Superbonus energetico e rebus del numero massimo di edifici sul quale può essere utilizzato. Il decreto Rilancio parla di massimo due unità, ma come regolarsi in concreto quando si è proprietari e/o comproprietari di più unità immobiliari da riqualificare?
Ossia, posto che una persona singola non può usare il bonus su più di due unità immobiliari a suo nome, cosa accade se intende fare lavori anche su un terzo immobile che possiede in comproprietà? In questo caso l’agevolazione si perde o la può utilizzare l’altro proprietario?
La questione, non di poco conto, di recente è stato oggetto di una interrogazione parlamentare alla quale ha risposto il sottosegretario all’Economia, Alessandra Sartore, chiarendo tutti i punti controversi.
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Superbonus e numero di unità immobiliari, le norme di legge
Il comma 10 dell’art. 119 del decreto Rilancio stabilisce che le persone fisiche possono beneficiare della detrazione del 110% per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Questa limitazione, ha spiegato il sottosegretario, “non è correlata agli immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti interessati dall’agevolazione”. Di fatto non è possibile sulla base di quanto stabilito dalle norme, presentare più di due pratiche a proprio nome per ottenere il Superbonus su immobili diversi. Questo non incide, però, sui diritti dei comproprietari.
Le verifiche, e un esempio
In sostanza ai fini della verifica del diritto ad ottenere o meno l’agevolazione occorre considerare la situazione specifica di ciascun comproprietario e non il numero di immobili.
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Un esempio concreto: due fratelli comproprietari di una casa al mare e di altri appartamenti. Il fratello maggiore ha già riqualificato la sua casa di proprietà e una ulteriore villetta sempre a suo nome. Il fratello minore, invece, ha riqualificato solo la casa dove abita. Come regolarsi per la detrazione per la casa al mare?
Ci sono due possibilità. Visto che il fratello maggiore ha “esaurito” le possibilità di ottenere il Superbonus, il fratello minore può effettuare tutte le spese a suo nome e usufruire dell’intera detrazione, dato che l’agevolazione è legata alla spesa e non alla quota di possesso dell’immobile. Altrimenti, se decidono di dividere i costi, il fratello minore, che non ha usufruito del Superbonus, può avere la detrazione del 110% per la parte di spesa che sostiene direttamente. L’altro, invece, potrà usufruire sulla sua quota delle detrazioni per risparmio energetico con le aliquote previste a seconda della tipologia di interventi da effettuare.
Super Sismabonus senza limite di immobili
In ogni caso non va dimenticato che il limite dei due immobili è in vigore solo per il Superbonus per la riqualificazione energetica (Super Ecobonus). Nel caso del Super Sismabonus, invece, questo limite non è previsto.
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