Cerchiamo di fare chiarezza anche su questo.
La cosa importante da sottolineare è che l’agevolazione è ammessa solo se l’impresa di costruzione che realizza l’intervento di demolizione e ricostruzione con miglioramento antisismico cede l’immobile entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori. Ricordiamo che inizialmente il periodo di cessione dell’immobile era fissato a 18 mesi, ma con il Decreto Semplificazioni BIS di maggio 2021 (DL. 73 del 25 maggio 2021), le tempistiche entro le quali l’impresa è tenuta a vendere l’immobile sono state estese. La scadenza infatti non è più a 18 mesi ma a 30 mesi.
In questo caso quindi l’acquirente potrà usufruire della detrazione sul prezzo di vendita, fino a un tetto di spesa di 96 mila euro.
Sismabonus Acquisto, le aliquote: 75, 85 o 110%
Il Sismabonus Acquisto consiste normalmente in una detrazione d’imposta del 75% del prezzo di acquisto se con l’intervento di demolizione e ricostruzione si ottiene il passaggio a una classe di rischio inferiore, oppure in una detrazione dell’85% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Sismabonus Acquisti e Superbonus 110
Come sappiamo, la normativa sul Sismabonus al momento viene assorbita da quella sul Superbonus, quindi l’aliquota della detrazione Superbonus Acquisto – normalmente variabile dal 75 all’85% a seconda del miglioramento della classe di rischio – è stata elevata in modo generalizzato al 110%. Questo però solo finché è in vigore il Superbonus 110.
Approfondisci con l’articolo Sismabonus 110% senza classificazione sismica: conviene non redigerla più?
Quindi, affinché l’acquirente (persona fisica e non impresa) di un’unità immobiliare possa beneficiare del Sismabonus Acquisti al 110% l’atto definitivo di compravendita relativo all’edificio demolito e ricostruito deve essere stipulato necessariamente entro il 31 giugno dicembre 2022 (come da emendamento al Decreto PNRR 2, approvato nel giugno 2022), a condizione che abbia:
- sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato,
- versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta,
- ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali,
- ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico;
- l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4.
Se queste condizioni non saranno rispettate, per avere il 110% sarà necessario che l’atto di acquisto sia stipulato entro il 30 giugno 2022.
Dopo la scadenza fissata, l’agevolazione scenderà dal 110% fino al 75% o all’85%, a seconda dei livelli di sicurezza dell’immobile, riassumendo la sua veste “ordinaria”, e così come tutti i bonus casa diversi dal 110% resterà valida fino al 2024.
Se l’acquirente è una società
Nel caso invece in cui l’acquirente sia un’impresa o una società (soggetta a Ires e non a Irpef) la detrazione sul prezzo di acquisto sarà pari al 75% o 85%, perché del Superbonus possono beneficiare solo le persone fisiche (soggetti Irpef).
Sismabonus Acquisti, alcuni chiarimenti delle Entrate
Rispondendo ad alcune richieste di chiarimento su casi molto specifici l’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche due ulteriori aspetti.
Il primo è che per l’acquirente è possibile usufruire del Sismabonus Acquisto anche se il nuovo edificio ricostruito prevede un aumento delle volumetrie e contiene un numero maggiore di unità immobiliari rispetto a quello demolito.
Il secondo è che è possibile usufruire della detrazione anche se il nuovo edificio è stato ricostruito su diverso sedime.
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immagine: iStock/Zigmunds Dizgalvis
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