Per questo motivo siamo in presenza di utilità legate essenzialmente alle necessità di nutrire la famiglia e di poterle garantire un minimo vitale nell’ottica di un’economia di autosussistenza.
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Si elencano, di seguito, le principali tipologie di uso civico presenti nel
territorio italiano. L’elencazione è estratta dal Manuale tecnico degli Usi Civici
, di Massimo Moncelli, edito da Maggioli Editore.
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Pascolatico (ius pascendi)
Si tratta di un antico diritto, originatosi nel IV secolo d.C., quando il fiscus subentrò all’aerarium populi romani, incorporandolo ed acquistando la piena proprietà di molti pascoli e boschi, sui quali tutti i membri della comunità esercitavano di fatto l’attività di pascolo e di raccolta della legna e dei suffrutici. Nacquero i cosiddetti communia, che erano appunto terreni sui quali ai membri della collettività veniva riconosciuto il diritto di portare gli animali al pascolo.
Il pascolatico poteva essere esercitato individualmente, in ogni stagione e con qualsiasi tipo di bestiame, oppure collettivamente come nel caso degli alpeggi estivi. Ad oggi questo diritto viene disciplinato dai regolamenti dei domini collettivi che ne dispongono le modalità di esercizio.
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Legnatico
Coevo, per nascita, del pascolatico, consiste nel diritto di raccogliere legna nei boschi e si distingue in:
- legnatico di specie non pregiate;
- legnatico morto;
- legnatico da opera.
Il legnatico da essenze non pregiate consiste nella raccolta e nell’abbattimento di alberi da destinare al fuoco, per le esigenze di riscaldamento della famiglia, e comprende generalmente essenze quercine, carpino, orniello, acero e pioppo.
Il legnatico morto è invece costituito da alberi ormai secchi o deperenti nonché da ramaglia lasciata dopo il taglio turnale del bosco e da eventuali ceppaie sradicate.
Il legname da opera rientra generalmente nel diritto di legnatico purché finalizzato alle esigenze costruttive e manutentive dell’abitazione e degli annessi rurali, limitatamente alla piccola e grande orditura del tetto, serramenti e pavimenti.
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Abbeverata
Strettamente connesso al pascolatico troviamo il diritto di abbeverata, ossia di poter far dissetare gli animali nei fontanili e nei corpi idrici quali sorgenti e corsi d’acqua, che vengono quindi considerati come beni collettivi di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti al pari dei terreni ad essi circostanti.
Questo diritto, già previsto, sia pur in forma limitata, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, ha trovato conferma ed estensione concettuale nella più recente legge 20 novembre 2017, n. 168 e nella sentenza del Commissario per gli usi civici per il Lazio, Toscana e Umbria che ha dichiarato che una nota sorgente storica concessa dalla Regione Umbria a favore di una società privata per captazione e commercializzazione delle acque “appartiene alla proprietà collettiva della Comunanza Agraria «Appennino Gualdese»”, unitamente ai terreni ad essa circostanti.
In sostanza il diritto di uso delle acque non è più limitato all’abbeverata in quanto la citata legge n. 168/2017 prevede che qualora la collettività vanti diritti di uso civico su un determinato territorio nel quale sono ubicati anche corpi idrici gli stessi siano da considerare come domini collettivi degli abitanti, così come i terreni limitrofi.
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Ademprivio
Antica tipologia di uso civico presente solo in Sardegna che consente ai cives di esercitare sui fondi privati il diritto di pascolo dopo la raccolta dei prodotti principali, il legnatico e il ghiandatico.
Nel periodo post-unitario con la legge n. 2252 del 23 aprile 1865 gli ademprivi, congiuntamente alle cussorgie, vennero aboliti ed oggi resistono soltanto per i terreni assegnati come compenso ai comuni per effetto di tale abolizione, in virtù degli atti di scorporo dell’Intendenza di Finanza, oltre alle terre per le quali il Commissario regionale per gli usi civici riconobbe ai comuni il diritto a ritenere i terreni.
