Sono molteplici le agevolazioni previste per i lavori eseguiti aventi finalità di recupero del patrimonio edilizio. Le detrazioni delle quali il contribuente può fruire sono differenziate in termini di percentuale, ma anche di spesa massima ammissibile.
Fra queste un posto di rilievo occupa il Sismabonus, la detrazione per i lavori riguardanti la realizzazione di interventi antisismici, a cui spetta la detrazione in quota parte delle spese sostenute – in particolar modo quando esse sono riferite all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato settimana scorsa la prima Guida al Sismabonus: la puoi scaricare qui, ma vediamo nel dettaglio i suoi contenuti.
Sismabonus: tutti i dettagli della Guida delle Entrate
Come noto, la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) prevede un beneficio pari al 36%, da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di 48.000 euro.
Fino al 31 dicembre 2019, salvo nuova proroga, questa percentuale è stata elevata al 50% e la spesa massima riconosciuta prevede un limite annuo di 96 mila euro.
Maggiori benefici si possono fruire, invece, quando i lavori sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico. È il DL n.63/2013 che ha introdotto una misura specifica per gli interventi antisismici, il Sismabonus, che riconosce appunto una detrazione in misura differente a seconda:
- del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori
- della zona sismica in cui si trova l’immobile
- della tipologia di edificio
La misura della “maggiore detrazione” in questo caso è pari al 70% o all’80% – proprio a seconda della classe di rischio ottenuta, in seguito alla realizzazione dei lavori.
La maggiore detrazione è riconosciuta nel rispetto dei medesimi presupposti anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali con la possibilità da parte del condomino di cedere l’intera detrazione calcolata.
Inoltre, dal 2017 è riconosciuta al contribuente una nuova detrazione anche per l’acquisto di case antisismiche nei Comuni delle zone classificate a “rischio sismico 1”.
Vediamo insieme quali sono le principali caratteristiche del Sismabonus.
Sismabonus, per quali interventi spetta?
Il Sismabonus può essere utilizzato per interventi realizzati:
- per tutti gli immobili di tipo abitativo (non sulle abitazioni principali)
- per gli immobili utilizzati per attività produttive: cioè quelle unita immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
Le opere devono essere realizzate su edifici oggetto del beneficio che si trovano nelle zone sismiche e precisamente ubicate:
- zone 1 e 2: cioè le zone sismiche ad alta pericolosità
- zona 3: ovvero quelle indicate all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003
Gli interventi antisismici eseguiti su immobili residenziali e a destinazione produttiva posseduti da società non utilizzati direttamente, ma destinati alla locazione possono fruire della detrazione (Risoluzione n. 22/E/2018).
Sismabonus, quali sono le spese detraibili
Sono detraibili le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017.
Tra le spese ammesse in detrazione rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
Per poter fruire delle detrazioni le spese sostenute devono risultare regolarmente pagate mediante bonifico “dedicato”, bancario o postale (anche on-line), dal quale risulti:
- la causale del versamento
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Il tetto massimo della spesa per ciascun anno ammonta a 96 mila euro per unità immobiliare, intendendo per tale ai fini del limite di spesa il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente
Se gli interventi in un anno sono la continuazione di interventi iniziati in anni precedenti, per il calcolo del limite massimo delle spese ammesse alla detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già usufruito della detrazione.
Eccezione a questo principio sono gli interventi effettuati negli anni successivi autonomamente certificati dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente
Il limite di spesa è riferito all’immobile nel suo complesso, pertanto, se su un medesimo edificio si effettuano interventi di natura diversa (per esempio interventi antisismici e lavori di manutenzione straordinari) il tetto massimo di spesa è unico ovvero pari a 96 mila euro annui.
Sismabonus, la detrazione
Con il Sismabonus è riconosciuta una detrazione nella misura del 50% delle spese ammesse in detrazione, vedi punto precedente.
La detrazione spettante va ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
Pertanto, la detrazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno e suddivisa fra tutti i soggetti che ne hanno diritto.
