La Consulta torna a pronunciarsi sul tema della tutela del paesaggio e sulla disciplina che regola i vincoli paesaggistici e lo fa bocciando, senza appello, l’art. 45 decies della legge regionale del Veneto n. 10 del 26 maggio 2011, recante Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” in materia di paesaggio.
Con la recente sentenza n. 66 del 23 marzo 2012, i Giudici costituzionali hanno ribadito che è di assoluta competenza dello Stato la disciplina in materia dei vincoli paesaggistici ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s) e che la legislazione regionale può solo dettare norme che garantiscano un livello di tutela del paesaggio maggiore di quello minimo stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).
Nello specifico, l’art. ritenuto illegittimo introduceva deroghe al regime vincolistico delle aree “ex Galasso”, ora disciplinate dall’art. 142 del Codice.
Ricordiamo infatti che l’art. 142 del Codice, dopo aver elencato una serie di aree (soggette a vincolo paesaggistico (territori costieri, territori contermini ai laghi, fiumi, montagne, zone di interesse archeologico, ecc.), a prescindere dall’intervento di un atto amministrativo e quindi solo perché individuate dalla legge, prevede alcune esclusioni dal vincolo stesso (comma 2: aree che alla data del 6 settembre 1985 erano ricomprese dagli strumenti urbanistici comunali nelle zone territoriali omogenee A e B del d.m. 1444/1968).
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