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Cussorgia
Antico istituto, tipico della Sardegna, affine all’ademprivio, in cui, però, i diritti di pascolo non sono attribuiti agli abitanti di un paese, ma ad un singolo pastore con diritto di trasmetterli al figlio, su una definita superficie di terreno ademprivile.
Di origine feudale, rientra nel novero degli usi civici pur assumendo una fisionomia anomala trattandosi, di fatto, di un diritto di godimento individuale.
Erbatico
Dal latino herba, indicava nel periodo del feudalesimo sia il diritto di pascolo che di falciare l’erba e il fieno selvatico su terreno altrui. Non va confuso con il tributo che veniva pagato al feudatario per la concessione del pascolo o per il taglio dell’erba.
Furriardogi o stazzo
Terreni concessi in uso, ubicati in zone distanti dai centri abitati e destinati alla pastorizia; sono presenti solo in Sardegna dove nel sud vengono denominati furriardogi e al nord stazzi. Queste aree venivano chiuse con frutteti e vigne dando origine in molti casi a dei villaggi rurali.
Escatico o ghiandatico e siliquatico
Diritto di raccogliere ghiande o condurre maiali nei querceti altrui. In epoca feudale con lo stesso termine si indicava il tributo da pagare al signore per raccogliere ghianda sui suoi territori.
Il diritto di raccogliere carrube ed altri baccelli si configura invece come siliquatico.
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Sbarru e spicatico
Diritto di entrare nell’oliveto per raccogliere le olive cadute dagli alberi, dopo che il proprietario abbia concluso la sua raccolta; particolarmente diffuso in Calabria dove viene anche denominato u scaru.
Simile allo sbarru è invece lo spicatico, detto anche spicilegio e spigaggio, consistente nella raccolta delle spighe dopo la mietitura. Tuttavia, quest’ultimo non rientra tra le categorie di uso civico e, pertanto, gli utenti possono goderne finché non diventi incompatibile con la destinazione del fondo data dal proprietario.
Fanno eccezione le province dell’ex Stato Pontificio dove invece la spigolatura rientra fra i beni soggetti a liquidazione.
Vagantino
Antico diritto di vagare nelle valli e paludi per cacciare, pescare, tagliare canne e raccogliere prodotti spontanei della terra. In Veneto, dove era molto diffuso, venne abolito con d.lgt. 9 agosto 1861 relativamente ai fondi bonificati e messi a coltura ai sensi della legge 20 novembre 1810.
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Manuale tecnico degli Usi Civici
Il manuale tecnico degli usi civici ha l’obiettivo di fornire le necessarie conoscenze per eseguire l’accertamento riguardante la reale presenza dell’uso civico, la verifica sullo stato delle terre e le operazioni di sistemazione, come la legittimazione del possesso o la vendita. Si tratta di compiti sempre difficili e a volte problematici, perché ci si trova di fronte a possessi ultradecennali, a volte oggetto di atti di trasferimento che possono sembrare corretti, ma che sono invece nulli per i motivi più vari. Le conseguenze di un errore, a causa dell’imprescrittibilità del diritto, sono di una enorme rilevanza; basti pensare che il demanio civico resiste anche al piano regolatore e di conseguenza può vanificare tutti gli schemi seguiti dagli urbanisti. Nel testo sono esaminate anche le origini dell’istituto e la legislazione preunitaria e moderna, illustrando in particolare le principali caratteristiche e le numerose implicazioni di carattere estimativo, anche in considerazione delle conseguenze nel processo di esecuzione immobiliare. Include l’accesso a un corso completo sugli usi civici della durata di 6 ore tenuto da Massimo Moncelli per la parte tecnico-estimativa e da Maurizio Lucca per la parte giuridica. Massimo Moncelli Laureato in Scienze Agrarie, è esperto di estimo ed economia immobiliare, membro del Royal Institution of Chartered Surveyors e della Società Italiana di estimo e valutazioni. È iscritto nell’Elenco dei Docenti della Scuola Superiore della Magistratura e nell’albo degli esperti scientifici del MIUR. Autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecniche in materia di estimo civile e legale.
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Foto:iStock.com/phototrip
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