Ecco una selezione delle massime di alcune sentenze di interesse per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica, pubblicate la scorsa settimana; gli argomenti oggetto delle pronunce sono: permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico, quando si applica il silenzio-assenso? Per il vincolo cimiteriale è valido il rilascio del permesso di costruire in sanatoria? Per provare la data di ultimazione delle opere abusive ai fini del condono, è sufficiente una dichiarazione di atto notorio?
E ancora: ristrutturazione edilizia, quale elemento è necessario per la relativa qualificazione? Scomputo oneri, quando c’è necessità di un assenso del Comune?
Vediamo in dettaglio tutte le sentenze citate.
Ristrutturazione edilizia, per la relativa qualifica serve il rapporto di continuità
Consiglio di Stato, sez. II, sent. 31 ottobre 2019 n. 7457
Affinché rilevi una ristrutturazione, tra la vecchia e la nuova edificazione deve sussistere un evidente rapporto di continuità, anche laddove vi sia una trasformazione dell’immobile preesistente
L’orientamento giurisprudenziale consolidato ritiene che l’elemento che, in linea generale, contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione debba rinvenirsi nella già avvenuta trasformazione del territorio, mediante una edificazione di cui si conservi la struttura fisica, sia pure con la sovrapposizione di un “insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita con ricostruzione rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4077; id., 12 maggio 2014, n. 2397; id., sez. IV, 30 marzo 2013, n. 2972; Sez. V, 10 settembre 2012, n. 4771).
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La ristrutturazione edilizia è, quindi, una attività di edificazione che conserva la struttura fisica dell’immobile preesistente, sia pure con la sovrapposizione di un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente. È necessario, quindi, affinché rilevi una ristrutturazione, che tra la vecchia e la nuova edificazione sussista un evidente rapporto di continuità, anche laddove vi sia una trasformazione dell’immobile preesistente (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre, n. 5327).
Permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico, quando è applicabile il silenzio-assenso?
TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 28 ottobre 2019 n. 5107
L’istituto del silenzio-assenso non è applicabile per il permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico
Secondo principi consolidati, “la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire postula, non soltanto l’avvenuta presentazione dell’istanza e il decorso del termine di conclusione del procedimento normativamente previsto, ma pure che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti previsti per il suo accoglimento, e, in particolare, che essa sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti (da ultimo, TAR Piemonte, II, 3 gennaio 2018, n. 12).
Da tale principio consegue che l’operatività dell’istituto del silenzio-assenso nella materia edilizia deve ritenersi confinata all’ipotesi in cui la richiesta del privato abbia ad oggetto il rilascio di un permesso di costruire “ordinario”, in relazione al quale l’amministrazione si limita a verificare la conformità del progetto edilizio alla normativa di settore e alla strumentazione urbanistica vigente, attraverso un’attività sostanzialmente vincolata nei propri contenuti, avendo l’amministrazione già esaurito la propria discrezionalità in sede pianificatoria, all’atto di redigere lo strumento urbanistico.
Per contro, l’istituto del silenzio-assenso di cui all’art. 20 del Testo Unico dell’Edilizia non è applicabile alla diversa fattispecie della richiesta di rilascio di un permesso di costruire “in deroga al vigente PRGC” di cui all’art. 5 comma 9 del D.L. n. 70 del 2011, dal momento che in tal caso l’amministrazione, lungi dal limitarsi a verificare la mera conformità del progetto edilizio allo strumento urbanistico vigente, è tenuta a valutare, innovativamente e con amplissima discrezionalità, se sussistano i presupposti di interesse pubblico per modificare lo strumento urbanistico vigente; il che, tra l’altro, giustifica e impone l’intervento in seno al procedimento amministrativo dell’organo consiliare, al quale soltanto competono le scelte di carattere pianificatorio e programmatorio in seno all’amministrazione comunale”(T.A.R. Piemonte, sez. II, 27.2.2018, n. 270).
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Emerge in tutta evidenza che, nel caso di istanze di privati preordinate al rilascio di un permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico di cui all’art. 5 comma 9 del D. L. n. 70 del 2011 (convertito in l. n. 106 del 2011), l’istituto del silenzio-assenso non può ritenersi applicabile, attesa l’esigenza di una compiuta valutazione degli interessi pubblici coinvolti nella pianificazione urbanistica (in tal senso, su fattispecie analoghe, Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2017, n. 3680; T.A.R. Pescara, sez. I, 11 dicembre 2017, n. 352).
Vincolo cimiteriale, è valido il rilascio del permesso di costruire in sanatoria?
Tar campania napoli 5107 silenzio assenso permesso in deroga
Il vincolo cimiteriale impedisce il rilascio del permesso di costruire in sanatoria
La giurisprudenza è oramai del tutto univoca nel riconoscere al vincolo cimiteriale natura assoluta con la conseguenza che la sua presenza vale a precludere il rilascio di una concessione, anche in sanatoria, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo (TAR Napoli 5942/2014; Cons. Stato, V, 1871/1999).
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Prova della data di ultimazione delle opere abusive ai fini del condono, serve una dichiarazione di atto notorio?
TAR Toscana, sez. III, sent. 29 ottobre 2019 n. 1456
Non è sufficiente una dichiarazione di atto notorio per provare la data di ultimazione delle opere abusive ai fini del condono
Secondo la costante giurisprudenza, l’onere della prova in ordine alla ultimazione delle opere abusive in data utile, per fruire del condono edilizio spetta al privato richiedente e non all’Amministrazione, poiché solo l’interessato può fornire inconfutabili documenti che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione dell’abuso.
Tale prova deve essere rigorosa e non può consistere in semplici dichiarazioni sostitutive di atto notorio, richiedendosi invece una documentazione certa ed univoca, sull’evidente presupposto che nessuno meglio di chi richiede la sanatoria e ha realizzato l’opera può fornire elementi oggettivi sulla data di realizzazione dell’abuso (Consiglio di Stato sez. VI, 08/07/2019, n. 4769).
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Scomputo oneri, quando c’è necessità di un assenso del Comune?
TAR Piemonte, sez. II, sent. 30 ottobre 2019 n. 1091
Per lo scomputo serve l’assenso del Comune
L’art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che il privato può assolvere all’obbligo di concorrere nelle spese di urbanizzazione realizzando direttamente, a scomputo, opere di urbanizzazione “con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune”: è dunque evidente che, affinché il costo delle opere di urbanizzazione sia portato a scomputo degli oneri di urbanizzazione, è necessario che il Comune esprima una preventiva approvazione sul progetto delle opere e sul relativo computo metrico, all’evidente scopo di garantire che le opere portate a scomputo siano realizzate in maniera adeguata, e che il costo sia correttamente valorizzato.
In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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