SCIA: se dichiara il falso, il tecnico va in galera

Legge 241/1990, articolo 19: tutte le autorizzazioni che dipendono dall’accertamento di requisiti richiesti dalla legge o da atti amministrativi generali sono sostituiti da una segnalazione dell’interessato. Questa segnalazione è la SCIA, che deve essere corredata di dichiarazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, di elaborati tecnici che consentano le verifiche dell’amministrazione. Il professionista tecnico deve dare conferma della conformità alla disciplina urbanistico-edilizia delle opere progettate.

E fin qui, tutto normale. C’è però un dettaglio da sottolineare, dettaglio che riguarda proprio i professionisti. Il comma 6 dello stesso articolo 19 della Legge 241/90 prevede anche una responsabilià specifica del tecnico: a parte il caso in cui non sussista un reato più grave, succede questo: colui che, nelle dichiarazioni che corredano la SCIA, dichiara il falso a proposito dei requisiti, viene punito con la galera, da uno a tre anni.

Il quadro normativo in cui deve destreggiarsi il tecnico è complesso. Tale complessità è aggravata dalla disomogeinità e frammentarietà delle leggi tra loro tra le varie Regioni e i diversi Comuni, e le relative (e, ancora, diverse) interpretazioni che possono uscire dalla lettura della legislazione. Tra l’altro, la presentazione della SCIA può lasciare margini di incertezza sulla possibilità che il Comune intervenga con un provvedimento inibitorio.

È necessaria quindi una pre-istruttoria tecnica con i responsabili degli uffici del Comune coinvolto per cercare di risolvere tali possibili problematiche e per districarsi meglio nella normativa regionale e nelle norme comunali.

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Ma la SCIA era nata per semplificare. E qui sta la contraddizione. Dopo gli sforzi per capire cosa e come bisogna fare e dopo il confronto con i tecnici del Comune, ottenere la SCIA non può essere più definito “semplice”.

La soluzione sarebbe una sola, ed è il motivo per cui, a proposito della legislazione vigente in Italia, abbiamo insistito sulla parola “diversa”: è necessario, anche per dare alla SCIA la possibilità di sortire davvero gli effetti semplificativi, adottare uno schema di regolamento tipo unico per tutta Italia, uguale per tutte le Regioni e i Comuni.

Fino a che le cose rimarranno come sono adesso, il tecnico, a causa anche della complessità della normativa, avrà più possibilità di sbagliare e di dichiarare una cosa falsa pur in buona fede. E il tecnico che dichiara il falso sulle asseverazioni allegate alla SCIA, adesso come adesso, va in prigione.

 

Redazione Tecnica

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