Esiste la variante in corso d’opera per opere già autorizzate su un bene tutelato?

La risposta è no. Nel caso degli immobili vincolati l’autorizzazione non si basa (solo) sulle dichiarazioni del tecnico ma anche sulla preventiva valutazione della Soprintendenza. Ecco come muoversi in queste situazioni

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Il concetto di “variante in corso d’opera”, cioè la facoltà di apportare modifiche ad un progetto durante le opere edilizie in svolgimento in base ad un originario progetto già depositato ed approvato, non è chiaramente delineato nella normativa italiana.

Marco Campagna, autore del volume Progettazione e trasformazioni in presenza di vincoli  dal quale è estratto questo articolo, ci spiega che la parola variante appare in alcuni passaggi del d.P.R. 380/2001 e si riferisce prevalentemente alla possibilità di presentare una SCIA in variante nel caso in cui si stiano eseguendo interventi in base ad un permesso di costruire.

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In quali casi la norma riconosce la possibilità di presentare una variante?

Non appare ufficialmente nel testo unico la possibilità di presentare una variante per titoli abilitativi che non siano permessi di costruire, e ciò appare obiettivamente un controsenso perché impone il ricorso a delle procedure ambigue in caso di opere autorizzate con CILA o SCIA, quali procedure di “sostituzione pratica” o “sostituzione tipi  allegati”.

Dato che la CILA-S (il titolo abilitativo inventato appositamente per il superbonus e che dovrebbe estinguersi con esso) invece espressamente la prevede, appare che l’assenza della possibilità di depositare una variante in caso di CILA o SCIA sia semplicemente una omissione legislativa e non una volontà di non consentire l’operazione. Dunque sembra che nella prassi sia del tutto assentibile che qualunque intervento edilizio possa prevedere la possibilità di modificare le opere edilizie durante il loro svolgimento, ma nella legge non si trovano indicazioni precise su come procedere in questi casi.

Tale possibilità appare fattibile anche perché le opere che vengono eseguite in base a CILA o SCIA sono autorizzate implicitamente dalle dichiarazioni dell’interessato all’intervento e dal tecnico, i quali dichiarano, rispettivamente, di avere titolo all’esecuzione dell’intervento, che si sta operando su una preesistenza legittima e che l’intervento progettato è conforme alle norme sovraordinate.

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Variante in corso d’opera bene tutelato

Per quanto attiene le norme a tutela dei beni culturali, però, il discorso è diverso. Anche il Codice non dice nulla riguardo alle varianti in corso d’opera ma qui la questione va vista sotto una prospettiva diversa: dato che le opere vengono autorizzate in base alla analisi di un preciso progetto che deve riguardare anche il minimo dettaglio, ogni dettaglio è oggetto implicito di autorizzazione.

Dunque nel caso degli immobili vincolati l’autorizzazione non si basa (solo) sulle dichiarazioni del tecnico ma anche sulla preventiva valutazione della Soprintendenza: in tale caso dunque non si ritiene sia possibile eseguire varianti in corso d’opera ad un progetto già approvato, e deve dunque ritenersi necessario acquisire un’altra autorizzazione, indipendente dalla prima, per poter eseguire i nuovi interventi diversi da quelli autorizzati.

Ciò può comportare dover sospendere i lavori fino al rilascio della nuova autorizzazione, e di ciò è responsabile anche la figura del direttore lavori. Deve quindi darsi risposta negativa alla domanda insita nel titolo di questo articolo, in quanto nel caso in cui subentri in opera la necessità di modificare il progetto, occorrerà prima fermare le relative opere e chiedere una nuova autorizzazione: il rischio è quello di commettere il reato di esecuzione di opere non autorizzate.

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Progettazione e trasformazioni in presenza di vincoli

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Foto:iStock.com/Madrolly

Redazione Tecnica

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