Il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 20/12/2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019) ha modificato le percentuali per il calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà di un bene.
L’aggiornamento prevede nuovi coefficienti per calcolarne il valore. Ecco i dettagli!
Usufrutto, ecco i nuovi coefficienti per calcolarne il valore
Nonostante l’usufrutto sia sempre meno utilizzato rispetto al passato, dove peraltro veniva a crearsi in automatico nell’ambito delle successioni ereditarie, l’usufrutto resta uno dei diritti reali più importanti del nostro ordinamento giuridico e si può dire che nella maggior parte dei casi viene costituito se una persona che vende o dona ad un altro soggetto un immobile voglia mantenere il controllo sul bene: ne è un caso tipico il genitore che dona la nuda proprietà di un appartamento al figlio riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio per poter continuare a vivere all’interno dell’appartamento stesso.
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Quali sono le nuove percentuali?
Ecco una tabella riepilogativa:
Quando il nudo proprietario intende alienare la nuda proprietà dell’immobile si dovrà indicare nell’atto il valore dell’immobile stesso moltiplicato per la percentuale corrispondente all’età dell’usufruttuario.
Se quest’ultimo venisse a mancare, invece, la nuda proprietà si trasforma in piena proprietà e basterà presentare all’Ufficio Catastale competente per la Provincia interessa una voltura catastale per “riunione d’usufrutto” corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di morte senza che sia necessario inserire l’immobile nella dichiarazione di successione dell’usufruttuario.
Viceversa, se venisse a mancare il nudo proprietario, il valore della nuda proprietà deve essere indicato nella dichiarazione di successione trasmettendo così la predetta nuda proprietà agli eredi del de cuius.
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Come funziona con l’IMU?
Poiché l’usufruttuario può pienamente godere dell’immobile, l’IMU e le varie imposte e tributi dovuti all’erario sono a suo carico, così come sono a suo favore gli eventuali introiti derivanti, per esempio, da una locazione la quale si intenderà valida anche dopo il decesso dell’usufruttuario con i limiti di cui all’articolo 999 del Codice Civile (la locazione non può perdurare oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto come anche sottolineato dalla Cassazione n. 9345/2008 e n. 11602/2011).
Cos’è l’usufrutto congiuntivo?
Una particolare forma di usufrutto è quella dell’usufrutto “congiuntivo” dove è impedita al nudo proprietario la consolidazione del suo diritto di proprietà fintanto che è in vita almeno uno dei contitolari originari dell’usufrutto; in questo sistema si dice esista il “diritto di accrescimento” tra i vari cousufruttuari e tale casistica deve essere inequivocabilmente prevista nell’atto costitutivo e devono essere concordi le volontà di tutte le parti richiamate all’atto costitutivo stesso (vedasi Cassazione n. 24108 del 17/11/2011).
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Quando invece l’usufruttuario è una persona giuridica, la durata dell’usufrutto non può superare i trent’anni, eliminando così ogni possibilità di usufrutto perpetuo.
Per quanto riguarda il diritto di usufrutto in generale, si richiamano gli articoli 978 e seguenti del Codice Civile.
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