Gli argomenti della selezione di sentenze per l’edilizia e l’urbanistica pubblicate la scorsa settimana sono… 1) SCIA – esercizio dei poteri inibitori – comunicazione di avvio del procedimento; 2) Tettoia di modeste dimensioni – titolo edilizio necessario; 3) Progettazione opere idrauliche – competenza; 4) Data di realizzazione di una costruzione – onere probatorio circa la non necessità del titolo; 5) Sbancamento – inizio dei lavori – insufficienza; 6) Piscina prefabbricata di modeste dimensioni – attività edilizia libera.
SCIA, non è necessaria comunicazione per procedimento esercizio poteri inibitori
Estremi della sentenza: TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 22 novembre 2018 n. 1730
Massima: Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento per l’esercizio dei poteri inibitori verso una SCIA.
Data la natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività, che non è istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, ma è dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge, è da escludersi che l’autorità procedente debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori (cfr. T.A.R. Catanzaro (Calabria), sez. II, 5 marzo 2015, n. 478, Consiglio di Stato, sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3112, 14 aprile 2014, n. 1800 e 25 gennaio 2013, n. 489).
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Tettoia di 40 mq, non serve permesso di costruire
Estremi della sentenza: TAR Basilicata, sez. I, sent. 22 novembre 2018 n. 771
Massima: Non serve il permesso di costruire per una tettoia di modesta consistenza.
Non serve il permesso di costruire ma è sufficiente una SCIA/DIA per “una tettoia lignea a falda inclinata, della superficie di circa 40 mq., avente un’altezza di 2,80 m. al colmo e di 2,60 m. alla gronda, costituita da pilastrini di legno, ancorati a piastre bullonate, e da travi di legno, sormontati da listelli lignei”.
Ciò in quanto tale manufatto non comporta la creazione di una volumetria edilizia e non altera la sagoma, cioè il contorno orizzontale e verticale della costruzione, ed il prospetto, cioè la facciata murale esterna (sul punto cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 1679 del 16.3.2018; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3819 del 31.7.2017; TAR Lazio Sez. III bis Sent. n. 32802 del 13.10.2010).
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Progettazione opere idrauliche, riservata agli ingegneri
Estremi della sentenza: Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 novembre 2018 n. 6593
Massima: Gli architetti non hanno competenza progettuale in materia di opere idrauliche, riservata agli ingegneri.
Già in passato la giurisprudenza ha affermato che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 22 maggio 2000, n. 2938).
In particolare, sono ancora attuali le considerazioni svolte a proposito delle opere idrauliche nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 6 aprile 1998, n. 416 che, richiamando la sentenza della sez. IV, n. 92 del 17 febbraio 1990 ed il parere della sez. III, n. 1538 dell’11 dicembre 1984, ha reputato che nell’ampia e comprensiva formulazione dell’art. 51 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (“sono di spettanza della professione d’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo“) “sono ricomprese le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e, di certo, anche le opere di edilizia civile (nella espressione “costruzioni di ogni specie”)”
Con la precisazione che -tenuto conto di quanto previsto dall’art. 52, comma 1 (“Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative”) dello stesso Regio Decreto- “non sembra corretto sostenere, su tali basi normative, che la regola da valere, salvo eccezione espressamente individuata, sia quella della equivalenza delle competenze professionali di ingegneri ed architetti”.
Pur dovendosi riconoscere che la delimitazione di competenze risultante dalla normativa secondaria è basata su concetti di carattere descrittivo che consentono di adeguare la disciplina all’evoluzione della tecnica e delle qualificazioni professionali (come osservato da Cons. Stato, IV, n. 4866/2009 e id., VI, n. 1550/2013 cit.), il discrimine tra le due professioni è rimasto segnato anche nelle sopravvenute disposizioni del d.P.R. n. del 2001.
Pertanto, se adeguamenti sono certamente possibili in riferimento al concetto di “edilizia civile”, interpretabile estensivamente (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 21 gennaio 2005, n. 9), restano di appannaggio della professione di ingegnere le opere che richiedono una competenza tecnica specifica e che esulano dall’edilizia civile rientrante nella comune competenza.
