Il Piano Operativo di Sicurezza, il c.d. POS, va redatto sia dall’appaltatore che dai subappaltatori e poco importa che un soggetto esegua lavorazioni più significative di altri: tutti sono tenuti alla preparazione del documento di valutazione dei rischi. In caso contrario, tutti i soggetti sono considerati corresponsabili di eventuali infortuni in cantiere.
È questa in sintesi la decisione dei Giudici della Suprema Corte di Cassazione (quarta sezione penale), che si può leggere nella sentenza 22 luglio 2013 n. 31304.
Gli ermellini ricordano infatti che, in base a quanto stabilito dal d.lgs. 494/1996 (art. 9, comma 2) i datori di lavoro nei cantieri hanno l’obbligo di redigere il piano di sicurezza e non sono ammesse forme di “scaricabarile”.
Nel dettaglio della sentenza, infatti, un imprenditore subappaltatore si era giustificato per la mancata redazione del POS scaricando la responsabilità sul committente del lavoro e sui titolari di altre imprese esecutrici, adducendo a motivo il loro maggiore coinvolgimento nel cantiere.
La tesi difensiva non è stata accolta dalla Cassazione che, invece, ha chiarito come la presenza di più imprese (anche in subappalto) non comporta la possibilità di accentrare su una o su solo alcune di esse l’onere della redazione del piano operativo di sicurezza. Insomma, il POS va preparato da tutti, altrimenti tutti i datori di lavoro sono da considerarsi responsabili.
Ricordiamo che sul tema delle competenze in tema di sicurezza sul lavoro è possibile consultare la raccolta di tabelle complete messe a disposizione dalla nostra Redazione e realizzate in collaborazione con Marco Agliata.
Le tabelle possono essere reperite nel post Direzione lavori: le fasi e le figure responsabili della sicurezza.
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