Territori in emergenza, ecco le risorse. Come si fa la perizia asseverata?

Le risorse per finanziare le opere a tutela del rischio idrogeologico e per i danni degli eventi calamitosi. I dettagli su come fare la perizia asseverata e su chi la fa.

Monica Greco 07/05/19
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È arrivato finalmente in Gazzetta il Decreto che dispone l’assegnazione delle risorse per la realizzazione degli investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e al miglioramento della capacità di resilienza delle strutture e infrastrutture interessate dai diversi eventi calamitosi che hanno colpito il nostro Paese. Vediamo tutti i dettagli del provvedimento e che caratteristiche deve avere il progettista che deve fare la perizia e come deve farla.

Territori in emergenza: avviare gli interventi

Come noto, la Legge di Bilancio 2019 aveva già autorizzato una spesa complessiva di 2.6 miliardi di euro per il triennio dal 2019 a 2021 per “sbloccare” i lavori nei territori in cui era stato dichiarato uno stato di emergenza. Nello specifico la previsione è disposta dall’art.1, commi 1028-1029, della Legge n. 145/2018 e le risorse destinata agli investimenti che avessero per oggetto il finanziamento di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, nonché per favorire la resilienza di strutture e infrastrutture nei territori “in emergenza” ovvero quelli in cui era stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso risultava ancora in corso al 1° gennaio 2019, oppure era terminato da non oltre 6 mesi.

Questo stanziamento di risorse permette di concretizzare l’immediato avvio e la realizzazione nel triennio degli investimenti strutturali e infrastrutturali “urgenti”. L’assegnazione delle risorse sopracitate è avvenuta con il Decreto del 27 febbraio 2019 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui sono state designate le figure cardine assegnatarie:
– il Commissario Delegato, nominato a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza
– oppure i Soggetti Responsabili di cui all’articolo 26, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile)..

Con la pubblicazione in Gazzetta, lo scorso 3 aprile 2019, si aprono le porte ai cantieri dei territori colpiti dagli eventi calamitosi: ecco in questo articolo il dettaglio delle norme applicabili e le modalità attuative per fruire delle risorse stanziate dalla Legge di Bilancio.

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Tipologia di interventi, urgenza e territori beneficiari?

Chi fruisce delle risorse?

Per prima cosa, il Decreto pubblicato in Gazzetta contiene 2 allegati che individuano in modo puntuale chi fruisce delle risorse e quanto gli spetta. Nello specifico sono parte integrante del provvedimento:
– la tabella “A” che elenca gli eventi calamitosi e individua sotto il profilo temporale la “Data termine” dello stato di emergenza, dopo la quale non spetta il beneficio;
– la tabella “B” che individua il riparto delle somme finanziate suddivise per singola regione e provincia autonoma

Gli investimenti delle risorse stanziate permettono di accelerare l’avvio e la realizzazione nell’arco del triennio degli investimenti strutturali e infrastrutturali considerati urgenti nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso risulta ancora in corso al 2 gennaio 2019 oppure è terminato da non oltre 6 mesi.

Che interventi sono previsti?

Questi investimenti devono essere finalizzati esclusivamente alla:
mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico;
aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture, necessariamente: individuate dai Commissari Delegati, nominati a seguito delle deliberazioni, adottate dal Consiglio dei ministri, dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019; individuate ai sensi e nei limiti dell’art. 26 c. 1 secondo periodo del DLgs n.1/2018 nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stato di emergenza sia terminato da non oltre 6 mesi.

Come identificare l’urgenza?

Gli interventi ritenuti ammissibili, inoltre, sono quelli che hanno un carattere di “urgenza” e, per identificare il possesso di questo requisito il legislatore rimanda al DLgs n.1/2018 che, come noto, dal 6 febbraio 2018 ha ridisegnato il quadro della disciplina del Servizio Nazionale Di Protezione Civile. Nello specifico la norma che individua gli investimenti urgenti fa riferimento a quelli previsti dall’art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 1/2018.

In base a tali disposizioni, come noto, con le ordinanze di Protezione Civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all’evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza.

Inoltre, i territori di riferimento nei quali le risorse potranno essere investite per realizzare gli investimenti sono quelli colpiti dagli eventi calamitosi specificatamente indicati nella tabella “A” allegata al DPCM del 27 febbraio 2019.

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Gli investimenti dovranno essere realizzati secondo le modalità definite dall’ordinanza del Capo del “Dipartimento della protezione civile” n. 558 del 15 novembre 2018; nonché monitorati  ai sensi del DLgs n.229/2011, e i relativi dati rilevati dai Commissari delegati che li trasmetteranno con la classificazione “Mitigazione dissesto idrogeologico – piani dei commissari” in ossequio del medesimo DLgs n. 229 del 2011.

Gli interventi soprasoglia

Per gli interventi di valore superiore alla soglia di cui all’art.35 c.2 lett.a) del DLgs n.50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) di rilevanza europea può essere finanziato anche la sola progettazione da realizzare nell’anno 2019. In questa fattispecie la soglia di riferimento è pari a 5.548.000, ai sensi di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 2364/2017; essa si applica agli appalti di lavori nei settori speciali.

Ai sensi degli artt. 114-121 del D.Lgs. 50/2016 si considerano “speciali” i settori seguenti: gas ed energia termica; elettricità; acqua; servizi di trasporto; porti e aeroporti; servizi postali; estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

Misura del beneficio?

Per realizzare gli investimenti sopraddetti è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un fondo con una dotazione corrispondente all’autorizzazione di spesa per il triennio di complessivi di 2.6 miliardi di euro, vale a dire:
800 milioni di euro per il 2019
900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Le risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile e sono state assegnate, come sopradetto, con il DPCM del 27 febbraio 2019 – pubblicato nella GU n.79/2019 – ai Commissari Delegati, ovvero ai Soggetti Responsabili.

Questi soggetti provvederanno alla ripartizione in maniera proporzionale rispetto alle ricognizioni dei fabbisogni e secondo i limiti di importo indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella “B” allegata allo stesso decreto che di seguito riportiamo:

Territori in emergenza, ecco le risorse. Come si fa la perizia asseverata? greco

Gli importi indicati nella suindicata tabella saranno trasferiti per un importo pari al:
– 30% per la prima annualità
– la restante parte in relazione ai SAL (stato avanzamento lavori) per ognuna delle altre annualità

Il Decreto specifica che, in caso di mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi entro il 30 settembre di ogni annualità, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla assegnazione delle risorse “non utilizzate”  in favore dei soggetti che documentino di aver avviato almeno il 70% degli investimenti previsti nel piano e che possano garantire l’impiego entro il 31 dicembre di ciascuna annualità, mediante rideterminazione del riparto di cui alla citata tabella B.

Ogni regione e provincia autonoma interessata dalla misura di aiuto di Stato provvede annualmente a inviare la Relazione prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 – mediante la piattaforma telematica SARI.

Interventi per strutture di proprietà privata

Se gli interventi hanno per oggetto le strutture di proprietà privata che risultano interessate dagli eventi calamitosi di cui all’allegato “A”, il DPCM dispone all’articolo 3 specifiche modalità da seguire per fruire del finanziamento e, dunque, poter realizzare gli interventi.

Per prima cosa, in questa fattispecie, i finanziamenti sono destinati unicamente agli investimenti per:
la ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
la delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile: 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti; 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di: opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso; parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso.

La misura del finanziamento è differente a seconda che si tratti di investimenti per sostenere i costi inerenti le unità immobiliare ovvero le prestazioni tecniche correlate. Riportiamo di seguito una sintesi del finanziamento concesso e del tetto massimo che lo stesso non deve superare.

PROPRIETÀ PRIVATA

INVESTIMENTO DESTINAZIONE

Alla data dell’evento calamitoso

FINANZIAMENTO CONCESSO LIMITE MASSIMO
UNITÀ

IMMOBILIARE

– abitazione principale

– abitazione diversa da quella principale del proprietario

– fino 80% del valore indicato in perizia asseverata

– fino al 50% del valore indicato in perizia asseverata

 

 

150.000 euro

PARTI COMUNI

EDIFICIO RESIDENZIALE

– fino all’80% del valore indicato nella perizia se nell’edificio risulta, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale di un proprietario,

ovvero

– in caso contrario, fino al 50% del citato valore

 

 

150.000 euro

PRESTAZIONI TECNICHE Si tratta delle spese di progettazione, direzione

lavori, etc. e la relativa spesa, s’intende omnicomprensiva degli oneri (cassa previdenziale e IVA)

nel limite del 10% dell’importo, al netto dell’aliquota I.V.A. di legge, dei lavori di ripristino degli

immobili di cui alla perizia asseverata

ABITAZIONE DISTRUTTA , da RICOSTRUIRE in sito o in caso di DELOCALIZZAZIONE fino all’80% per l’unità destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario 187.500 euro
fino al 50% per l’unità destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario 150.000 euro

 

Interventi per strutture sedi di attività

Se gli interventi, invece, hanno per oggetto delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi calamitosi di cui all’allegato “A”, il DPCM dispone all’articolo 4 le relative modalità da seguire per il finanziamento degli interventi.

Per prima cosa i finanziamenti concessi possono essere finalizzati esclusivamente:
alla ricostruzione in sito dell’immobile distrutto nel quale ha sede l’attività o che costituisce attività;
alla delocalizzazione, previa demolizione dell’immobile distrutto nel quale ha sede l’attività o che costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile: 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti; 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
– al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso.

Per le unità immobiliari danneggiate i finanziamenti sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all’art. 3 c. 18 della Legge n.350/2003 per i danni relativi a strutture e impianti attestati nella perizia.

Inoltre, se il computo estimativo della perizia evidenzia adeguamenti obbligatori per legge, questi possono essere oggetto del finanziamento.

Ecco la sintesi e i limiti del finanziamento concededibile.

SEDI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

INVESTIMENTO FINANZIAMENTO CONCESSO LIMITE MASSIMO
RICOSTRUZIONE MEDESIMO SITO O DELOCALIZZAZIONE IN ALTRO SITO  

– fino 50% del limite massimo

 

 

 

 

 

 

450.000 euro

RIPRISTINO O LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DANNEGGIATI O DISTRUTTI  

– fino all’80% del limite massimo

 

PRESTAZIONI TECNICHE

Compenso, omnicomprensiva degli oneri per la cassa previdenziale e l’IVA

 

nel limite del 10% dell’importo, al netto ell’aliquota I.V.A. di legge, dei lavori

 

La perizia: chi la fa? Come si fa?

La perizia asseverata, disposta ai sensi dell’art.5 c.1 del DPCM in commento, deve essere redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio e deve attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l’evento calamitoso.

Relativamente ai danni all’immobile ad uso abitativo ovvero in cui ha sede l’attività economica e produttiva:
– identificare l’immobile danneggiato, indicandone l’indirizzo e i dati catastali; attestando l’edificazione in termini di legge ovvero con sanatoria;
– descrivere i danni all’immobile, gli interventi da effettuare sulle opere e impianti e stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo;
– attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse;
– distinguere gli interventi e gli oneri per adeguamento di legge ammissibili al finanziamento;
– produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell’immobile.

Relativamente ai danni agli impianti, fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli stessi, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell’evento e alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti.

Per l’immobile da delocalizzare, attestare la necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini e studi elaborati che dimostrino i rischi idrogeologici e idraulici presenti nell’area su cui insiste l’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati.

Per le attività economiche e produttive, allegare le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell’attività stessa.

La perizia asseverata contiene anche una sezione specifica e separata in cui è data evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli sopracitati al fine di consentirne l’eventuale finanziamento.

In questa sezione sono indicati, tra le altre informazioni, il numero dei vani catastali limitatamente all’unità immobiliare; mentre per le attività economiche e produttive sono esplicitati i costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli riguardanti l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili.

Come si accede al finanziamento?

I commissari delegati, ovvero i soggetti responsabili, dovranno definire le procedure di raccolta, l’istruttoria e la successiva liquidazione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi sopracitati, prendendo anche la predisposizione di appositi moduli di domanda di finanziamento e di perizia asseverata.

Entro 30 giorni dal 3 aprile 2019 si dovrà dare evidenza pubblica con opportuno provvedimento; nonché procedere con l’indicazione dei relativi termini di presentazione della perizia asseverata e dell’istruttoria delle domande di finanziamento che, comunque, deve concludersi entro i successivi 60 giorni dal termine sopraindicato.

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