Distanza in edilizia e Sblocca Cantieri: regime riscritto in parte
Il delicato tema delle distanze fra edifici dentro allo Sblocca Cantieri: cosa cambia davvero? Che importanza hanno sedime e volume? Quale ruolo assumono Regioni e Province autonome? Scopri di più
Distanze in edilizia: impianti
Il tema del rispetto delle distanze legale degli impianti di telefonia è molto sentito per le implicazioni sulla salute della comunità. Pubblichiamo in questa sezione gli approfondimenti relativi a tale argomento, perlopiù riguardanti commenti e analisi delle numerose sentenze dei tribunali.
Analizzando la sentenza del 16 aprile 2014 del Consiglio di Stato (sez. III), l’arch. Mario Di Nicola esordisce con un quesito: È legittimo da parte dei Comuni imporre il rispetto della distanza dai fabbricati per gli impianti di telefonia mobile?
Distanze in edilizia: balconi e verande
Un balcone con una sporgenza di circa 50 cm deve essere considerato rilevante ai fini del calcolo delle distanze in edilizia, secondo quanto disposto dal decreto 1444/1968?
Nel post Distanze in edilizia: il caso della sporgenza di un balcone, la nostra blogger Antonella Mafrica analizza la decisione del TAR Lombardia 9 agosto 2013, n. 2065.
E sempre sul tema degli sporti, l’arch. Mario Di Nicola risponde alla domanda: I balconi sono esclusi dal computo delle distanze?
Recentemente abbiamo parlato anche di pergotende. Una sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che possono essere edificate senza dover richiedere il permesso di costruire (leggi l’articolo di commento), ma anche per questi manufatti edilizi continua a rimanere in vigore l’inderogabilità delle distanze legali (leggi l’articolo)
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Distanze in edilizia: involucro edilizio
La sentenza 22 novembre 2013 n. 5557 del Consiglio di Stato stabilisce alcuni elementi importanti sul regime delle distanze in edilizia, anzitutto chiarendo che il limite vale per tutti i lati dell’edificio che presentino o meno pareti finestrate.
Nella sentenza si trova anche la corretta definizione di “parete finestrata” e vengono ribaditi i criteri di calcolo delle distanze tra i fabbricati. È possibile leggere un commento approfondito sulla sentenza nel post Distanze in edilizia, il limite vale da tutti i lati dell’edificio realizzato dalla Redazione di Ediltecnico.it.
E sempre del concetto di parete finestrata si è occupato l’arch. Mario Di Nicola nel post Distanze tra edifici, quando una parete può considerarsi finestrata?
Sulle canne fumarie e sul regime delle distanze, si è pronunciato recentemente il TAR Piemonte con la sentenza 1052 del 9 ottobre 2013. Analizza la sentenza, indicando quali sono le norme da rispettare per la sua realizzazione l’arch. Mario Di Nicola nell’articolo Realizzazione di una canna fumaria: quali norme rispettare?
Anche l’isolamento a cappotto può essere coinvolto nel calcolo delle distanze. È il caso dell’importante Corte Costituzionale che nella sentenza 11 maggio 2012, n. 114 ha stabilito che la distanza di 10 metri tra edifici è inderogabile anche nel caso in cui siano presenti termocappotti.
È possibile leggere un commento alla sentenza nel post Distanza tra edifici, nessuna deroga anche per l’isolamento a cappotto.
Legato alle distanze, anche se in questo caso specifico di parla di alberi, vi è il problema del c.d. “diritto di veduta” che è stato oggetto della sentenza 27 febbraio 2012 n. 2973 della Corte di Cassazione, analizzata nel post Il diritto di veduta può incrinare il rapporto di vicinato realizzato da Paolo Costantino.
Distanze in edilizia: sopraelevazioni
Anche le sopraelevazioni di un fabbricato fanno parte di quegli interventi a cui si applicano le norme sulle distanze. Tratto dalla quarta edizione di marzo 2014 del volume dell’arch. Balasso e dell’avv. Zen, pubblichiamo l’illustrazione di un caso pratico di sopraelevazione.
Sul fatto che un torrino scala sia da considerare un volume tecnico o una sopraelevazione, si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1512/2014 commentata per Ediltecnico.it dall’architetto Mario Di Nicola in questo post.
Distanze in edilizia: criteri di misurazione
Quali sono i criteri di misurazione delle distanze in edilizia? L’articolo 9 del decreto 1444/1968 prescrive che la distanza minima assoluta di 10 metri debba intercorrere tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Ma cosa significa?
Abbiamo chiesto chiarimenti all’arch. Romolo Balasso, presidente del Centro Studi Tecnojus e autore, insieme all’avv. Pierfrancesco Zen, dell’apprezzato volume[shopmaggioli code=”3″ mode=”link”] Il regime delle distanze in edilizia[/shopmaggioli], pubblicato per i tipi Maggioli Editore.
“La misura della distanza”, spiega Balasso, “è da riferire, per espressa previsione letterale della norma, dalle pareti di edifici che si fronteggiano. Si tratta di una misura da parete a parete senza considerare scale, terrazze e corpi aggettanti non corrispondenti a volumi coperti, anche se destinati a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato, come invece accade per le costruzioni civilistiche”.
