A proposito di riscaldamento centralizzato, il 26 novembre 2018 l’Agenzia delle Entrate nella sua Risposta n. 86, ha specificato che il costo di acquisto dell’impianto a valle dei generatori di calore non ha la facoltà di usufruire dell’agevolazione fiscale dell’iper ammortamento. La possibilità, appartenente ai soli titolari del reddito d’impresa, di aumentare il costo di acquisto del 150% (iper ammortamento) riguardo gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, realizzati dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 (o in alternativa entro la data del 30 settembre 2018 secondo specifiche condizioni) e che sono utili ai fini della trasformazione tecnologica e digitale per l’Industria 4.0, sono stati inseriti dai commi 9 (e successivi) dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017.
Nello specifico, si parla di beni ad alta tecnologia, interconnessi e indicati dettagliatamente all’interno dell’allegato A alla legge di bilancio 2017.
Riscaldamento centralizzato, proroga della misura
Il provvedimento è stato prorogato attraverso la legge n 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018), che ha contemplato l’iper amortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi realizzati entro la data del 31 dicembre 2018. La proroga estende la data al 31 dicembre 2019, a patto che entro il 31 dicembre 2018 l’inerente ordine venga acconsentito dal venditore e che sia stato effettuato il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Inoltre, il paragrafo della circolare n.4/E del 30 marzo 2017, ha precisato che “le indagini riguardanti la effettiva riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all’iper ammortamento comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo economico”.
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Riscaldamento centralizzato, escluso dall’agevolazione
Il Ministero dello Sviluppo Economico entrando nel merito, attraverso la nota prot. 402454 del 23 novembre 2018, ha affermato di non condividere “la soluzione proposta dall’istante per un duplice ordine di motivazioni”. Ed ha proseguito, elencando: “In primo luogo, trattandosi comunque, nel suo complesso, di un impianto finalizzato alla realizzazione di un sistema multiutenze di produzione centralizzata e di distribuzione di energia termica, tutti i singoli beni costituenti l’impianto dovrebbero essere trattati allo stesso modo ai fini dell’applicazione dell’iper ammortamento e, in particolar modo, ai fini dell’esclusione delle soluzioni finalizzate alla produzione di energia”. Per poi concludere: “In secondo luogo, come precisato nella circolare n. 177355 del 23 maggio del MISE, le soluzioni che interagiscono a livello di impianti generali, come nel caso di specie gli impianti di riscaldamento centralizzati, anche nel caso in cui servano più aziende sono da ritenersi esclusi dall’agevolazione“.
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