Sismabonus, si applica per vendere abitazioni a ridotto rischio sismico?

Entrate chiarisce che nel caso di ristrutturazione di immobili destinati alla vendita, la detrazione vale solo in un caso particolare

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Entrate chiarisce che interventi di ristrutturazione edilizia per unità abitative a ridotto rischio sismico, destinate ad essere vendute, generano la detrazione solo se le “procedure autorizzatorie” dei lavori sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.

La risposta n. 93 fornita da Agenzia delle entrate è stata fornita all’istante che intendeva realizzare un complesso edilizio destinato a residence abitativi, con annessi garage e parcheggi, demolendo tutti i vecchi edifici preesistenti per ricostruire nuove unità immobiliari da rivendere sul mercato.

I lavori, aveva dichiarato l’istante, avrebbero ridotto il rischio sismico di due classi e chiedeva pertanto se l’acquisto delle “case antisismiche” da lui realizzate avrebbe beneficiato del sismabonus.

(Fonte: FiscoOggi)

Sismabonus, come si applica per vendere abitazioni a ridotto rischio sismico?

Il Sismabonus prevede una detrazione sul prezzo di acquisto delle singole unità immobiliari, ripartita in cinque annualità che non può superare i 96.000 euro per abitazione.

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Prima di tutto Entrate ha ricordato nella sua risposta che le disposizioni introdotte con l’articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013, secondo cui “qualora gli interventi di cui al comma 1-quater [del medesimo articolo16] siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (…) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1- quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96mila euro per ciascuna unità immobiliare”.

Cosa ha concluso l’Agenzia?

Se le procedure di autorizzazione avviate dall’impresa, relative agli interventi, fossero state avviate a partire dal 1° gennaio 2017, come indicato anche nella circolare n.7/2018 allora varrebbero le disposizioni fornite da Entrate. Il problema è che i documenti presentati dall’istante sembravano riportare data di autorizzazione antecedente a tale data.

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Per l’istante è comunque valida la possibilità di farsi rilasciare dal Comune una certificazione dalla quale risulti la data di inizio della procedura autorizzatoria.

In conclusione, gli acquirenti delle unità immobiliari potranno fruire delle detrazioni solo nel caso in cui le “procedure autorizzatorie” siano state avviate dopo il 1° gennaio 2017.

>> Scarica la risposta n. 93 del 24 marzo 2020

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Redazione Tecnica

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