La recente sent. 11 luglio 2024, n. 1459, del TAR Campania, Salerno, sez. II, ci offre lo spunto per tornare su un argomento già trattato in precedenti occasioni, ossia l’individuazione del titolo edilizio necessario per la realizzazione di una tettoia. Vediamo la regola generale, e un caso specifico.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale [1], gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono; tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite.
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Il caso specifico
Nel caso specifico affrontato dai giudici campani si era dinanzi alla “realizzazione, in sostituzione di quella preesistente, di una tettoia mediante l’apposizione, sul versante a valle ed in sopraelevazione del preesistente parapetto, di cinque pannelli in plexiglass su telai in legno per una lunghezza complessiva di m 11.00 circa per x m 1,40, ottenendo quindi un volume di m. 11.00 circa di lunghezza x m 4.50 di larghezza media ed un’altezza di circa m. 2.30”; secondo i giudici, “è evidente che, in ragione delle sue caratteristiche strutturali e funzionali, non necessita ai fini della sua edificazione del permesso di costruire, stante la non incidenza impattante sull’assetto urbanistico”.
A supporto, è stata richiamata la sent. 5 dicembre 2022, n. 3289, della medesima sezione del TAR Campania, Salerno, secondo cui “la realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti, e rientra pertanto nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività”.
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Casi simili
La giurisprudenza ha ritenuto sufficiente la SCIA nei seguenti casi:
- una tettoia “delle dimensioni di appena m. 3x3x2,20h, posta a ridosso di un balcone, sorretta da quattro pali in legno imbullonati al suolo e con copertura in tegole”[2];
- una tettoia che presentava una “struttura in legno (n. 3 pilastri cm 30 x 30 x h m 2,30) con copertura ad una falda in legno e tegole, ancorata da un lato alla parete dell’immobile ad un’altezza massima di m 3,25 e dal lato opposto sui descritti pilastri ad un’altezza minima di m 2,30” e risultava impegnare una “superficie di circa m 9,00 x 2,15 = mq 19,35”[3];
- per una modesta tettoia, composta “da due pilastri in ferro, una struttura orizzontale in ferro con sovrastante manto di tegole di tipo coppi e canali di gronda”, aperta su tre lati e addossata su un solo lato al muro perimetrale del fabbricato principale[4];
- per una tettoia in aderenza al fabbricato e che fungeva da copertura ad un forno ed un barbecue, per una superficie di 9,24 mq ed un’altezza massima di circa m. 2,70 ed un’altezza minima di circa 2,50 m[5];
- “lignea a falda inclinata, della superficie di circa 40 mq, avente un’altezza di 2,80 m. al colmo e di 2,60 m. alla gronda, costituita da pilastrini di legno, ancorati a piastre bullonate, e da travi di legno, sormontati da listelli lignei”[6];
- “delle dimensioni di appena m. 3x3x2,20h, posta a ridosso di un balcone, sorretta da quattro pali in legno imbullonati al suolo e con copertura in tegole”[7];
- “ad una falda inclinata, delle dimensioni di mt. 2,50 x 3,40, sorretta da struttura in profilati metallici di cm. 5 x 5, addossata ad uno dei muri perimetrali del fabbricato principale ed aperta su tutti gli altri lati”[8];
- “con struttura portante ed orditura in legno, avente 7,50 m t. di lunghezza x 4,10 mt. di larghezza (corrispondente ad una superficie di 30,75 mq.), altezza al colmo di mt. 2,65 ed all‘imposta di mt. 2,00, solo parzialmente coperta con lastre in legno e materiale plastico ed ancorata al suolo con tasselli”[9].
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Note
[1] TAR Marche, sez. II, sent. 11 marzo 2024, n. 241; Consiglio di Stato, sez. II, sent. 17 marzo 2022, n. 1933; TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 19 agosto 2019, n. 4359; sent. 29 aprile 2019, n. 2284; sez. IV, sent. 15 febbraio 2024, n. 1109; TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, sent. 21 febbraio 2024, n. 3457.
[2] TAR Calabria, sez. Catanzaro, sent. 3 maggio 2016, n. 977.
[3] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 24 marzo 2022, n. 810: “A suffragio del superiore approdo, valga, altresì, richiamare in seguente arresto, sancito da Cons. Stato, sez. VI, n. 3819/2017: «La realizzazione di una tettoia appoggiata ad una parete perimetrale per un lato ed a parapetti per altri due, tale da chiudere un terrazzo solo parzialmente … configura un intervento di ristrutturazione edilizia ‘leggera’, ovvero che non crea volumetria, né incide sui prospetti. Il titolo abilitativo necessario è, pertanto, costituito dalla segnalazione certificata di inizio attività, con conseguente illegittimità dell’applicazione della sanzione consistente nell’ordine di demolizione» (cfr., in senso adesivo, TAR Lazio, Latina, n. 117/2019)”.
[4] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 2 febbraio 2024, n. 352.
[5] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 3 marzo 2022, n. 609; nel caso specifico, i giudici hanno riconosciuto la natura pertinenziale della tettoia, “data dalla ridotta dimensione superficiale e volumetrica”.
[6] TAR Basilicata, sez. I, nella sent. 22 novembre 2018, n. 771: nell’occasione i giudici hanno affermato che “Ciò in quanto tale manufatto non comporta la creazione di una volumetria edilizia e non altera la sagoma, cioè il contorno orizzontale e verticale della costruzione, ed il prospetto, cioè la facciata murale esterna (sul punto cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 1679 del 16.3.2018; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3819 del 31.7.2017; TAR Lazio Sez. III bis Sent. n. 32802 del 13.10.2010)”.
[7] TAR Calabria, sez. Catanzaro, sent. 3 maggio 2016, n. 977.
[8] TAR Piemonte, sez. II, sent. 26 febbraio 2016, n. 238.
[9] TAR Piemonte, sez. I, sent. 22 ottobre 2014, n. 1563.
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