Il TAR interviene ancora sul concetto di ristrutturazione edilizia e chiarisce quando possiamo parlare di intervento di ristrutturazione e non nuova costruzione. Un concetto importante anche in relazione al Bonus mobili.
L’addizione di volumi che non siano “tecnici” non è compatibile con il concetto di ristrutturazione edilizia. La demolizione totale di un fabbricato e l’esecuzione di un edificio completamente differente dal primo devono qualificarsi come interventi di nuova costruzione su un lotto liberato da un preesistente fabbricato: non si tratta quindi di ristrutturazione di un fabbricato esistente.
C’era già una sentenza del Consiglio di Stato. Il Tar Toscana, con la sentenza 654 del 23 aprile, ha fornito altri chiarimenti sul concetto di ristrutturazione edilizia, molto utile anche ai fini dell’attualità politica e del Bonus mobili, che dà la possibilità di detrarre il 50% dell’Irpef dall’acquisto dei mobili ma solo in un contesto di ristrutturazione edilizia.
Una cosa sono gli edifici esistenti…
Gli interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione e di successiva ricostruzione, presuppongono sempre che i relativi lavori siano riferiti a un edificio esistente, ma è priva di utilità la prova della preesistenza dello stesso: è necessaria la sua esistenza fisica nel momento in cui avviene l’intervento richiesto.
Un edificio si può definire esistente in quanto “esista un organismo edilizio, seppur non necessariamente abitato o abitabile, connotato nelle sue caratteristiche essenziali, dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione” (Consiglio di Stato, sez. V, 10/2/2004, n. 475).
… un’altra sono i ruderi
Non sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli effettuati su “ruderi o resti di edifici da tempo demoliti, attesa la mancanza di elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da recuperare” (cfr., C.d.S., sez. IV, 15/9/2006, n. 5375).
L’intervento in questo caso è “di nuova costruzione” ed è assoggettato ai limiti stabiliti dalla vigente disciplina urbanistica” (T.A.R. Veneto, sez. II, 29/6/2006, n. 1944 e 5/6/2008, n. 1667).
Il Tar Toscana (TAR Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 8/1/2009, n.3) ricorda, infine che “la giurisprudenza amministrativa ha, altresì, affermato che la ristrutturazione edilizia di un edificio, ma anche la più incisiva forma di recupero consistente nella totale demolizione dello stesso per la sua successiva ricostruzione, sono ammissibili nei limiti dello stato fisionomico attuale del fabbricato senza alcuna possibilità di recupero di parti strutturali che, anche se originariamente esistenti, sono successivamente venute meno per qualsiasi evenienza. In altri termini, tramite detti interventi, non è possibile recuperare strutture e volumi che non siano attualmente presenti”.
Bonus mobili e ristrutturazione edilizia
I riferimenti di giurisprudenza, quindi, esistevano, ma il TAR ha ritenuto opportuno fare chiarezza. Non gli si può dare torto perché, anche in occasione dell’utilizzo del Bonus Mobili, spesso ci troviamo in difficoltà nel tentativo di capire in quali casi siamo autorizzati a godere della detrazione del 50%. Anche il concetto di “ristrutturazione edilizia” è stato in passato ed è ancora argomento di discussione, in quanto occorre capire cosa siano gli interventi di ristrutturazione edilizia e quali tra questi diano diritto allo sconto sull’acquisto dei mobili. Leggi lo speciale sul Bonus mobili.
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