L’Associazione Nazionale Costruttori Edili ha evidenziato, in un apposito documento trasmesso alle Commissioni parlamentari che dovranno esprimere il parere al Governo, i propri rilievi sul decreto SCIA 2. Al centro il fatto che il riordino dei titoli abilitativi per l’edilizia non possa prescindere dalle normative regionali: qualsiasi tipo di difformità deve essere evitata.
Negli ultimi anni, infatti, le normative regionali hanno modificato molte delle previsioni generali del Dpr 380/2001, e ora questo assetto va considerato nella preparazione della nuova tabella unica nazionale.
Come seguire le indicazioni della SCIA 2?
Potrebbe interessarti anche l’e-book con le indicazioni operative:
SCIA 2, cosa cambia nella disciplina edilizia
Questo nuovo Ebook rappresenta una vera e propria guida operativa per il lavoro nella disciplina edilizia dopo l’entrata in vigore dei decreti SCIA 1 (d.lgs. 126/2016) e SCIA 2 (d.lgs. 222/2016).La Guida illustra l’inquadramento legislativo, e analizza articolo per articolo i 2 decreti e le modifiche che introducono alla Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e al d. PR 380/2001, T.U. Edilizia: 1) Il dlgs. 126/2016 (SCIA 1) introduce l’entrata in vigore dell’obbligo per le amministrazioni di adottare una modulistica uniforme per la nuova SCIA su tutto il territorio nazionale e le sanzioni per i funzionari inadempienti, e modifica nella legge 241/1990 la Ricevuta di consegna e protocollazione, l’ Inizio immediato dell’attività e controlli delle SCIA, la Concentrazione di regimi amministrativi e lo Sportello Unico, 2) il dlgs. 222/2016 (SCIA 2) contiene nell’Allegato A l’elenco dettagliato di tutte le attività, anche in materia di edilizia, indicando se tali attività sono libere o meno, e riassume anche gli adempimenti successivi all’intervento edilizio: agibilità, comunicazione di fine lavori, realizzazione degli impianti a servizio dell’edificio, andando a modificare diversi articoli del d.PR. 380/2001.Valeria Tarroni, Responsabile servizio pianificazione, edilizia privata e ambiente di Pubblica Amministrazione
V. Tarroni | 2016 Maggioli Editore
12.90 € 10.97 €
Lo schema di decreto legislativo, in attuazione della delega contenuta nell’art. 5 della Legge 7 agosto 2015, n.124, interviene in maniera rilevante nella materia edilizia attraverso:
- un riordino della normativa contenuta nel Dpr 380/2001 e l’introduzione di alcune semplificazioni;
- una ricognizione delle attività oggetto di comunicazione, segnalazione, silenzio assenso o titolo espresso;
- la previsione dell’adozione di un glossario unico (che dovrebbe individuare per ciascuna tipologia di intervento il necessario titolo e regime amministrativo).
Spiega L’ANCE, “Il decreto è condivisibile nella parte in cui procede al riordino del Dpr 380/2001 semplificando il regime amministrativo attualmente vigente caratterizzato da molteplici interventi normativi che si sono susseguiti in questi anni.”
“Tuttavia è opportuno coordinare proprio in un’ottica di semplificazione le modifiche apportate direttamente al DPR 380/2001, la previsione del glossario unico e la tabella allegata allo schema decreto nonché tenere conto delle relative normative regionali.”
“Occorre evitare, in particolare, che il glossario, innestandosi su definizioni consolidate, si risolva in una semplificazione per alcuni e in una maggiore complicazione per altri.”
Leggi anche:
https://ediltecnico.it/42858/riforma-madia-decreto-scia-novita-articolo-per-articolo/
Altri problemi poi riguardano il mancato coordinamento con il decreto legislativo n. 127/2016 (Conferenza di Servizi), entrati in vigore il 28 luglio scorso, nonché con lo schema del Decreto recante il regolamento per la procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica (approvato in via preliminare lo scorso 15 giugno 2016): “Dall’esame congiunto dei testi citati e dello schema di decreto emergono alcuni dubbi interpretativi e l’assenza di coordinamento in rapporto con normative di settore delle costruzioni.”
Per approfondire leggi anche Lavori edilizi 2016: quando serve CIL, CILA o SCIA (e quando nulla)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento