A partire dal 1° gennaio 2025, i contratti che trasferiscono diritti edificatori, qualunque sia la loro denominazione – inclusi i casi più noti di cessione di cubatura – sono soggetti a nuove regole fiscali: l’imposta di registro sarà applicata in misura proporzionale al 3%, salvo i casi in cui l’operazione sia soggetta a IVA, per i quali si applica la misura fissa di 200 euro. L’imposta ipotecaria, invece, sarà sempre dovuta in misura fissa, pari a 200 euro.
Ecco le indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/E del 14 marzo 2025 (scaricabile a fine articolo, paragrafi 1.5 e 2).
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Trasferimento diritti edificatori: cosa cambia dal 2025
Il legislatore ha formalmente incluso i contratti di cessione di diritti edificatori nella categoria degli atti con prestazioni a contenuto patrimoniale, anche se non specificamente elencati altrove. Si tratta di una svolta importante per chi opera nel settore immobiliare e urbanistico: fino ad oggi, infatti, l’inquadramento fiscale di queste operazioni poteva generare incertezza.
La normativa fa riferimento in modo ampio ai diritti edificatori, un concetto che comprende diverse forme di capacità edificatoria trasferibile. Tra queste, la cessione di cubatura è uno degli strumenti più utilizzati nella prassi urbanistica, e consiste nello spostamento della volumetria edificabile da un terreno a un altro, purché urbanisticamente compatibili. La cessione di cubatura è considerata un contratto oneroso che, pur non trasferendo un diritto reale, ha valore economico e patrimoniale e può essere trascritto nei pubblici registri. Tuttavia, il trasferimento di diritti edificatori può riguardare anche altri istituti previsti dalla normativa urbanistica, come i crediti edilizi o i diritti derivanti da piani di compensazione o perequazione.
A partire da quest’anno tutti i contratti che riguardano il trasferimento di diritti edificatori saranno soggetti a un’imposta di registro proporzionale del 3%, salvo i casi in cui l’operazione sia soggetta a IVA. È quanto stabilito dal Dlgs n. 139/2024, che modifica l’articolo 9 della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986 (Testo Unico Registro – Tur), recependo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16080/2021.
Cessione diritti edificatori soggetta a IVA
Tuttavia, nel caso in cui la cessione del diritto edificatorio sia soggetta a IVA – come nel caso della cessione di cubatura configurata come prestazione di servizi – si applica il principio di alternatività IVA-registro previsto dall’art. 40 del TUR.
In queste situazioni, l’imposta di registro non è proporzionale, ma si applica nella misura fissa di 200 euro, mentre l’IVA segue le regole ordinarie previste dal DPR n. 633/1972.
Trasferimento diritti edificatori: imposta ipotecaria fissa di 200 euro
Oltre alla nuova aliquota del 3% per l’imposta di registro, il decreto prevede che ai contratti di trasferimento dei diritti edificatori si applichi anche l’imposta ipotecaria in misura fissa di 200 euro.
Questo vale perché tali contratti sono qualificati come atti traslativi di un diritto di natura non reale ma a contenuto patrimoniale, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione e recepito dalla normativa.
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