Superbonus e isolamento facciata. Agevolabile rimozione e riposizionamento decori

Ok se i lavori sono strettamente collegati agli interventi agevolabili. Ma attenzione serve l’attestazione del tecnico abilitato

Simona Conte 18/10/21

Dalle Entrate arrivano nuovi chiarimenti sugli interventi strettamente collegati all’isolamento a cappotto della facciata. Le precisazioni sono contenute nella risposta all’interpello n.685/2021 dove si parla, nello specifico, della sostituzione dei decori sulla facciata di un edificio.

L’Istante chiede se questo tipo di attività, realizzato nell’ambito di un intervento di coibentazione, può essere agevolato con Superbonus 110.

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L’edificio in questione presenta sulla facciata elementi architettonici peculiari ma senza alcun valore storico e culturale, senza vincoli storico-artistici e paesaggistici. L’intenzione dei condomini è quella di avviare dei lavori di isolamento termico della facciata per i quali si rende necessaria la rimozione e la sostituzione degli elementi estetici.

Nello specifico l’Istante chiede se “i lavori di rimozione del decoro architettonico che caratterizza la fisionomia dell’edificio condominiale, e la sua sostituzione con uno simile fatto con un materiale isolante rientrerebbero nella categoria delle spese accessorie collegate alla realizzazione degli interventi trainanti previste dall’articolo 5 dcl DM del 6 agosto 2020″.

Ecco cosa pensa a proposito l’Agenzia delle Entrate.

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Ok per le Entrate, ma attenzione all’attestazione del tecnico

Per le Entrate il parere è positivo perché come più volte ribadito quando i lavori sono strettamente collegati agli interventi agevolabili, lo sono anche questi. L’unica condizione è che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

>> Ecobonus 110%, come intervenire sul cappotto termico

L’istante ritiene di poter fruire del Superbonus, non solo per l’isolamento termico della facciata, ma anche per i lavori di rimozione, demolizione e successivo posizionamento degli elementi di decoro architettonico:

  • gli elementi estetici sono parte integrante della facciata;
  • l’esecuzione dei lavori di coibentazione a cappotto della facciata presuppone necessariamente, sul piano tecnico, la rimozione e demolizione dei detti elementi decorativi;
  • tali elementi architettonici, essendo fatti anch’essi con materiale isolante, contribuirebbero al miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti.

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Il parere delle Entrate tuttavia resta limitato ad una considerazione di tipo fiscale, infatti l’Agenzia lascia il compito al tecnico abilitato circa l’individuazione delle spese connesse.

Si legge infatti nella risposta che le spese sono agevolabili qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi, siano interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata. In tal caso, le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma.

Consigliamo:

Il primo Manuale di progettazione per la riqualificazione energetica sugli aspetti fiscali del Superbonus 110. Indicazioni pratiche sulla progettazione dell’efficienza energetica al fine di garantire il doppio salto di classe e le performance richieste dalla normativa in materia.

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Foto:iStock.com/ZU_09

Simona Conte

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