Eccoci alla selezione delle massime di sentenze per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica pubblicate la scorsa settimana: rivestimento di un muretto, è attività edilizia libera? E la sistemazione con mattoni di cemento della pavimentazione di un’area esterna? Adozione di un PRG in attesa di approvazione regionale, si possono realizzare le opere previste?
E ancora: ripulitura di una pista boschiva, serve un titolo edilizio o paesaggistico? Uno stabilimento balneare può avere natura precaria? Rifare la pavimentazione di un camminamento è attività edilizia libera?
Vediamo tutte le sentenze analizzate in dettaglio.
Rivestimento di un muretto, può essere attività edilizia libera?
TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 11 dicembre 2019 n. 2184
Il rivestimento di un preesistente muretto in cemento armato e la sistemazione con mattoni di cemento della pavimentazione di un’area esterna sono opere edilizie rientranti nella cd. attività libera
La realizzazione del rivestimento, con mattoni in laterizio, di un preesistente muretto in cemento armato, alto circa cm 40 di media, lungo ml. 3,20 e largo 60 cm circa e la sistemazione con mattoni di cemento della pavimentazione di un’area esterna sono opere edilizie rientranti nella cd. attività libera di cui all’art. 6 D.P.R. n. 380/2001, in relazione alle quali non è richiesto alcun titolo abilitativo.
Al contrario, serve una segnalazione certificata di inizio attività per la posa di un cancello largo 85 cm ed alto circa 185 circa: in assenza di detto titolo, è legittima la sanzione pecuniaria dell’importo di € 516,00, adottata ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 380/2001, secondo cui «1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro».
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Adozione di un PRG in attesa di approvazione, è possibile realizzazione le opere previste?
TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. 12 dicembre 2019 n. 312
La mera adozione di uno strumento urbanistico non ancora approvato non consente la realizzazione delle opere in esso previste
La mera adozione di uno strumento urbanistico non ancora approvato non consente la realizzazione delle opere in esso previste, in quanto l’approvazione della Regione costituisce atto di perfezionamento dell’iter amministrativo e produce la legittimità e l’efficacia dello strumento stesso, mentre la sua adozione ha il solo effetto di far scattare le cd. misure di salvaguardia (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2008, n. 15558; id., 27 settembre 2002, n. 14024; C.d.S., Sez. IV, 21 giugno 1984, n. 473).
Più di recente si è rilevato che l’adozione della variante al P.R.G. ha acquisito nell’ordinamento vigente un’efficacia imperativa diretta e propria, che la rende uno strumento di governo del territorio, impedendo gli interventi edilizi ed urbanistici contrastanti con essa ed imponendo l’applicabilità delle misure di salvaguardia, con il corollario dell’ammissibilità del ricorso proposto avverso la stessa: ciò, fermo restando, però, che la deliberazione di adozione della variante al P.R.G. costituisce un elemento della fattispecie complessa che si completa con l’atto di approvazione regionale (C.d.S., Sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 433; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 17 giugno 2016, n. 868).
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Ripulitura di una pista boschiva, serve un titolo edilizio o paesaggistico?
TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 12 dicembre 2019, n. 1647
La semplice ripulitura della pista boschiva dalla vegetazione accumulatasi negli anni non necessita di alcun titolo autorizzativo di natura edilizia o paesaggistica
La semplice ripulitura della pista boschiva dalla vegetazione accumulatasi negli anni non necessita di alcun titolo autorizzativo di natura edilizia o paesaggistica, essendo l’intervento di ripulitura del tracciato finalizzato unicamente a consentire il transito veicolare e pedonale per le operazioni di esbosco, privo di incidenza urbanistica o paesaggistica.
Invero, l’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) annovera tra l’attività edilizia libera «i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari».
Il principio posto da tale norma va combinato con quello, di elaborazione dottrinale, per cui, con riguardo agli interventi di taglio di vegetazione, anche a fini di ripulitura di sentieri preesistenti, ovvero dell’apertura di piste di esbosco, la specifica autorizzazione rilasciata dal competente Ente forestale assorbe il titolo edilizio, espletandosi in tale sede la valutazione di compatibilità dell’intervento con l’interesse alla preservazione dei boschi.
Per uno stabilimento balneare, serve permesso di costruire?
TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 12 dicembre 2019 n. 1963
Uno stabilimento balneare non ha natura precaria ma richiede il permesso di costruire
La natura precaria di un manufatto ai fini dell’esenzione dal permesso di costruire deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di esso ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione. La precarietà non va confusa con la stagionalità, vale a dire con l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo.
In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha da sempre escluso la natura precaria dello stabilimento balneare; e ciò, nella considerazione che lo stesso non comporti una alterazione del territorio soltanto temporanea, precaria e irrilevante: mancherebbe infatti il requisito della precarietà funzionale, cioè la possibilità di una pronta rimozione dopo un uso contingente e momentaneo. Trattasi, invero, di costruzioni destinate ad attività stagionali, che, seppure non infisse al suolo, ma solo aderenti ad esso in modo stabile, sono destinate ad una utilizzazione perdurante nel tempo, anche se intervallata da pause stagionali.
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Conseguentemente, è necessario il permesso di costruire a titolo oneroso, non essendo previste, fra le ipotesi di esenzione, le opere rimovibili stagionali; più precisamente, per il relativo calcolo, occorre fare riferimento al disposto dell’art. 19 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, secondo cui «Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell’articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale».
Rifacimento della pavimentazione di un camminamento, è attività edilizia libera?
TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 13 dicembre 2019 n. 1966
Il rifacimento della pavimentazione di un camminamento rientra nell’attività edilizia libera
La realizzazione di lavori di rifacimento della pavimentazione di un camminamento sono ascrivibili alla categoria delle “opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni” di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-ter, del d.P.R. n. 380/2001 (previsione introdotta dall’art. 1, comma1, lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 222 del 25.11.2016), non necessitanti di alcun titolo abilitativo.
Tale intervento, se effettuato in zona vincolata, non richiede l’autorizzazione paesaggistica: l’allegato A punto A12 del DPR n.31 del 13.2.2017, infatti, esonera da autorizzazione paesaggistica gli «interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l’installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice».
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In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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