Nello specifico, il quesito posto dall’Ente interessa quanto contenuto nell’art. 31 comma 7-bis del Decreto Legge 31.05.2021, n. 77 (convertito in legge con L. 29.07.2021, n. 108) che prevede:
Per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all’esercizio di tali impianti all’interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW.
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In riferimento al sopracitato comma, la Regione chiede al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica se tale semplificazione si applica in tutte le aree interessate da impianti a fonti convenzionali, e/o in tutte le aree industriali, anche se non interessano siti di interesse nazionale.
La risposta del MASE è sì, ma per capire meglio analizziamo di seguito il quesito e la relativa risposta.
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Il quesito posto dalla Regione Sardegna
Attraverso l’interpello ambientale n. 8559 del 20 gennaio 2023, la Regione Sardegna cerca chiarimenti presso il Ministero circa la corretta individuazione delle aree per cui le soglie per la verifica di assoggettabilità̀ alla VIA degli impianti fotovoltaici sono elevate a 10 MW.
La Regione chiede se l’innalzamento della suddetta soglia sia prevista per le aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, ricadenti contestualmente all’interno di siti di interesse nazionale, oppure se le tre condizioni debbano intendersi alternative l’una all’altra.
Per la Sardegna, in conseguenza di questa eventuale seconda possibile interpretazione, la soglia per la verifica di assoggettabilità̀ alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici dovrebbe intendersi elevata a 10 MW in tutte le aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali, e/o in tutte le aree industriali, indipendentemente dal contestuale interessamento di siti di interesse nazionale.
Ecco cosa ha risposto in merito il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
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Il parere del MASE
Con il parere n. 72535/2023, il MASE risponde confermando la seconda possibile interpretazione presentata dall’Ente, pertanto la soglia per la verifica di assoggettabilità̀ alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici dovrebbe intendersi elevata a 10 MW in tutte le aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali, e/o in tutte le aree industriali, indipendentemente dal contestuale interessamento di siti di interesse nazionale.
Quindi in conclusione, si legge nel parere che la norma nel suo tenore letterale individua tre diverse fattispecie per le quali è previsto l’innalzamento della soglia a 10 MW per la verifica di assoggettabilità̀ alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici indipendentemente dal contestuale interessamento di siti di interesse nazionale.
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Foto:iStock.com/Adam Smigielski
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