Ho letto con attenzione la circolare che la Regione Emilia Romagna ha emesso poco prima che si concludesse l’anno 2011 e che riguarda il concetto di tolleranza costruttiva.
Lo Stato italiano ha reintrodotto, nella materia edilizia, il concetto di tolleranza costruttiva con la legge 106/2011 che ha modificato, introducendo un nuovo comma, l’articolo 34 del d.P.R. 380/2001; il legislatore italiano ha seguito (è il caso di dirlo) quello regionale di circa sei mesi; infatti il nostro legislatore aveva reinserito, nella l.r. 23/2004, lo stesso concetto, ma con un articolo così stringato ed essenziale che si discuteve parecchio sui confini della sua applicabilità.
Chi fosse abituato a valutare la lettera e lo spirito della norma nel suo contesto complessivo aveva subito intuito la portata innovativa e quasi dirompente della novità legislativa; chi la guardasse da un punto di vista tecnico era scettico sulla ampiezza applicativa della disposizione stessa, sopra citata, articolo 19-bis.
Oggi, di fronte alla circolare applicativa, capiamo che la portata era veramente ampia e comprensiva del margine di errore, del 2%, per ogni parametro edilizio.
La sottolineatura è importante per due motivi:
– si chiarisce che ogni immobile, anche se ve ne sono molteplici in uno stesso edificio, deve essere valutato con questo parametro,
– ogni parametro “edilizio” va sottoposto a questa misura.
Pertanto ne sono esclusi quelli non edilizi, come fa, correttamente, la circolare che chiarisce che i progetti strutturali, di applicazione della normativa sismica, ne sono esclusi, come quelli attinenti alle norme a tutela dei beni paesaggistici.
Ma in mezzo a tanti chiarimenti doverosi e corretti ve n’è uno che lascia molto, molto perplessi.
Infatti la circolare sente il bisogno di chiarire, a pagina 3, che ritiene non applicabile la tolleranza nel caso in cui “sia evidente il ricorso fraudolento e genalizzato a tale istituto”….
Un’affermazione del genere è piuttosto preoccupante se fatta in relazione ad un parametro oggettivo, applicato a degli immobili e non al comportamento di persone.
Non dobbiamo dimenticare che la natura delle sanzioni edilizie prescindono dall’elemento psicologico e da ogni eventuale danno e sono volte a ripristinare lo stato legittimo del bene.
Se questi sono i presupposti, come si fa a non applicare il concetto di tolleranza costruttiva, verificato e valutato sul bene, e sulla costruzione dello stesso in relazione al progetto presentato e agli scostamenti dal progetto medesimo, come dice la circolare?
Non lo dovremmo applicare se il costruttore ha già fatto altri edifici per i quali sia stata applicata la tolleranza costruttiva? Oppure se ha fatto più appartamenti di uno stesso edificio? Oppure se ne ha fatti più di tre o quattro?
E sempre in Emilia Romagna oppure anche altrove? Come facciamo a sapere se ne abbia fatti altrove? Dopo quanto il concetto non sarebbe più applicabile? Lo applichiamo al comportamento o ai suoi progetti?
Come si motiverebbe la non applicazione della tolleranza, dopo un certo periodo di tempo o dopo varie “tolleranze” o trasgressioni? con il fatto che, in Regione, la norma non ha una valenza oggettiva, ma è legata all’elemento psicologico del proprietario (o del costruttore?) che l’Amministrazione valuta, pur non potendolo fare, perchè non è di sua competenza e nessuna norma glielo chiede o impone, arrogandosi un potere che non ha?
Non sfiora il dubbio di essere al di fuori e al di sopra delle norme quando si scrive un assunto di pratica inapplicabilità? Che non è assolutamente possibile mettere in atto perchè presenta profili di impossibile valutazione oltre che di illegittimità per eccesso di potere.
La tolleranza è un concetto oggettivo; non ha nulla di soggettivo e non può averlo e non deve essere sottoposta a valutazioni psicologiche. Non solo, va fatta molta attenzione alla attività amministrativa perchè il DPR 380/2001 è una norma di principi, e contiene il concetto di tolleranza costruttiva, seppure introdotto qualche mese dopo la modifica della LR 23/2004, e non accenna minimamente a reiterazioni o a impossibilità di applicazione.
Pertanto consiglio tutti coloro che dovranno applicare il concetto di non tener conto di indicazioni che condurrebbero a sottoscrivere atti illegittimi perchè contra legem e immotivabili, se non con riferimento ad astruse elucubrazioni di una circolare che, pur spinta da egregi motivi e alti ideali, deve fare i conti con la pratica e con i riferimenti oggettivi di legge, che non lasciano spazio ad interpretazioni fantasiose, con processi alle intenzioni che non dovrebbero essere fatti nel campo penale, figuriamoci in quello delle violazioni amministrative.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento