Nuovo appuntamento con il nostro Dossier dedicato alle Tasse sulla Casa focalizzato sul tema delle locazioni e sui diversi regimi ordinari di tassazione sugli affitti (equo canone, libero mercato e canone convenzionale).
Il reddito che il proprietario ricava dalla locazione di un fabbricato (reddito effettivo) è tassato in maniera diversa a seconda del regime di tassazione scelto.
È possibile infatti distinguere un regime ordinario di tassazione da un nuovo sistema agevolato e alternativo: la cedolare secca, su cui torneremo in un prossimo futuro con un post dedicato..
Nel regime ordinario, l’imponibile sul quale si deve calcolare l’IRPEF dipende dal tipo di contratto stipulato.
In particolare, se l’immobile è locato:
1. a equo canone, il reddito da assoggettare all’IRPEF è quello derivante dal canone annuo di locazione, ridotto del 15% a titolo forfetario (25% per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano)
2. in regime di libero mercato, il reddito è dato dal valore più alto tra la rendita catastale (rivalutata del 5%) e il canone di locazione – aggiornato con le rivalutazioni Istat – ridotto del 15% (25% per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano)
Dall’anno 2013, la riduzione forfetaria del 15%, sopra indicata, diminuisce al 5%, come previsto dall’art. 4, comma 74, della legge n. 92/2012.
3. a canone convenzionale, il reddito da assoggettare all’IRPEF, determinato con le stesse modalità previste per i fabbricati affittati ad uso abitativo in regime di libero mercato, è ridotto ulteriormente del 30% se il fabbricato è sito in uno dei Comuni ad alta densità abitativa (così come individuati da appositi provvedimenti normativi).
Il canone convenzionale è quello determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale (legge 9 dicembre 1998, n. 431).
Per gli immobili di interesse storico o artistico, dal 2012 è stata elevata dal 15 al 35% la riduzione di cui tener conto nella determinazione del reddito da assoggettare all’IRPEF (legge 44/2012).
Il canone di locazione va dichiarato anche se non è stato effettivamente percepito.
La legge prevede, però, che i canoni relativi a immobili ad uso abitativo non percepiti (per l’ammontare accertato dal giudice) non concorrono a formare il reddito a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità.
Inoltre, se il giudice conferma la morosità dell’affittuario anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti.
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