ZFU Centro Italia: i codici tributo e l’elenco dei soggetti ammessi

Elenco dei beneficiari, codici tributi per utilizzare l’agevolazione nell’F24 e i codici per la ripresa dei versamenti sospesi

Monica Greco 07/10/19

Tutto pronto per poter fruire delle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2019 a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi localizzati nella Zona Franca Urbana (ZFU) istituita nei Comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Si tratta delle agevolazioni riservate alle imprese e ai lavoratori autonomi con sede legale o operativa nella zona franca urbana, istituita ai sensi dell’articolo 46 del DL 50 del 2017, e localizzata in uno dei Comuni sopracitati.

Questi contribuenti trovano tutte le informazioni necessarie per poter accedere all’agevolazione, utilizzarla mediante un codice istituito appositamente e, infine, prepararsi per “riprendere” i versamenti sospesi entro il 15 ottobre 2019.

ZFU Centro Italia:le ultime novità

Codici tributo per usare l’agevolazione e soggetti ammessi

Si comincia con l’ufficializzazione, da parte del Ministero, della lista dei beneficiari dell’agevolazione e l’elenco di chi non è stato ammesso, grazie al decreto pubblicato, proprio nel mese di agosto. A seguire, l’Agenzia delle Entrate ha istituto e reso noto il codice tributo previsto per utilizzare, o meglio  “spendere”,  l’agevolazione spettante. Considerando che a settembre lo Stato batte cassa, i contribuenti “beneficiari” delle agevolazioni previste per le ZFU del centro Italia potranno utilizzare le somme a loro favore per ridurre i pagamenti da fare con il modello F24. Infine, l’Inps con il messaggio n. 3247 dello scorso 6 settembre ha fornito i chiarimenti necessari per riprendere gli adempimenti e i versamenti sospesi.

Ricordiamo che le risorse disponibili che afferiscono a questa agevolazioni, in materia di esenzioni fiscali e contributive, ammontano a circa 142 milioni di euro.

Di certo, diventa fondamentale capire chi è stato ammesso e chi rimandato, in un certo senso. Per farlo, basterà consultare gli elenchi dei soggetti beneficiari approvato e pubblicato lo scorso 7 agosto, con decreto direttoriale, dal MEF.

Ricordiamo che, tra i beneficiari rientravano anche le imprese che cominciavano una nuova iniziativa economica, all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, e che, successivamente, il beneficio è stato esteso anche ai professionisti, con il DL n.32 del 2019, relativamente ai periodi di imposta 2019 e 2020.

Era stata concessa anche una proroga per fruire dei benefici ai soggetti già beneficiari delle esenzioni fiscali e contributive previste per le ZFU, grazie alla quale tali soggetti possono fruire, infatti, delle somme residue già concesse e non fruite per i periodi d’imposta 2017 e 2018, anche per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Inoltre, l’Inps con il messaggio n. 2338 del 20 giugno 2019 aveva disposto anche un’ulteriore proroga, rispetto all’ultimo termine disposto dalla Legge di Bilancio 2019 al 1° giugno 2019. Lo slittamento autorizzato riguardava nello specifico la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi che, dunque, può effettuarsi entro il 15 ottobre 2019, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi; nonché la possibilità di eseguire il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime 5 rate sempre entro il 15 ottobre 2019, in caso di rateizzazione la possibilità di pagare fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ecco il dettaglio delle ultime novità.

Chi sono i beneficiari?

I soggetti beneficiari delle nuove agevolazioni disposte per le ZFU del Centro Italia sono individuate in due categorie:

a) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, già beneficiari delle agevolazioni art.46 c.2 del dl n.50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal ministero;

b) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.

Possono accedere i soggetti che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e dell’acquacoltura; sempre nel rispetto del Regolamento De Minimis – ovvero dei Regolamenti n. 1407/2013 e  n. 1408/2013.

Chi sono i soggetti esclusi?

Sono, invece, soggetti esclusi dalle agevolazioni coloro che:

– svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, un’attività appartenente alla categoria “f” della codifica Ateco 2007 (come risulta dal certificato camerale) e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zfu alla data del 24 agosto 2016;

– hanno già ottenuto le medesime agevolazioni (art.46 c.2 dl n.50/2017) e che, alla data di pubblicazione della Legge di Bilancio 2019, non hanno ancora avviato la fruizione dell’importo dell’agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti

– alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca

Entro quando inviare la documentazione?

