Contratti di sponsorizzazione e parternariato: gli interventi attuabili

Gli articoli 19 e 151 del d.lgs. 50/2016 regolano, con una nuova struttura normativa, i due ambiti dei contratti di sponsorizzazione (articolo 19) e delle forme speciali di partenariato (articolo 151) che, nel nuovo Codice, hanno avuto una rilevante ridefinizione normativa. Vediamola.

Marco Agliata 13/05/19

Contratti di sponsorizzazione (art. 19)

L’articolo 19 del nuovo Codice degli Appalti disciplina i contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture che, per importi superiori ai 40.000 euro, possono essere affidati attraverso finanziamenti privati attraverso una procedura che prevede la ”… previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno 30 gg, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.”

Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 (motivi di esclusione).

Nel caso dei contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture superiori ai 40.000 euro le procedure previste sono:
– la procedura si attiva con un avviso pubblicato (per almeno 30 giorni) dalla stazione appaltante, soltanto sul proprio sito internet, con il quale si rende nota la ricerca di uno sponsor oppure l’avvenuta presentazione di una proposta di sponsorizzazione;
– sull’avviso pubblicato sul sito internet della stazione appaltante viene riportata una descrizione dell’intervento da eseguire oppure una sintesi della proposta ricevuta;
– trascorsi i 30 giorni previsti per la pubblicazione, il contratto può essere negoziato liberamente nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento tra gli operatori che abbiano manifestato interesse, ferma restando l’osservanza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
lo sponsor può realizzare direttamente lavori, servizi e forniture da solo a sua cura e spese solo se tutti gli esecutori previsti siano in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione di opere, servizi e forniture oggetto del contratto di sponsorizzazione;
– nel caso di esecuzione diretta del contratto da parte dello sponsor non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ad eccezione delle norme sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori;
– in ogni caso la stazione appaltante fornisce le opportune prescrizioni in merito alla progettazione, esecuzione delle opere o forniture, alla direzione dei lavori e al collaudo.

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Sponsorizzazione per i beni culturali (art. 151)

La stessa procedura definita dall’articolo 19 del d.lgs. 50/2016, appena descritta, si applica anche ai contratti di sponsorizzazione relativi a:
– lavori servizi e forniture nel settore dei beni culturali e ai contratti finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del d.lgs. 42/2004);
– l’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce prescrizioni su progettazione e esecuzione delle opere e/o forniture, direzione dei lavori e collaudo.

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Sponsorizzazione: gli interventi attuabili

Sulla base di quanto esposto è possibile effettuare una prima individuazione degli interventi attuabili con i contratti di sponsorizzazione:

Sui beni ordinari (art. 19)

– recupero urbano;
– sviluppo di aree;
– rifunzionalizzazione fabbricati dismessi;
– arredo urbano;
– recupero aree verdi;
– attività di manutenzione;
– gestione di beni e attività;

Sui beni culturali (art. 151)

– restauri beni storici;
– allestimenti, eventi afferenti all’ambito dei beni culturali;
– restauro beni mobili tutelati;
– sostegno istituti e luoghi della cultura;
– manutenzione e attività di conservazione dei beni culturali;
– gestione luoghi storici e musei.

Le forme di partenariato (art. 151)

Le forme di partenariato contemplate dall’articolo 151 del d.lgs. 50/2016 sono finalizzate:
– alla fruizione del patrimonio culturale nazionale;
– a favorire la ricerca scientifica applicata alla tutela;
– al recupero, al restauro, alla manutenzione programmata, alla gestione, all’apertura alla fruizione pubblica, alla valorizzazione dei beni culturali immobili.

Questa finalità viene perseguita dal Ministero dei beni e delle attività culturali, che resta l’unico soggetto che può attivare le forme speciali di partenariato, procedendo alla individuazione del partner privato attraverso procedure semplificate di cui all’articolo 19 del d.lgs. 50/2016 (già descritte nella presente nota) o assimilabili.

In pratica la procedura prevede che:
il Ministero beni e attività culturali, per il recupero, restauro, gestione dei beni tutelati, decida di attivare forme di partenariato;
– il partenariato sia finalizzato al recupero, restauro, manutenzione programmata, gestione, aperura alla fruizione pubblica e valorizzazione dei beni culturali immobili;
– vengano attivate le procedure per l’individuazione del partner privato (le stesse previste dall’articolo 19 del d.lgs. 50/2016 o altre procedure semplificate con evidenza pubblica);
i contraenti dell’accordo di partenariato possano essere enti e organismi pubblici o soggetti privati;
– le risorse per l’attuazione degli accordi di partenariato siano rese disponibili dal Mibac o con cofinanziamento dei partner (pubblici o provati) o altre forme.

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Parternariato: gli interventi attuabili

Come già indicato, gli interventi riconducibili all’articolo 151 del d.lgs. 50/2016 sono rivolti esclusivamente all’attivazione di forme speciali di partenariato finalizzate a:

d assicurare la fruizione, il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni culturali immobili
– assicurare la fruizione del patrimonio culturale;
– favorire la ricerca scientifica applicata alla tutela;
recupero di beni culturali immobili;
restauro di beni culturali immobili;
– manutenzione programmata di beni culturali;
gestione di luoghi e musei;
apertura alla pubblica fruizione;
valorizzazione di beni culturali immobili;
– organizzazione di eventi finalizzati alla conoscenza e promozione dei beni culturali;
– applicazione e sperimentazione di tecniche innovative.

Partenariato: la filiera operativa

In considerazione del fatto che le forme speciali del partenariato di cui all’articolo 151 del d.lgs. 50/2016 sono attuabili solo per interventi che interessano i beni culturali, la procedura attuativa si articola nel modo seguente:
il Mibac definisce le forme di partenariato che intende attivare o riceve proposte da parte di altri soggetti pubblici o privati;
– pubblicazione di un avviso pubblico da parte del Mibac per attivazione del partenariato (pubblico o privato);
– oppure avviso a seguito di proposta di partenariato ricevuta dal Mibac;
– il Mibac pubblica per 30 giorni l’avviso per la ricerca (o di descrizione della proposta presentata) di partenariato;
selezione delle proposte e individuazione del partner (stesse procedure articolo 19, d.lgs. 50/2016);
realizzazione o attuazione delle attività previste nel partenariato richiesto o proposto.

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Marco Agliata

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