In particolare, le opere idrauliche, in specie interferenti con fiumi e corsi d’acqua, richiedono capacità professionali per l’analisi dei fenomeni idrologici ed idraulici e presuppongono l’applicazione di specifici metodi di calcolo (statistico, idrologico e idraulico).
Le nozioni relative vengono impartite nei corsi di laurea universitari della classe della Ingegneria civile e ambientale, nei cui piani di studio sono inseriti gli insegnamenti riguardanti i settori scientifico disciplinari ICAR/01 “Idraulica” e ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e Marittime e Idrologia” (D.M. Miur 4 ottobre 2000).
Pertanto, fatte salve eventuali competenze di altri professionisti (come ad esempio i geologi o i dottori agronomi e forestali), gli ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d’acqua, o comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l’applicazione di calcoli idraulici; per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 sia ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, non hanno competenze riconosciute in materia.
Onere probatorio della realizzazione del manufatto grava sull’interessato
Estremi della sentenza: TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 23 novembre 2018 n. 1749
Massima: L’onere di provare che il manufatto è stato realizzato prima dell’entrata in vigore dell’obbligo della licenza edilizia grava sull’interessato.
Secondo consolidati principi giurisprudenziali, viene posto in capo al proprietario (o al responsabile dell’abuso) assoggettato a provvedimenti sanzionatori o all’ingiunzione di demolizione l’onere di provare il carattere risalente del manufatto della cui demolizione si tratta con riferimento a epoca anteriore alla c. d. legge “ponte” n. 761 del 1967, con la quale l’obbligo di previa licenza edilizia venne esteso alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano.
È comunque ammesso un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui, il privato da un lato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell’intervento prima del 1967 elementi non implausibili e, dall’altro, il Comune fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio.
Sbancamento, lavori non sufficienti ad evitare decadenza del permesso di costruire
Estremi della sentenza: TAR Marche, sez. I, sent. 22 novembre 2018 n. 738
Massima: La mera esecuzione di lavori di sbancamento non è sufficiente a concretizzare l’inizio dei lavori idoneo ad evitare la decadenza del permesso di costruire.
La giurisprudenza ha chiarito che per “inizio dei lavori”, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del DPR n. 380 del 2001, deve intendersi la realizzazione di concreti lavori edilizi, che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto. Pertanto, i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistono, ad esempio, nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nell’elevazione di muri e nell’esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio. La mera esecuzione di lavori da sbancamento è, di per sé, inidonea a ritenere soddisfatto il presupposto dell’effettivo inizio dei lavori di cui all’art. 15, comma 2, del DPR n. 380 del 2001, essendo necessario che lo sbancamento sia accompagnato dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l’effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di realizzare l’opera assentita. L’inizio dei lavori edili, poi, deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all’entità e alle dimensioni dell’intervento edilizio così come programmato e autorizzato (ex multis, T.A.R. Valle d’Aosta, sez. I, 18 aprile 2018 n. 26; Consiglio di Stato, sez. VI, 19 settembre 2017, n. 4381).
Piscina prefabbricata di modeste dimensioni, non serve permesso di costruire
Estremi della sentenza: TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 21 novembre 2018 n. 11302
Massima: Una piscina prefabbricata di modeste dimensioni non necessita del permesso di costruire ma rientra nell’ambito dell’attività edilizia libera.
Non serve il permesso di costruire per “la realizzazione di una piscina fuori terra con rivestimento in legno di altezza variabile di metri 1,10 circa delle dimensioni di ml 5 circa X ml 6 circa”, con struttura fuori terra, facilmente smontabile e rimontabile, prefabbricata e non ancorata a terra, destinata a soddisfare esigenze contingenti e non comportante una trasformazione duratura dei luoghi.
Deve pertanto ritenersi che l’intrinseca precarietà ed amovibilità del manufatto in questione siano caratteristiche strutturali oggettivamente idonee ad annoverarlo tra gli interventi di edilizia libera, disciplinati dall’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001.
In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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