Se pur avendone diritto il contribuente non fruisce dell’agevolazione, in uno o più anni, potrà beneficiarne nei successivi periodi d’imposta indicando nella relativa dichiarazione dei redditi il numero della rata corrispondente.
La detrazione maggiore, ovvero in misura superiore al 50%, spetta quando gli interventi comportano per una riduzione del rischio sismico.
In questo caso la maggiore detrazione, da ripartire sempre in 5 rate annuali di pari importo, è pari al:
- 70% se dagli interventi deriva una riduzione del rischio sismico con un passaggio a una classe di rischio inferiore
- 80% se dalla realizzazione dell’intervento consegue il passaggio a 2 classi di rischio inferiori
Considerato il maggior beneficio spettante l’Amministrazione finanziaria ha segnato in modo puntuale quali sono le regole da seguire per valutare il “rischio” e disposto in particolare che le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione dei lavori sono quelle stabilite dal Decreto del 28 febbraio 2017 del MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) di cui in sintesi riportiamo alcuni punti di rilievo:
- il progettista dell’intervento strutturale è la figura che assevera secondo il modello dell’allegato “B” del citato decreto la “classe di rischio” dell’edificio prima e dopo dei lavori dell’esecuzione dell’intervento progettato.
- Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato – dopo l’ultimazione dei lavori e del collaudo.
L’Amministrazione finanziaria (Risoluzione n.147/E/2017) ha chiarito che è sempre possibile avvalersi dell’agevolazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (Art. 16-bis c. 1 lett. i) del Tuir) cioè quella per cui spetta una detrazione del 50% della spesa da ripartire in 10 rate di pari importo
Ricordiamo che la detrazione spetta anche per gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente ovvero quando dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulta che l’opera riguarda tali opere e, dunque, non consista nella realizzazione di nuova costruzione (risoluzione n. 34/E/2018). Quindi per gli addetti ai lavori è importante segnalare che fra la rosa degli interventi cui spetta la maggiore detrazione, se sussistono gli altri presupposti, rientrano anche quelli per la demolizione e la ricostruzione di edifici – adibiti a abitazioni private o attività produttive – se riguardano un intervento di ristrutturazione edilizia.
Soggetti beneficiari del Sismabonus
La detrazione spetta ai contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili e precisamente tutti i soggetti Irpef e Ires.
I soggetti Irpef: si tratta dei contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. Questi soggetti possono fruire della detrazione se soddisfano dei requisiti ovvero a condizione che le spese siano rimaste a loro carico e che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo, ovvero siano titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o i
- beni merce
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata
Ma la detrazione spetta anche ai soggetti che ruotano intorno alla sfera del contribuente principale, sempre a condizione che questi altri soggetti sostengano le spese e siano intestatari dei bonifici e delle fatture.
Si tratta dei seguenti soggetti:
- familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado)
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge il componente dell’unione civile
- convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
Per i soggetti Ires. L’agevolazione spetta ai soggetti passivi Ires e dal 2018 possono fruire delle detrazioni anche:
- dagli Istituti autonomi per le case popolari.
- dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Sismabonus, come richiedere
L’agevolazione si richiede direttamente in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, all’interno della quale occorre indicare i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione) e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
I dati identificativi degli immobili non devono essere nuovamente indicati se già evidenziati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a precedenti periodi d’imposta.
Sismabonus per il condominio
Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli condomini indicare il codice fiscale del condominio. I dati catastali dell’immobile, infatti, sono riportati dall’amministratore di condominio nella sua dichiarazione dei redditi.
Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali
sono previste infatti detrazioni più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuto una riduzione del rischio sismico. In particolare, le detrazioni spettano nelle seguenti misure:
– 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
– 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
La detrazione va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
La Guida delle Entrate sul Sismabonus fornisce tutte le indicazioni per la detrazione in condominio, tema che affronteremo più a fondo in un nuovo articolo, che pubblicheremo a breve.
Fonte: Guida Sismabonus dell’ Agenzia delle Entrate
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