Semplificazione procedure edilizie, Attività di edilizia libera e Comunicazione inizio lavori

Torniamo sull’argomento della semplificazione delle procedure edilizie, di cui ci siamo recentemente occupati intervistando l’arch. Mario Di Nicola (leggi La rivoluzione delle procedure edilizie. Intervista all’arch. Di Nicola). Tra le principali novità spicca il potenziamento dello Sportello Unico per l’Edilizia, già previsto nel Testo Unico Edilizia del 2001 ma mai effettivamente partito.

In sostanza, come ha ricordato nella sua intervista l’arch. Di Nicola, “diminuisce il confronto tra il professionista esterno e quello della pubblica amministrazione, chiamato al controllo degli interventi richiesti”. Mentre con la segnalazione certificata di inizio attività e la comunicazione inizio lavori è il tecnico a dover assumere in sé l’onere delle dichiarazioni e  asseverazioni.

Aumentano inoltre esponenzialmente le possibilità di rilascio del permesso di costruire con le modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 Misure urgenti per la crescita del Paese (leggi anche Rilascio del Permesso di costruire anche per le opere non compatibili).

Ma nell’ambito della semplificazione delle procedure edilizie, cosa si può dire? In altri termini, con le novità normative di questi mesi quali sono le realizzazioni edilizie che si possono fare tramite SCIA, DIA, Comunicazione semplice o asseverata di inizio lavori e, infine, cosa rientra nel campo di applicazione dell’attività edilizia libera?

In questo primo post ci occupiamo dell’Attività di edilizia libera e della Comunicazione di Inizio Lavori semplice e asseverata. In un articolo successivo approfondiremo la SCIA, la DIA e la super DIA.

Attivita’ di edilizia libera


L’attività di edilizia libera, per esempio, non richiede da parte di chi la realizza l’ottenimento di particolari titoli abilitativi. Si tratta di interventi light come interventi di manutenzione ordinaria quale può essere la tinteggiatura o attività di movimento terra e serre mobili che non presentino strutture in muratura. Sempre nell’ambito dell’attività di edilizia libera rientrano anche tutti gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche (purché tali lavori non vadano ad alterare la sagoma esterna dell’edificio sul quale sono realizzati).

Rimane inteso, ovviamente, che qualsiasi intervento rientrante nel campo dell’attività di edilizia libera debba rispettare i piani urbanistici vigenti e le prescrizioni minime di sicurezza che influenzano l’attività edilizia (norme antisismiche, norme antincendio, norme sanitarie, norme sul risparmio energetico, ecc.).

Comunicazione di inizio lavori semplice

A seguito dell’entrata in vigore l’11 dicembre 2016 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (c.d. Decreto SCIA 2), l’attività di edilizia libera è stata modificata con l’eliminazione della CIL e l’introduzione dell’art. 6-bis al Testo Unico dell’Edilizia.

La comunicazione di inizio lavori può essere utilizzata per realizzare diversi piccoli lavori edilizi, in precedenza riservati alla DIA (denuncia di inizio attività).

Questo particolare strumento consente la manutenzione ordinaria (compresa l’apertura di porte interne, purché non su pareti portanti). Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, comprese le aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità (compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta acque e locali tombati).

Altri interventi, che possono essere eseguiti con la comunicazione di inizio lavori semplice, sono l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici senza serbatoio di accumulo esterno a servizio di edifici da realizzare al di fuori della zona A.

E ancora: aree ludiche senza fini di lucro, elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici e modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati di imprese, ovvero modifiche della destinazione d’uso di questi locali.

Per le opere che richiedono la comunicazione di inizio lavori semplice non occorrono titoli abilitativi. È sufficiente inviare una richiesta, anche per via telematica al proprio Comune. Rimane inteso il rispetto delle norme base di sicurezza come ricordato per l’attività edilizia libera.

Comunicazione di inizio lavori asseverata

La comunicazione di inizio lavori asseverata consente di eseguire opere di manutenzione straordinaria. Si considerano opere che richiedono la comunicazione asseverata anche la realizzazione e l’integrazione di servizi igienici e tecnologici, purché non alterino volumi, sagome e destinazione d’uso degli edifici dove sono realizzati.

Le medesime opere realizzabili con la comunicazione di inizio lavori semplice possono, ovviamente, essere effettuate anche con la comunicazione di inizio lavori asseverata.

L’iter è comprensibilmente più complesso. L’interessato deve inviare al Comune, anche per via telematica, oltre alla comunicazione di inizio lavori anche la propria anagrafica completa (C.F. incluso), quella del progettista e quella dell’impresa che esegue i lavori, la qualità del richiedente (proprietario, comproprietario, ecc.), la localizzazione e la consistenza dell’immobile, la classificazione urbanistica del luogo dove si trova l’immobile, la sua destinazione d’uso e la presenza di eventuali titoli abilitativi precedenti riguardante l’immobile.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria e per quelli eseguiti su locali di proprietà di un’impresa, occorre anche indicare al Comune i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare i lavori, una relazione tecnica da parte di un professionista abilitato che asseveri che i lavori sono a norma, che non ha rapporti di dipendenza con l’impresa o con il committente dei lavori.

Solo per i lavori su fabbricati o locali di impresa, vanno trasmesse anche le dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese (vedi art. 38, comma 3, lett. c) del d.l. 112/2008).

Redazione Tecnica

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