Anche la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dei criteri per la misurazione delle distanze in edilizia tra fabbricati. Con la sentenza 7285/2005, per esempio, la Suprema Corte asserisce che la misura della distanza si applica, in analogia con la distanza prescritta dall’art. 873 c.c., soltanto alle pareti che si fronteggiano e la misurazione deve essere effettuata in modo lineare e non radiale (o a raggio), come invece previsto in materia di vedute (art. 907 c.c.).
Sempre la Cassazione, con la sentenza 2975/1998, scrive che la misurazione lineare del distacco, sempre limitatamente alle pareti che si fronteggiano, deve essere eseguita in linea perpendicolare (ortogonali) tra fronti diversi.
Distanze in edilizia: giurisprudenza
Questa sezione raccoglie le sentenze di maggiore interesse che tribunali amministrativi, Consiglio di Stato, Cassazione e Corte Costituzionale hanno prodotto nel corso del tempo sulle distanze in edilizia.
“La distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore a quella di ciascun fronte dell’edificio da costruire, fa riferimento alla distanza fra fabbricati e non alla distanza di questi dal confine. […] La distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile in funzione della natura giuridica dell’intercapedine. […] La distanza di dieci metri, che deve sussistere tra edifici antistanti, va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano”.
“La realizzazione di strutture in muratura, pur sovrastate da una terrazza, per il loro carattere di stabilità e permanenza costituiscono intervento di sopraelevazione che rappresenta una vera e propria “costruzione” in relazione alla quale deve trovare applicazione la disciplina del codice civile sulle distanze legali. […] La disposizione di cui all’art. 9, comma 1 n. 2, D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, essendo volta non alla tutela del diritto alla riservatezza, bensì alla salvaguardia d’imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, e quindi tassativa e inderogabile, non solo impone al proprietario dell’area confinante col muro finestrato altrui di costruire il proprio edificio ad almeno dieci metri da quello, senza alcuna deroga neppure per il caso in cui la nuova costruzione sia destinata a essere mantenuta a una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti e a distanza dalla soglia di queste conforme alle previsioni dell’art. 907 comma 3, c.c., ma vincola anche i Comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo è illegittima e va annullata”.
– TAR Puglia (lecce) Sez. III, Sentenza 28 settembre 2012, n. 1624
“La regola della distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola anche i comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo è illegittima e va disapplicata, essendo consentita alle amministrazioni locali solo la fissazione di distanze superiori”.
– TAR Lombardia (Milano) Sez. IV, Sentenza 7 giugno 2011, n. 1419
Distanze in edilizia: fasce di rispetto e vincoli
a pianificazione urbanistica per la gestione del territorio genera, da sempre, un interesse diffuso nella collettività e nei titolari di diritti reali delle aree coinvolte a vario titolo nella zonizzazione di piano. La suddivisione del territorio, infatti, non sempre soddisfa le aspettative degli interessati, poiché dalla medesima può derivare una limitazione al diritto di proprietà con l’imposizione di destinazioni di interesse pubblico, quali: verde pubblico, servizi di interesse pubblico, vincoli di rispetto cimiteriale, vincoli di rispetto ferroviario, della viabilità, ecc.
Per approfondire leggi anche Limitazione al diritto di proprietà nelle scelte urbanistiche dell’arch. Mario Di Nicola
L’architetto Mario Di Nicola ha scritto un articolo chiaro e operativo su quali sono le opere edilizie che possono essere realizzate entro la fascia di rispetto del percorso della ferrovia e che richiedono una specifica autorizzazione, che vanno solo segnalate alle Ferrovie e quelle per cui non serve né permesso né segnalazione: Distanze dal nastro ferroviario, ecco le opere soggette ad autorizzazione.
Antonella Mafrica, invece, ha commentato la sentenza del TAR Veneto 932/2013 sul vincolo di inedificabilità assoluta all’interno delle zone che ricadono entro la fascia di rispetto di 200 metri dai confini dei cimiteri. La fattispecie è collegata alla presenza di un autolavaggio, ma il concetto ha evidentemente una validità più ampia.
Sul vincolo di inedificabilità assoluta nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua, si occupa l’arch. Mario Di Nicola nel post Fascia di rispetto dei corsi d’acqua, inedificabilità assoluta o derogabile?
Sempre l’arch. Mario Di Nicola ha analizzato le recenti giurisprudenze che definiscono meglio i contorni della normativa e in particolare sul vincolo cimiteriale di 200 metri.
Distanze in edilizia: normativa essenziale
La norma fondamentale che regola il regime delle distanze in edilizia è il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967.
Articolo 1 – Campo di applicazione delle disposizioni del presente decreto
Articolo 2 – Zone territoriali omogenee ai sensi dell’art. 17 L. 765/67
Articolo 6 – Mancanza di aree disponibili per le diverse zone territoriali omogenee
Articolo 7 – Limiti di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee
Articolo 8 – Limiti di altezza per le diverse zone territoriali omogenee
Articolo 9 – Limiti di distanza tra i fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee
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