Servizi di ingegneria e architettura. Gli appalti senza le tariffe

L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) fornisce i primi chiarimenti a professionisti e stazioni appaltanti in merito alla questione della corretta individuazione dei corrispettivi da porre a base di gara per prestazioni di servizi di ingegneria e di architettura (compresi quelli previsti negli appalti di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici), a seguito dell’abrogazione dei minimi tariffari, operata dall’art. 9 del Decreto Liberalizzazioni.

Le istruzioni dell’Authority sono contenute nella deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012 Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.

Le indicazioni fornite toccano tre profili principali: 1) le modalità di individuazione del corrispettivo da porre a base di gara; 2) la determinazione dei requisiti di partecipazione; 3) la verifica di congruità delle offerte.

Modalità di individuazione del corrispettivo da porre a base di gara
Il calcolo dell’importo da porre a base di gara dovrebbe trovare una coerenza con i compensi minimi e massimi pagati negli ultimi anni dalle stazioni appaltanti, per servizi tecnici, relativamente alle diverse tipologie ed importi di lavori e di opere, individuate sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla determinazione n. 5 del 7 luglio 2010 Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e per uguali livelli progettuali.

Modalità di definizione dei requisiti di partecipazione
Anche per questo aspetto, la delibera 49/2012 fa riferimento alla già citata determinazione 5/2010. Nello specifico si invita a tenere presente il prospetto della determinazione 5/2010 che può essere utilizzato anche dopo l’abrogazione delle tariffe, prevedendo che nei bandi di gara si faccia riferimento al primo livello del prospetto (destinazione funzionale e/o complementare e/o integrativa delle opere) individuato sulla base dell’opera del secondo livello del prospetto (identificazione e specificazione delle opere) da progettare.

Verifica di congruità delle offerte
La finalità della verifica dell’anomalia dell’offerta è quella di evitare che offerte troppo basse espongano l’amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme.

L’Authority fa notare come gli appalti “debbono pur sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, in quanto le acquisizioni in perdita porterebbero gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso”.

Redazione Tecnica

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