La Super DIA è applicabile per gli interventi edilizi di cui al comma 3 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in alternativa al permesso di costruire e deve essere presentata dagli aventi titolo 30 (trenta) giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori (leggi anche una selezione di approfondimenti dedicati alla Super DIA).
La Super DIA ed i relativi allegati devono essere presentati in duplice copia, una delle quali verrà restituita all’interessato munita del timbro recante il numero di protocollo e la data di presentazione.
La copia della Super DIA rilasciata all’interessato deve essere conservata in cantiere quale titolo abilitante alla realizzazione dei lavori.
Il termine di validità della Super DIA è di 3 (tre) anni.
Alla conclusione delle opere da realizzare, occorre effettuare la comunicazione di fine lavori.
Con lo scadere del trentesimo giorno dalla presentazione della Super DIA, si consolida la fattispecie che abilita il privato a realizzare l’opera proposta e, nel contempo, decade per l’amministrazione il potere di inibire la prosecuzione dell’attività edificatoria.
Tuttavia, il decorso del termine di trenta giorni ed il conseguente consolidamento del titolo, non comportano che l’attività edilizia del privato possa considerarsi lecitamente effettuata e, pertanto, sono applicabili le sanzioni previste dall’ordinamento per i casi di non rispondenza alle:
– norme di legge e di regolamento;
– prescrizioni degli strumenti urbanistici;
– modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
È comunque fatto salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, nonché di reprimere gli eventuali abusi, ai sensi dell’articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica n. 6 giugno 2001, n. 380 (consulta la nostra Pagina Speciale Testo Unico Edilizia).
La pubblica amministrazione può vietare lo svolgimento dell’attività ed ordinare l’eliminazione degli effetti dannosi già prodotti anche dopo che è scaduto il termine perentorio dei trenta giorni.
L’amministrazione, ove intenda contestare la sussistenza dei requisiti o delle condizioni previste dalla legge per l’esercizio dell’attività edificatoria oltre lo scadere del termine previsto, potrà agire soltanto se vi sono i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela, entro un ragionevole periodo di tempo, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e la sussistenza di specifiche ragioni di interesse pubblico.
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