Ristrutturazione parti comuni condominio: invio dati fino al 7 marzo

Aggiornamento del 22 febbraio. Solo per quest’anno, gli amministratori di condominio possono inviare i dati delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni fino al 7 marzo 2017. Senza compromettere la tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, il rinvio era necessario per venire incontro alle esigenze degli amministratori, che nei giorni scorsi hanno segnalato difficoltà nello svolgimento di tutte le attività necessarie per questo adempimento entro il termine previsto dal decreto. In condizioni normali la scadenza è fissata infatti per il 28 febbraio.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le FAQ per rispondere a tutte le domande degli operatori e degli amministratori a proposito dell’invio dati per gli interventi di riqualificazione e risparmio energetico nelle parti comuni dei condomini.

Bisogna trasmettere:
– l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese sostenute nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni,
– il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito,
– l’importo del credito ceduto da ciascuno,
– il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito
– l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

Leggi tutto Come ottenere il credito per la riqualificazione energetica

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Il decreto del MEF del 1° dicembre 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 20 dicembre 2016. Disciplina i termini e le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata.

L’art. 2 del provvedimento s’intitola “Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali” e stabilisce che:

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonche’ con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

L’art. 3 dispone che le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto siano stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

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Proponiamo un elenco ragionato delle “nuove” parti comuni a seguito dell’entrata in vigore della Riforma del Condominio.

  1. Suolo su cui sorge l’edificio
    Il suolo dove sorge l’edificio, al quale fa riferimento l’art. 1117 c.c., è quella porzione di terreno sulla quale poggia l’intero edificio e, immediatamente, la parte infima di esso; pertanto, rientrano in tale nozione l’area dove sono infisse le fondazioni e la superficie sulla quale poggia il pavimento del pianterreno, non anche quest’ultimo (Cassazione civile, sez. II, 28 aprile 2004, n. 8119).
  2. Fondazioni
    Le fondazioni sono le strutture su cui poggia l’intera struttura sovrastante del fabbricato
  3. Muri maestri
    I muri maestri sono quelli destinati a sorreggere l’edificio e pertanto costituiscono parti essenziali per l’esistenza del fabbricato (Cassazione civile, sez. II, 19 novembre 1993, n. 114359)…

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Ci sono poi alcune parti comuni atipiche: clicca qui per sapere quali sono.

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Redazione Tecnica

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