Fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico: arriva ufficialmente la rimodulazione degli incentivi.
È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014 il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 novembre 2014 recante rubrica “Rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9”.
Il Decreto, previsto a sua volta dal Decreto Destinazione Italia, stabilisce le modalità di determinazione dei nuovi incentivi riconosciuti sull’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi dagli impianti fotovoltaici, i cui esercenti optano per l’estensione del periodo di incentivazione di 7 anni di cui all’art. 1, comma 3, lettera b), del Decreto Legge n. 145 del 2013.
Il provvedimento si applica a tutti gli impianti compresi nella tipologia suddetta che, alla data di entrata in vigore, beneficiano di incentivi sotto forma di certificati verdi o tariffe onnicomprensive, fatta eccezione per:
a) gli impianti per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2014 ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli impianti a biomasse e a biogas di potenza non superiore a 1 MW;
b) gli impianti di cui all’art. 1, comma 6, del d.l. n. 145 del 2013.
Consulta la Pagina tematica dedicata alle Rinnovabili su Ediltecnico.
I titolari degli impianti, nel caso in cui intendano optare per il regime di incentivazione di cui all’art. 1, comma 3, lett. b) del decreto legge n. 145 del 2013, sono tenuti ad inoltrare la relativa richiesta al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modalità di comunicazione definite dallo stesso GSE e pubblicate sul sito internet entro 30 giorni dalla medesima data.
Per ulteriori informazioni leggi l’articolo Spalma Incentivi: focus sulle istruzioni operative impartite dal GSE.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto all’art. 1, comma 3, lettera a), del d.l. n. 145/2013, il GSE provvede inoltre alla identificazione e localizzazione geografica dei siti sui quali sono ubicati gli impianti considerati.
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