Ristrutturazione edilizia, tra vecchio e nuovo immobile serve rapporto di continuità

E serve anche nel caso di trasformazione dell’immobile preesistente. Cioè? Lo spiega una delle sentenze selezionate per la nostra rassegna, che tratta anche di permesso di costruire, vincolo cimiteriale e scomputo di oneri

Mario Petrulli 05/11/19
Scarica PDF Stampa

Ecco una selezione delle massime di alcune sentenze di interesse per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica, pubblicate la scorsa settimana; gli argomenti oggetto delle pronunce sono: permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico, quando si applica il silenzio-assenso? Per il vincolo cimiteriale è valido il rilascio del permesso di costruire in sanatoria? Per provare la data di ultimazione delle opere abusive ai fini del condono, è sufficiente una dichiarazione di atto notorio?

E ancora: ristrutturazione edilizia, quale elemento è necessario per la relativa qualificazione? Scomputo oneri, quando c’è necessità di un assenso del Comune?

Vediamo in dettaglio tutte le sentenze citate.

Ristrutturazione edilizia, per la relativa qualifica serve il rapporto di continuità

Consiglio di Stato, sez. II, sent. 31 ottobre 2019 n. 7457

Affinché rilevi una ristrutturazione, tra la vecchia e la nuova edificazione deve sussistere un evidente rapporto di continuità, anche laddove vi sia una trasformazione dell’immobile preesistente

L’orientamento giurisprudenziale consolidato ritiene che l’elemento che, in linea generale, contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione debba rinvenirsi nella già avvenuta trasformazione del territorio, mediante una edificazione di cui si conservi la struttura fisica, sia pure con la sovrapposizione di un “insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita con ricostruzione rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4077; id., 12 maggio 2014, n. 2397; id., sez. IV, 30 marzo 2013, n. 2972; Sez. V, 10 settembre 2012, n. 4771).

Leggi anche: Sopraelevazione fabbricato, serve il permesso di costruire?

La ristrutturazione edilizia è, quindi, una attività di edificazione che conserva la struttura fisica dell’immobile preesistente, sia pure con la sovrapposizione di un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente. È necessario, quindi, affinché rilevi una ristrutturazione, che tra la vecchia e la nuova edificazione sussista un evidente rapporto di continuità, anche laddove vi sia una trasformazione dell’immobile preesistente (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre, n. 5327).

Permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico, quando è applicabile il silenzio-assenso?

TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 28 ottobre 2019 n. 5107

L’istituto del silenzio-assenso non è applicabile per il permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico

Secondo principi consolidati, “la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire postula, non soltanto l’avvenuta presentazione dell’istanza e il decorso del termine di conclusione del procedimento normativamente previsto, ma pure che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti previsti per il suo accoglimento, e, in particolare, che essa sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti (da ultimo, TAR Piemonte, II, 3 gennaio 2018, n. 12).

Da tale principio consegue che l’operatività dell’istituto del silenzio-assenso nella materia edilizia deve ritenersi confinata all’ipotesi in cui la richiesta del privato abbia ad oggetto il rilascio di un permesso di costruire “ordinario”, in relazione al quale l’amministrazione si limita a verificare la conformità del progetto edilizio alla normativa di settore e alla strumentazione urbanistica vigente, attraverso un’attività sostanzialmente vincolata nei propri contenuti, avendo l’amministrazione già esaurito la propria discrezionalità in sede pianificatoria, all’atto di redigere lo strumento urbanistico.

Per contro, l’istituto del silenzio-assenso di cui all’art. 20 del Testo Unico dell’Edilizia non è applicabile alla diversa fattispecie della richiesta di rilascio di un permesso di costruire “in deroga al vigente PRGC” di cui all’art. 5 comma 9 del D.L. n. 70 del 2011, dal momento che in tal caso l’amministrazione, lungi dal limitarsi a verificare la mera conformità del progetto edilizio allo strumento urbanistico vigente, è tenuta a valutare, innovativamente e con amplissima discrezionalità, se sussistano i presupposti di interesse pubblico per modificare lo strumento urbanistico vigente; il che, tra l’altro, giustifica e impone l’intervento in seno al procedimento amministrativo dell’organo consiliare, al quale soltanto competono le scelte di carattere pianificatorio e programmatorio in seno all’amministrazione comunale”(T.A.R. Piemonte, sez. II, 27.2.2018, n. 270).

Approfondisci con: Silenzio assenso, in centro storico non vale per i titoli edilizi

Emerge in tutta evidenza che, nel caso di istanze di privati preordinate al rilascio di un permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico di cui all’art. 5 comma 9 del D. L. n. 70 del 2011 (convertito in l. n. 106 del 2011), l’istituto del silenzio-assenso non può ritenersi applicabile, attesa l’esigenza di una compiuta valutazione degli interessi pubblici coinvolti nella pianificazione urbanistica (in tal senso, su fattispecie analoghe, Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2017, n. 3680; T.A.R. Pescara, sez. I, 11 dicembre 2017, n. 352).

Vincolo cimiteriale, è valido il rilascio del permesso di costruire in sanatoria?

