La risposta è si! Ma questo non significa che il condòmino possa procedere in totale autonomia senza tenere al corrente il condominio, ovvero l’amministratore, per l’intervento che desidera realizzare.
Andiamo per gradi partendo dalla questione superbonus fotovoltaico e ricordando che le agevolazioni fiscali danno la possibilità di installare in condominio gli impianti fotovoltaici (intervento trainato). Si tratta di condizioni valide fino al 2022.
Il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per l’installazione di:
- impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
- sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestualmente o successivamente all’installazione degli impianti stessi.
Va però precisato che l’applicazione della maggiore aliquota è tuttavia subordinata alla:
- installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di isolamento termico sugli involucri o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus;
- cessione in favore del GSE, dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche).
Dopo questa breve premessa torniamo alla questione iniziale. Vediamo quando e come un condòmino può procedere con l’installazione dell’impianto senza l’ok dell’assemblea.
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Impianto fotovoltaico ok anche senza il si del condominio ma…
L’impianto fotovoltaico del singolo condòmino deve occupare una porzione di superficie che non può superare la quota corrispondente ai millesimi di proprietà.
In questi casi il sì dell’assemblea, all’installazione dell’impianto privato, non è necessario come precisato all’articolo 1122 bis del Codice civile, secondo cui «gli impianti destinati alle singole unità abitative non sono soggetti ad autorizzazione».
Resta però l’obbligo di comunicare all’amministratore «il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi», questo nel momento in cui l’installazione degli impianti privati comporta modifiche alle parti comuni. Il condòmino che avvisa in maniera preventiva, mette l’amministratore in condizione di convocare l’assemblea per discutere e deliberare, prima dell’inizio dei lavori, sulle modalità di esecuzione dell’intervento affinché venga garantita la cautela e la salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro dell’edificio.
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In caso contrario, qualora il condòmino non dovesse informare il condominio, l’assemblea potrebbe:
- vietare i lavori per l’installazione – Cassazione ordinanza 28628/2017;
- imporre all’interessato di garantire per i danni futuri causati dall’esecuzione di tali lavori – Tribunale Milano 11707/2014.
Tuttavia il condominio non potrebbe in generale porre alcun divieto ai lavori, richiedendo però il rispetto di particolari cautele laddove l’opera dovesse influire sulle parti comuni – Tribunale di Trapani, sentenza 337/2018.
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Quanto e quale spazio può occupare l’impianto privato?
Il problema dello spazio da occupare, solitamente sul lastrico solare comune, può presentarsi non esistendo una legge che stabilisca il criterio di delimitazione delle porzioni condominiali sfruttabili per l’installazione dei pannelli. In questi casi il condominio può ricorrere al supporto di un tecnico che va a stabilire la quota spettante a ciascun condòmino per garantire a tutti l’uso del bene comune.
Ma come stabilire la quota spettante? In questo caso viene in aiuto l’ art.1118 comma 1 del Codice civile secondo il quale, il diritto di ciascun condòmino sulle parti comuni viene stabilito proporzionalmente al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.
Pertanto l’impianto fotovoltaico del privato deve occupare una porzione di superficie che non può superare la quota corrispondente agli spettanti millesimi di proprietà. Va sottolineato che a tal proposito il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6987, aveva dichiarato nel 2018 illegittimo l’impianto fotovoltaico, che andava ad insistere su una porzione di bene comune superiore alla quota millesimale di competenza del proprietario, condannando così il condòmino a riposizionare l’impianto, occupando la porzione relativa alla sua quota.
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