Nonostante le frequenti azioni di riforma a cui è stata recentemente sottoposta la normativa dei regimi procedurali amministrativi l. 241/1990, sono rimasti inevasi alcuni aspetti che necessitavano chiarimento, soprattutto nel campo delle pratiche edilizie come la SCIA edilizia. Altrettanto recente è la riforma che ha ristrutturato le categorie di intervento e le procedure del settore edilizio, avvenuto col famigerato Decreto “SCIA 2” d.lgs. 222/2016.
SCIA edilizia, il regime dell’annullamento in autotutela
Le Riforme Madia in tal senso hanno chiarito e specificato meglio il regime dell’annullamento in autotutela della Segnalazione Certificata Inizio Attività, sul quale tuttavia si sono aperti nuovi scenari incerti circa l’esatta delineazione dell’interesse pubblico, dell’annullamento in caso di falsità connesso alla sentenza definitiva, e soprattutto l’impugnabilità della SCIA da parte di terzi. Oggetto di attenzione è l’art. 19 comma 6-ter della l. 241/1990, nella sua attuale formulazione come disposta da ultimo con d.lgs. 126/2016:
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Annullamento presentato da terzi
Come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV del 6 ottobre 2017 n. 4659, non è ammissibile la domanda di annullamento presentata da un soggetto terzo interessato nei confronti di una DIA, in quanto atto di natura oggettivamente e soggettivamente privata. Ciò vale anche per quanto riguarda in epoca anteriore alla suddetta riforma. Pensiamo per esempio al caso in cui il vicino di casa voglia far annullare una SCIA edilizia (vale anche per le DIA) del confinante. Tuttavia la normativa riconosce e concede all’interessato di sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti alla P.A., e in caso di inerzia procedere con l’azione di cui all’art. 31 d.lgs. 104/2010.
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SCIA edilizia: domanda di annullamento, in quali tempi?
Resta da capire entro quali termini possa essere esperita questa azione. Se da una parte il famoso “termine ragionevole” per provvedere all’annullamento in autotutela delle DIA/SCIA si è ufficialmente attestato ai diciotto mesi, la norma sottace su quale termine la P.A. può/deve attivarsi per annullarle su espresso sollecito da parte di terzi. Secondo l’attuale impostazione normativa resta indeterminato il termine di decadenza per presentare questo tipo di istanza, creando un problema di reciproche carenze di tutela per gli attori chiamati in gioco:
- la P.A., in quanto primo ente coinvolto ad esprimersi e riesaminare il titolo abilitativo edilizio formatosi per silenzio assenso dopo i primi trenta giorni e magari ulteriormente consolidatosi decorsi ulteriori diciotto mesi;
- il privato presentatore della SCIA e che ha avviato o perfino concluso l’intervento edilizio, che nonostante gli anzidetti termini potrebbe vedersi pregiudicata la situazione consolidata;
- e infine, il terzo soggetto interessato che intende esercitare una sua azione, senza sapere entro quale decade tale diritto.
Tutti e tre i soggetti si trovano tutt’oggi sotto questo aspetto nell’incertezza totale proprio per mancanza di un termine. Recentemente è stato sollevato il problema di costituzionalità da parte del TAR Toscana sez. III con ordinanza 667 del 11 maggio 2017.
Articolo a cura dell’Ing. Carlo Pagliai
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La disciplina edilizia e paesaggistica dopo il c.d Madia SCIA 2 e il d.P.R. 31/2017
Interpretare e padroneggiare la disciplina edilizia, urbanistica e ambientale è diventato un lavoro dif- ficile e “pericoloso”. Non basta, infatti, possedere le giuste cognizioni tecniche e adottare quella che il codice civile chiama la cura “del buon padre di famiglia”, occorre conoscere nel dettaglio anche la normativa e le formalità che le stesse richiedono. Questo tipo di conoscenza è fondamentale per l’operatore della P.A. e per il tecnico privato: l’opera di Claudio Belcari costituisce un riferimento indispensabile a tal fine. Infatti, non solo il manuale è aggiornato allo stato dell’arte normativo (decreto SCIA 2, glossario dell’attività edilizia libera, d.P.R. 31/2017, ecc.) ma ne fa una trattazione ragionata con un approfondimento specifico dei singoli argomenti anch’essi raggruppati per “problematiche” secondo uno sviluppo logico consequenziale.Il “cuore” del manuale è la trattazione dell’abusivismo edilizio, della repressione e della regolarizzazione delle opere esistenti, cui l’Autore dedica una dettagliata analisi, estesa anche alla problematica ambientale e paesaggistica che in maniera sempre più incidente influenza e condiziona l’edificabilità. L’esposizione è sempre orientata all’operatività ed è corroborata dalle risoluzioni giurisprudenziali e da “focus” di approfondimento che ne fanno un vero “strumento operativo”. Gli argomenti sono affrontati con completezza documentale e sistematicità di trattazione con l’ausilio anche di schemi grafici di sintesi e corredato infine da un questionario utile al lettore per verificare il livello di apprendimento.Claudio Belcari, dirigente comunale, formatore enti locali, A.N.C.I., ordini e collegi professionali e consulente tecnico nei contenziosi penali e amministrativi nei settori edilizia e urbanistica. Collabora stabilmente con la rivista “L’Ufficio Tecnico”, mensile di tecnica edilizia, urbanistica e ambiente, edita da Maggioli Editore.Volumi collegati:• Formulario generale dell’edilizia, M. Di Nicola, X ed. 2019• Le nuove procedure edilizie SCIA 1 e SCIA 2, dopo il glossario opere edilizia libera,M. Di Nicola, II ed. 2018 Autore, III ed. 2016
Claudio Belcari | 2019 Maggioli Editore
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