Per non perdere nessuna le agevolazioni i soggetti interessati devono non solo aver presentato per tempo la domanda di accesso alle agevolazioni, ma dovranno produrre entro i termini stabili la documentazione specificatamente richiesta per accedere ai relativi benefici. Ecco quali date tenere a mente:

1) La documentazione necessaria a consentire la richiesta delle informazioni antimafia doveva essere inviata al Ministero dello sviluppo economico entro e non oltre il 30 settembre 2019.

2) La comunicazione che attesta l’avvio dell’attività nella ZFU deve essere inoltrata entro il 31 dicembre 2019 al Ministero dello sviluppo economico, in modalità telematica, utilizzando direttamente la sezione dedicata presente sul sito del ministero.

Con riferimento alle istanze di accesso alle agevolazioni ricordiamo che nella circolare direttoriale n. 243317 dello scorso 6 giugno sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande. Il termine del 18 luglio 2019 ore 12 era l’ultima data valida per inoltrare la domanda in via esclusivamente telematica, tramite la procedura informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero, dopo essersi identificati e autenticati tramite la Carta nazionale dei servizi

Elenco dei soggetti ammessi

Con il citato decreto del 7 agosto 2019 sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste per la ZFU. Si tratta di ben 5 mila imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo, a cui sono stati assegnati risorse pari a complessivi 123 milioni di euro.

Gli elenchi sono pubblicati come “allegati” al decreto direttoriale e individuano nel dettaglio i beneficiari e l’elenco di coloro per i quali la concessione dell’agevolazione, invece, è subordinata a specifiche fasi istruttorie e alla produzione di opportuna documentazione, nonché coloro che non rientrano tra i beneficiari.

L’allegato “1” è quello principale poiché nello specifico evidenzia tutti i soggetti ammessi, l’elenco delle anagrafiche dei contribuenti ammessi segue la struttura sotto riportata:

  • Identificativo-Istanza
  • Codice Fiscale
  • Denominazione Beneficiario
  • Regolamento  De Minimis
  • Importo  Agevolazione
  • Cup
  • Codice Rna/Sian

Il decreto direttoriale è corredato da ulteriori 4 allegati che contengono, nello specifico, all’allegato:

  “2“, l’elenco dei soggetti ammessi dopo verifica antimafia, si tratta di coloro che fruiscono delle agevolazioni, solo dopo la verifica e il rilascio, in materia di informativa antimafia, dell’attestazione dell’insussistenza di condizioni interdittive

3“, l’elenco dei soggetti ammessi con nuova attività, sempreché avviino una nuova attività nella zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019;

4“, l’elenco dei soggetti ammessi con verifica, ovvero coloro i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata al completamento, e alla verifica, con esito positivo, delle attività istruttorie

 –5“, l’elenco dei soggetti non ammessi.

Come fruire delle agevolazioni

Le agevolazioni riservate ai soggetti localizzati nelle ZFU in commento possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24.

In pratica l’importo che compete a titolo di agevolazione – per le imprese e i professionisti localizzati nella ZFU, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 – si può utilizzare solo in compensazione e, dunque, riducendo l’importo da versare e dovuto per altri debiti.

La compensazione è effettuata utilizzando uno specifico codice tributo, che identifica il beneficio di cui trattasi, e avviene tramite la presentazione del modello F24, effettuata attraverso esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nei canali ENTRATEL e FISCONLINE.

L’Amministrazione rinvia alla circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013, paragrafo 3, il dettaglio e i chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle analoghe agevolazioni previste a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana dell’Aquila.

Con la risoluzione n. 83/E sono stati istituituiti i codici tributi della sezione Erario dell’F24 per l’utilizzo del credito, e precisamente:
– “6905” (credito d’imposta investimenti sisma centro Italia – articolo 18 quater c.1 Dl n. 8/2017)
– “6906” (credito d’imposta investimenti Zes art.5 c.2  Dl n. 91/2017).

