Studi professionali e società tra professionisti: gli incentivi fiscali per l’aggregazione

Il D. Lgs. n. 192/2024 introduce la neutralità fiscale per conferimenti, fusioni e successioni, incentivando l’aggregazione e la crescita delle realtà professionali senza oneri fiscali. Un riepilogo delle regole

A partire dal 31 dicembre 2024 è in vigore un nuovo regime di neutralità fiscale che favorisce la trasformazione degli studi professionali in Società tra Professionisti (STP) senza oneri fiscali.

Questa misura, introdotta dal D. Lgs. n. 192/2024, ha l’obiettivo di incentivare l’aggregazione professionale, migliorare la competitività e favorire la crescita dimensionale delle piccole realtà organizzative.

Con la possibilità di trasformarsi in STP senza dover sostenere costi fiscali sulle operazioni straordinarie, i professionisti potranno avviare processi di riorganizzazione senza incorrere in plusvalenze imponibili.

Questo rappresenta un’opportunità importante per gli studi che vogliono consolidarsi, ampliando la propria capacità operativa e migliorando l’efficienza gestionale.

Vediamo meglio di seguito quali sono gli incentivi previsti.

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Il nuovo articolo 177-bis del TUIR e la neutralità fiscale

La novità è stata introdotta con l’art. 5, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 192/2024, che modifica il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) con l’aggiunta del nuovo articolo 177-bis.

Questa disposizione prevede la neutralità fiscale per una serie di operazioni finalizzate alla riorganizzazione degli studi professionali, tra cui:

  • conferimenti in società di attività materiali (beni, crediti, rimanenze) e immateriali (compresa la clientela), nonché delle passività connesse all’attività professionale;
  • fusioni e scissioni di società tra professionisti e di associazioni professionali;
  • trasformazioni di associazioni professionali o società semplici in STP;
  • trasferimenti per causa di morte o per atto gratuito di un complesso di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività professionale svolta in forma individuale.

Grazie a questa agevolazione, le operazioni sopra indicate non genereranno plusvalenze o minusvalenze ai fini fiscali, eliminando un ostacolo che fino a oggi ha reso onerosa l’aggregazione tra studi professionali.

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Operazioni agevolate: conferimenti, trasformazioni e fusioni

Il nuovo regime si applica a diverse tipologie di operazioni di aggregazione professionale, tra cui:

  • società tra professionisti;
  • associazioni professionali o società semplici ex art. 5 del TUIR;
  • società tra professionisti e le associazioni professionali o società semplici di cui all’art. 5 medesimo.

Benefici per la successione e la continuità dell’attività professionale

Un aspetto particolarmente rilevante della nuova normativa riguarda le agevolazioni fiscali per la trasmissione generazionale degli studi professionali.

Infatti, qualora uno studio venga trasferito per successione o donazione, l’attività potrà continuare senza impatti fiscali negativi. Inoltre, se gli eredi decidessero di cedere la loro quota entro cinque anni dall’apertura della successione, mantenendo l’esercizio della professione in forma associata o individuale, continueranno a beneficiare della neutralità fiscale. Questa previsione è strategica per garantire la continuità degli studi professionali, evitando che il passaggio generazionale si trasformi in un problema economico o fiscale.

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