Tar campania napoli 5107 silenzio assenso permesso in deroga

Il vincolo cimiteriale impedisce il rilascio del permesso di costruire in sanatoria

La giurisprudenza è oramai del tutto univoca nel riconoscere al vincolo cimiteriale natura assoluta con la conseguenza che la sua presenza vale a precludere il rilascio di una concessione, anche in sanatoria, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo (TAR Napoli 5942/2014; Cons. Stato, V, 1871/1999).

Potresti approfondire con: Vincolo cimiteriale: si può fare una piscina vicino a un cimitero?

Prova della data di ultimazione delle opere abusive ai fini del condono, serve una dichiarazione di atto notorio?

TAR Toscana, sez. III, sent. 29 ottobre 2019 n. 1456

Non è sufficiente una dichiarazione di atto notorio per provare la data di ultimazione delle opere abusive ai fini del condono

Secondo la costante giurisprudenza, l’onere della prova in ordine alla ultimazione delle opere abusive in data utile, per fruire del condono edilizio spetta al privato richiedente e non all’Amministrazione, poiché solo l’interessato può fornire inconfutabili documenti che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione dell’abuso.

Tale prova deve essere rigorosa e non può consistere in semplici dichiarazioni sostitutive di atto notorio, richiedendosi invece una documentazione certa ed univoca, sull’evidente presupposto che nessuno meglio di chi richiede la sanatoria e ha realizzato l’opera può fornire elementi oggettivi sulla data di realizzazione dell’abuso (Consiglio di Stato sez. VI, 08/07/2019, n. 4769).

Leggi anche: Abuso edilizio, la foto di Google Earth vale come prova?

Scomputo oneri, quando c’è necessità di un assenso del Comune?

TAR Piemonte, sez. II, sent. 30 ottobre 2019 n. 1091

Per lo scomputo serve l’assenso del Comune

L’art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che il privato può assolvere all’obbligo di concorrere nelle spese di urbanizzazione realizzando direttamente, a scomputo, opere di urbanizzazione “con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune”: è dunque evidente che, affinché il costo delle opere di urbanizzazione sia portato a scomputo degli oneri di urbanizzazione, è necessario che il Comune esprima una preventiva approvazione sul progetto delle opere e sul relativo computo metrico, all’evidente scopo di garantire che le opere portate a scomputo siano realizzate in maniera adeguata, e che il costo sia correttamente valorizzato.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Ti potrebbe interessare

Interventi locali su edifici esistenti

Questo manuale tecnico-pratico aiuta il progettista (architettonico, impiantista e strutturale) che si accinge a effettuare un intervento di tipo “locale” su un fabbricato esistente. Frutto dell’esperienza pluriennale degli Autori nell’ambito della progettazione sul costruito esistente, l’opera, lungi dall’essere un mero elenco di istruzioni pratiche da seguire pedissequamente, tratta il tema degli interventi locali con taglio operativo sempre tenendo in considerazione che questa tipologia di interventi deve agire sul fabbricato senza snaturarne il funzionamento originario, a garanzia della sicurezza di persone e cose. Nel manuale si individuano le opere che rientrano nella categoria “intervento locale” in accordo con le NTC 2018, meglio esplicitate dalla Circolare applicativa n. 7/2019. Sono proposte anche alcune tipologie di intervento che possono perseguire le finalità indicate dal Legislatore. L’opera tratta anche gli interventi tipologici catalogati in funzione della tipologia strutturale dell’edificio esistente (costruzioni sismo-resistenti in muratura, calcestruzzo armato o acciaio), fornendo indicazioni sulla scelta dell’intervento ottimale in base al sistema costruttivo. Completano la trattazione preziosi consigli operativi sulle accortezze da avere nella preparazione dei dettagli costruttivi. I capitoli finali affrontano la progettazione degli interventi locali con la redazione dei modelli di calcolo globale e offrono una rassegna di interventi “a prima vista” locali ma che in realtà comportano effetti peggiorativi sulla costruzione, il tutto corredato da spunti quantitativi e analitici; infine sono proposti due casi studio di interventi locali su un fabbricato in c.a. prefabbricato e su una porzione di casolare in muratura con l’applicazione delle detrazioni previste dal Sismabonus. Francesco CortesiIngegnere, libero professionista nell’ambito della progettazione e direzione dei lavori strutturali di nuovi fabbricati e di interventi sugli edifici esistenti. Attualmente si occupa di interventi di recupero su edifici danneggiati dal sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016. Laura LudovisiIngegnere, svolge l’attività di libero professionista, come progettista strutturale, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, interessandosi in modo particolare del consolidamento e recupero di edifici esistenti. Tra i lavori svolti si annoverano progetti di miglioramento sismico di edifici danneggiati dal sisma (Umbria 1997, L’Aquila 2009, Emilia-Romagna 2012, Centro Italia 2016). VOLUMI COLLEGATI:La progettazione strutturale su edifici esistenti, F. Cortesi, L. Ludovisi, V. Mariani, I ed. 2018Metodi pratici per il rinforzo di elementi strutturali, S. Ferretti, I ed. 2018

Francesco Cortesi, Laura Ludovisi | 2019 Maggioli Editore

29.00 €  27.55 €

Mario Petrulli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento