Nell’ambito del nostro Dossier dedicato alle Tasse sulla Casa, concludiamo con questo post il mini ciclo dedicato alla Cedolare Secca, fornendo le istruzioni per effettuare il versamento dell’imposta.
La cedolare secca deve essere versata entro il medesimo termine previsto per il versamento dell’IRPEF (acconto e saldo) tramite l’utilizzo del classico Modello F24 con possibilità di compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti.
Versamento dell’acconto della cedolare secca
Per il versamento dell’acconto della cedolare secca valgono gli stessi criteri previsti per l’acconto IRPEF ed è dovuto nella misura del 95% dell’imposta.
Ecco le scadenze per effettuare il pagamento.
1. Se l’importo è inferiore a 257,52 euro e si opta per il versamento dell’acconto della cedolare secca in un’unica soluzione, il pagamento va eseguito entro il 30 novembre di ogni anno.
2. Se l’importo è superiore a 257,52 euro, il versamento va fatto in due rate. La prima rata, del 40% del totale, va versata entro il 16 giugno, o il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. La seconda rata, del restante 60%, entro il 30 novembre (per il 2013 la scadenza viene posticipata al 2 dicembre).
In generale, nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca l’acconto non è dovuto, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.
In tale periodo d’imposta il reddito derivante dall’immobile è stato infatti assoggettato a IRPEF. Inoltre, l’acconto non è dovuto quando l’anno di prima applicazione della cedolare secca è anche il primo anno di possesso dell’immobile.
Versamento a saldo della cedolare secca
Anche per il saldo dell’imposta sostitutiva si applicano le stesse regole previste per l’IRPEF: il versamento va effettuato entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.
Durata dell’opzione e revoca della cedolare secca
L’opzione obbliga il locatore ad applicare il regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.
Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata la stessa. La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento della stessa imposta. È sempre possibile esercitare l’opzione nelle annualità successive, rientrando nel regime della cedolare secca.
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