È stato pubblicato sulla G.U. serie Generale n. 162 del 13 luglio 2016 il decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126, recante Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Si tratta del c.d. Decreto SCIA previsto dalla Riforma Madia, la cui entrata in vigore è prevista per il 28 luglio prossimo.
Va avanti anche l’iter della SCIA 2, che permette di individuare più facilmente il titolo abilitativo richiesto per ogni intervento edilizio. Il testo è stato approvato dal Governo e bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato. SCARICA IL TESTO DEL DECRETO SCIA 2 APPROVATO DAL GOVERNO.
A proposito di SCIA 2 leggi anche Leggi Riforma Madia, SCIA 2: attività edilizia libera, quando serve un altro titolo preventivo?
Tornando a bomba, evidenziamo brevemente alcuni punti di interesse della SCIA 1:
1. è prevista l’emissione di successivi decreti legislativi con cui saranno individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o SCIA od oggetto di silenzio-assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso;
2. è prevista l’adozione (sentita la Conferenza unificata) di moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare; i suddetti moduli dovranno prevedere, tra l’altro, la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione;
3. i suddetti moduli saranno pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate; nel frattempo le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione;
4. in caso di inerzia degli enti locali in merito alla pubblicazione, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive;
5. l’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati; è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli previsti nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.
6. la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi;
7. viene introdotto l’art. 18-bis alla legge n. 241/90, secondo cui dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; se la ricevuta contiene le informazioni di cui all’art. 8 della Legge n. 241/90 (l’amministrazione competente; l’oggetto del procedimento promosso; l’ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione; nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti), essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7;
8. la data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione; le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente; nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli artt. 19, comma 3 (ossia, il termine di sessanta giorni per inibire l’attività e rimuovere gli eventuali effetti dannosi), e 20, comma 1 (ossia, il termine per la determinazione del silenzio-assenso), decorrono dal ricevimento dell’istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell’ufficio competente;
Leggi anche Riforma Madia: Decreto SCIA, le novità articolo per articolo
9. viene modificato il comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241/90, il cui nuovo testo è il seguente: “3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.”;
10. viene inserito anche il nuovo art. 19-bis alla legge n. 241/90: la nuova norma dispone che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione deve essere indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente; possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio;
11. se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo sportello unico; l’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all’art. 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti;
12. nel caso in cui l’attività oggetto di SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta allo sportello unico la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell’articolo 18-bis: in tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all’art. 14 decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all’interessato;
13. viene precisato che i termini per la formazione del silenzio-assenso decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato;
14. in materia di disposizioni sanzionatorie, viene introdotto il nuovo comma 2-bis all’art. 21 della Legge n. 241/90, secondo cui la decorrenza del termine previsto dall’art. 19, comma 3 (ossia, il termine per inibire l’attività) e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la SCIA o l’istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti;
15. infine, viene modificato il comma 2-ter dell’art. 29 della legge n. 241/90, secondo cui “Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.”: in pratica, viene inserito il riferimento anche alla presentazione di istanze, segnalazione e comunicazioni per l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni costituzionalmente previsto.
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Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126
(sotto tutto il testo, cliccando qui invece puoi scaricare il pdf)
Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00140) (GU Serie Generale n.162 del 13-7-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 15 marzo 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Libertà di iniziativa privata
1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa.
2. Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge n. 124 del 2015, sono individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere.
Art. 2 Informazione di cittadini e imprese
1. Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l’altro, la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell’articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali.
2. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall’amministrazione procedente ovvero fino all’adozione dei moduli di cui al comma 1, le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonchè delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.
3. Fermi restando i rimedi previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti di cui al presente articolo, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
4. L’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonchè di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.
5. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013, la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti di cui al presente articolo e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.
Art. 3 Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 18 è inserito il seguente: «Art. 18-bis (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni). – 1. Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all’articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7. La data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.
2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell’istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell’ufficio competente.»;
b) all’articolo 19,
1) al comma 2, dopo le parole «può essere iniziata» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi di cui all’articolo 19-bis, comma 2,»;
2) al comma 3,
a) le parole «, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e» sono soppresse;
b) la parole «stesse» è sostituita dalle seguenti: «da parte del privato»;
c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.»;
c) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Concentrazione dei regimi amministrativi).
1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.
2. Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.
3. Nel caso in cui l’attività oggetto di SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell’articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all’articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all’interessato.»;
d) all’articolo 20, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.»;
e) all’articolo 21, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. La decorrenza del termine previsto dall’articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l’istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.»;
f) all’articolo 29, comma 2-ter, dopo la parola «concernenti» sono inserite le seguenti: «la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni,».
Art. 4 Disposizioni transitorie e di attuazione
1. Ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 241 del 1990, le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa legge n. 241 del 1990, come introdotti o modificati dall’articolo 3, entro il 1° gennaio 2017.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 giugno 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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