi ancor più ambiziosi rispetto a quelli assegnati al settore privato.
Spesso, purtroppo, una scarsa visione d’insieme, emergenze da affrontare in settori ritenuti più critici, difficoltà nel reperire fondi adeguati o semplicemente la mancanza di competenze specifiche sia a livello politico che dirigenziale, impediscono alle pubbliche amministrazioni di essere capofila nell’adozione di esemplari strategie energetiche. Eppure gli strumenti a disposizioni esistono.
Dal punto di vista delle competenze da mettere in campo per supportare il decisore e tutto lo staff amministrativo la più interessante è senza dubbio la nomina di un tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, in seguito Energy Manager (EM), figura introdotta in Italia sin dal 1982, con la legge 382, per diventare obbligatoria e sanzionabile, nel 1991, con la legge 10, per tutti quei soggetti, anche pubblici, i cui consumi superino una certa soglia in funzione del settore. Nel caso degli enti pubblici la soglia prevede un consumo finale annuo di energia pari a 1.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio), soglia che, nel caso dei comuni, se tradotta in popolazione, si attesta mediamente intorno ai 10.000 abitanti.
In Italia, il coordinamento degli Energy Manager è mantenuto dalla F.I.R.E. (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia), che, oltre a rendere disponibili informazioni di particolare interesse per il ruolo professionale, si occupa di acquisire le comunicazioni annuali di nomina degli Energy Manager, realizzare, gestire e pubblicare il relativo elenco, attivare campagne per sensibilizzare i soggetti obbligati alle nomine e assistere alla elaborazione di circolari esplicative.
Ed è proprio dall’elenco annuale pubblicato dalla FIRE che emerge l’assoluto disinteresse della pubblica amministrazione, o se vogliamo della politica locale, nei confronti di un ruolo, di supporto alle strategie energetiche, che tale figura potrebbe offrire. Dal Libro degli Energy Manager della FIRE relativo alle comunicazioni pervenute nel 2011 si evince che hanno provveduto alla nomina dell’Energy Manager solo 133 enti territoriali tra comuni (94), province (34) e regioni (5).
Al Nord sono 70 gli enti ad aver rispettato l’obbligo, di cui 48 comuni, 19 province e 3 regioni (Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia), al Centro 29 enti, di cui 23 comuni, 5 province e 1 regione (Umbria), mentre al Sud ed Isole gli enti sono 34, di cui 23 comuni, 10 province e 1 regione (Sicilia). Il dato non è affatto confortante in quanto tra i potenziali enti territoriali obbligati, alle 20 regioni e le 107 amministrazioni provinciali, devono essere aggiunti tutti i comuni italiani che ricadono nei parametri di obbligatorietà, ovvero, dati Istat alla mano, circa 1.064 amministrazioni comunali. Sulla base di tali dati la fotografia della situazione appare ancora più drammatica: su un bacino di enti soggetti all’obbligo pari a 1191, solo 133 sono state le nomine del 2011. In percentuale si traduce nell’11% di enti territoriali in regola, mentre il rimanente 89% è fuorilegge nel solito Far West tutto all’italiana.
Tuttavia, limitare ad un mero obbligo di legge il contributo potenziale che una figura professionale come l’Energy Manager potrebbe dare alle pubbliche amministrazioni è riduttivo. I compiti, infatti, possono essere molteplici, sia nel ruolo privatistico dell’ente che in quello pubblico. In ambito privatistico i compiti, a solo titolo di esempio, sono e potrebbero essere relativi alla gestione energetica del parco edifici (scuole, uffici, biblioteche e altre strutture di proprietà dell’ente), della pubblica illuminazione e del parco autoveicoli, ma anche alla gestione dei rifiuti. In ambito pubblico invece, i compiti dell’Energy Manager sono e potrebbero essere relativi al controllo e alla verifica di impianti e alle relative richieste di autorizzazioni, alla gestione dei rapporti con i concessionari dei servizi, alla gestione del parco degli impianti termotecnici, la gestione di eventuali incentivi, la consulenza e il supporto nella stesura dei piani regolatori e urbanistici e del traffico, la supervisione nella redazione di un piano energetico e, ancora, la promozione del coinvolgimento di ordini professionali, università, associazioni e operatori locali.
Tutta questa mole di attività si concretizza nel monitoraggio e nell’analisi dei consumi e dei flussi energetici, nelle diagnosi energetiche degli edifici, nell’individuazione di cattive abitudini e comportamenti usuali da parte dei dipendenti che possano essere fonte di spreco, nel controllo delle attività di manutenzione degli impianti e le logiche di gestione passate e future, promuovendo la telegestione e il telecontrollo, di cui ne dovrà essere il responsabile, individuare interventi migliorativi ed effettuare i relativi studi di prefattibilità, interpretare un ruolo di controparte nei rapporti tra l’ente e società di manutenzione, ESCO (obbligatorio per i contratti servizio energia) e progettisti esterni e nell’ideazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione dell’opinione pubblica sui temi del risparmio e dell’efficienza energetica.
Ma c’è di più, il d.lgs.192/2005 attribuisce all’Energy Manager un compito specifico e obbligatorio quale l’acquisizione della Relazione Tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumi degli edifici e relativi impianti termici (ex legge 10/1991) che dovrà essere obbligatoriamente integrata da questi attraverso un’attestazione di verifica sul rispetto delle norme in vigore. Inoltre, l’accesso al mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), il meccanismo di incentivazione per gli interventi di risparmio energetico, può essere diretto da parte dell’ente solo nel caso questi abbiano nominato il responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, in caso contrario, come spesso accade, saranno le ESCO a poterne beneficiare, a patto che abbiano sottoscritto un contratto con l’ente e si siano impegnate nell’investimento per l’intervento. Nel rapporto sui TEE pubblicato nel luglio 2012 dall’Autorità dell’Energia, tra i 323 soggetti attivi sul mercato al 2011 solo uno di questi risultava essere un ente territoriale, un’amministrazione provinciale. Deprimente.
Dunque l’EM si pone all’interno della struttura pubblica come una figura qualificata che potrebbe rappresentare sia un’ottima opportunità di lavoro per giovani laureati che hanno deciso la specializzazione nel settore sia un’ottima opportunità per l’ente di limitare i consumi e quindi i costi della bolletta energetica annuale. La contrattualizzazione, inoltre, solitamente su base annuale, fornisce la possibilità di rivedere periodicamente obiettivi conseguiti e da conseguire e di valutare la soddisfazione dell’ente sull’operato del professionista, che deve essere tuttavia messo nelle condizioni di poter operare.
Ad aggiungere carne sul fuoco nel dicembre 2009 è stata pubblicata la norma UNI CEI 11339 che specifica i requisiti generali e le procedure per la qualificazione degli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), delineando i compiti, le competenze e le modalità di valutazione delle competenze. L’EGE si pone professionalmente un gradino al di sopra all’Energy Manager e risponde alla domanda crescente di certificazione delle competenze attraverso enti terzi (in Italia per gli EGE se ne occupa SECEM) che sta coinvolgendo un pò tutti gli ambiti lavorativi, riproponendo in Italia una consuetudine largamente consolidata nel nord Europa. Tuttavia, nominare un Energy Manager non significa necessariamente scegliere un EGE, che può comunque rappresentare una maggiore garanzia di competenza.
Detto questo, la domanda è: cosa impedisce nei nostri enti territoriali la diffusione della nomina (obbligatoria) ad un ruolo che non può che portare benefici sotto tutti i punti di vista (economici, finanziari, energetici, ambientali)?
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