Con la risoluzione n. 78/E emanata in data 30 agosto 2019 l’Agenzia aveva già istituito il nuovo codice tributo da indicare nell’F24, per l’utilizzo delle agevolazioni in commento. Si tratta nello specifico del codice tributo “Z162”, denominato “ZFU CENTRO ITALIA” – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti – art. 1, comma 759, lettera a), della legge n. 145/2018.

Versamento dei contributi sospesi

Con il messaggio Inps n. 3247 del 6 settembre 2019 sono state fornite ai datori di lavoro le indicazioni operative per gestire la ripresa dei versamenti prevista, secondo l’ultima proroga, in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019.

Come compilare il modello F24?

Vediamo, come compilare il modello F24, con riferimento alla contribuzione sospesa per le diverse gestioni previdenziali.

Aziende con dipendenti

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS”, utilizzando il codice contributo “DSOS” e indicando la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N964).

Per chi non ha provveduto alla trasmissione della denuncia UniEmens dovrà effettuare l’invio entro il 15 ottobre 2019. Per la compilazione dell’UniEmens, per i periodi di paga dalla data dell’evento sismico ad agosto 2017, le aziende interessate dovranno inserire nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” il valore “N964” e l’importo dei contributi sospesi nel campo “SommeACredito”. Il risultato dei “DatiQuadratura”, “TotaleADebito” e “TotaleACredito” potrà dare luogo a un credito a favore dell’INPS da versare tramite modello “F24”, ovvero a un credito a favore dell’azienda o un saldo pari a zero.

Liberi professionisti e committenti

Per questa categoria la compilazione del modello F24 prevede l’utilizzo di causali differenti e precisamente:

  I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata potranno effettuare il versamento relativo al saldo 2016 e al primo acconto 2017 entro il 15 ottobre 2019 compilando il modello di pagamento F24 nella “Sezione INPS” e utilizzando la causale “PXX/P10”.

   I committenti, invece,  tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione, entro il 15 ottobre 2019, compilando la “Sezione INPS” del modello “F24” adoperando la causale “CXX/C10”

Artigiani e commercianti

I contribuenti potranno effettuare il versamento utilizzando il modello “F24”, indicando l’apposita codeline presente a partire dal 9 settembre 2019 nelle comunicazioni bidirezionali del Cassetto Previdenziale, presente nella sezione “Atti emessi-dilazioni” indicando nel campo “tipo atto” la causale: “Indicazioni generiche per ripresa pagamenti su contributi sospesi”.

In caso di pagamento rateale, la rata pagata già pagata il 1° giugno 2019 dovrà essere considerata come facente parte delle 5 rate da versare entro il 15 ottobre. Pertanto, dopo l’invio della comunicazione di pagamento rateale, l’operatore potrà acquisire e all’elaborare il piano rateale generando le codelines specifiche per il versamento delle rate successive alla prima, reperibili anch’esse nel Cassetto Previdenziale del contribuente (tipo atto: “Esito Domanda di Rateizzazione”).

Il versamento potrà poi essere effettuato sempre utilizzando il modello “F24” e indicando, nello spazio riservato alla matricola, la codeline.

Aziende agricole assuntrici di manodopera

Per questa categoria con riferimento ai contributi già tariffati, relativi sia al 1° e 2° trimestre 2016 che ai trimestri oggetto di sospensione, dovranno essere versati entro il 15 ottobre 2019.

Nel casa di aziende beneficiarie della sospensione contributiva che, invece, non hanno trasmesso le denunce trimestrali di manodopera (DMAG) del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° trimestre 2017, potranno provvedere all’invio entro e non oltre il 15 ottobre 2019. La contribuzione di riferimento dovuta, avrà come scadenza di pagamento il giorno 16 marzo 2020.

Il prospetto dei contributi sospesi con la relativa codeline è disponibile nel Cassetto Previdenziale all’interno della sezione “News individuale”.

Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Per le aziende di questa categoria a cui è stato riconosciuto il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, il contributo dovuto dovrà essere indicato nell’elemento “AltriImportiDovuti_Z2” della ListaPosPA, valorizzando nello specifico la “Tipologia del Dovuto” con il Codice: 33 – Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi.

Il pagamento deve essere effettuato tramite il modello “F24”, compilando la “Sezione altri enti previdenziali e assistenziali” e indicando nel campo “causale contributo” il codice “PX33”.

Consulta la pagina del Mise sulla ZFU del Centro Italia

Monica Greco

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