Sismabonus 110%: confermati cessione e sconto ma c’è differenza tra immobili danneggiati e non

Il Decreto 212/2023 non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il Superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati dal terremoto

Lisa De Simone 11/01/24
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Confermati sconto in fattura e cessione del credito per la ricostruzione di immobili danneggiati nei crateri sismici.

Stop alle opzioni per gli interventi di efficientamento energetico e consolidamento nell’ambito di piani di riqualificazione urbana fuori dai Comuni nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a meno che  non sia stata presentata la pratica edilizia per demolizione e ricostruzione entro il 29 dicembre 2023.

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Le novità nel decreto 212/2023 che ha cancellato le norme introdotte in Parlamento che avevano ampliato le deroghe del decreto blocca cessioni.

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Il Superbonus con sconto e cessione per le aree terremotate

L’art. 119 del decreto Rilancio riconosce la possibilità di usufruire del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025 per la ricostruzione degli immobili lesionati dai terremoti che si trovano nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° Aprile 2009. Da tempo l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per usufruire di questa agevolazione con un arco di tempo più ampio, l’aliquota al 110% e le opzioni, è necessario dimostrare il nesso causale tra il terremoto e la lesione strutturale e la conseguente inagibilità dell’immobile.

Con una nota diffusa il 9 gennaio sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, ha specificato che potranno continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito tutti coloro che entro il 31 dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° Aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione di cui al c. 1-ter (ecobonus) e/o al c.4-quater Sismabonus ovvero nel caso di applicazione del c.d. “Superbonus rafforzato”, alternativo al contributo per la ricostruzione, di cui al c.4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, confermando così che anche dopo il decreto 212/2023 per i crateri sismici il Superbonus 110% e le opzioni sono tuttora in vigore.

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Le restrizioni del decreto 212

Il decreto 212/2023, infatti, non interviene sulla ricostruzione degli edifici lesionati, ma sugli altri interventi per i quali era stata prevista la deroga al blocco delle opzioni nel testo del decreto 11/2023 il cosiddetto “blocca cessioni” in vigore dal 17 febbraio 2023.

Nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento, infatti, la deroga al blocco era stata stata ampliata rispetto al testo del governo, fino a ricomprendere  le spese per gli immobili nei Comuni nelle zone sismiche 1,2, e 3 “compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, approvati  alla data di entrata in vigore del decreto dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati”.

Deroga ad ampio raggio, quindi, estesa anche ai Comuni diversi da quelli all’interno dei crateri sismici.

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Il ritorno al testo originario

Un ampliamento cancellato dal nuovo decreto, che salva solo gli interventi di demolizione e ricostruzione fuori dai crateri sismici per i quali risultano già depositate le pratiche edilizie prima dell’entrata in vigore del decreto.

Dal momento questo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2023, ed è entrato in vigore il giorno successivo, la pratica edilizia deve risultare presentata al più tardi entro il 29 dicembre 2023.

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La motivazione del provvedimento

Il governo nella relazione al provvedimento ha spiegato infatti che la circostanza che per gli interventi all’interno di piani comunali di rigenerazione urbana, fuori dai crateri sismici, la norma precedente facesse riferimento non alla data dell’istanza presentata per l’acquisizione del titolo abilitativo relativo all’intervento di recupero edilizio dello specifico immobile interessato, bensì alla data di approvazione, da parte dei comuni, dei piani di recupero o di riqualificazione urbana, comportava che il blocco delle opzioni non trovasse applicazione per gli immobili compresi in detti piani.

Con il decreto è stato di nuovo limitato l’ambito della deroga in questione in queste zone, “riservandola  – spiega il governo – agli interventi per i quali si può ritenere che si sia effettivamente prodotta in favore dei contribuenti una legittima aspettativa all’utilizzo della deroga stessa, connessa alla richiesta dello specifico titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione dell’edificio del quale si intenda procedere al recupero. Gli interventi per cui non opera il blocco delle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura sono, pertanto, specificamente individuati come quelli – compresi nei predetti strumenti urbanistici approvati – per i quali sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del  decreto stesso”.

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Quando sono ancora ammessi sconto e cessione

Nel 2024 l’opzione per sconto in fattura o cessione del credito è quindi ancora ammessa;

  • all’interno dei crateri sismici per tutti gli interventi di ricostruzione di immobili danneggiati;
  •  nelle zone sismiche 1,2,3 fuori dai crateri, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto.

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Il decreto assegnato alla Camera

Il decreto 212/2023 è stato assegnato alla Commissione finanze della Camera per la prima lettura. L’esame non è ancora iniziato. La definitiva conversione in legge dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2024.

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