È in vigore la Riforma del lavoro Fornero: dopo avere approfondito in un articolo “generale” le novità innescate dalla Riforma stessa, vediamo quali sono i cambiamenti che riguardano la Partita Iva. La Riforma del lavoro ha modificato la legislazione dei rapporti di collaborazione fra Partite Iva e aziende, una questione che riguarda anche i professionisti.
Le nuove regole sono attive da ieri, per le nuove collaborazioni, e dal 18 luglio 2013 le collaborazioni già attive.
È necessario sottolineare che le regole della Riforma del lavoro, detta anche Riforma Fornero, andranno a incidere in modo profondo sulle modalità di determinazione di una collaborazione di lavoro come coordinata e continuativa o meno.
La versione definitiva del Decreto voluta dal Ministro Fornero prevede che la collaborazione venga definitiva coordinata e continuativa quando siamo in presenza di almeno due dei tre criteri seguenti: la collaborazione deve avere una durata totale maggiore di 8 mesi nell’arco di un anno solare; corrispettivo dato al professionista deve rappresentare almeno l’80% del totale dei corrispettivi percepiti in un anno dal professionista (anche quando la fatturazione viene fatta a più soggetti che però sono riconducibili a un unico centro di imputazione di interessi); il professionista deve avere una postazione di lavoro fissa presso l’azienda con cui collabora.
Dopo una serie di richieste di alcuni ordini professionali (gli architetti prima di tutto), la stretta alle “false partite Iva” (leggi anche Riforma del lavoro, gli Architetti: non limitare le Partite Iva) si è allentata molto e a oggi sono molte le figure professionali esenti dalla Riforma Fornero.
Non rientrano in quanto detto sopra:
– i professionisti che effettuano prestazioni lavorative di collaborazione in attività professionali per le quali sono iscritti ad un Ordine, Registro, Albo, Ruolo o Elenco professionale qualificato. Ne consegue che architetti, ingegneri e geologi non dovrebbero avere grosse novità in merito alle loro collaborazioni con imprese;
i professionisti con partita Iva che forniscono prestazioni di lavoro con competenze teoriche di alto livello (derivanti da percorsi di studi specifici e finalizzati allo svolgimento completo di queste attività);
esenzione anche per i professionisti con un reddito annuo proveniente dal loro lavoro autonomo non inferiore, per l’anno in corso, ai 18.663 euro; se il committente dimostra che fra l’impresa e il professionista con Partita Iva esiste un rapporto di collaborazione reale e non di altro tipo, scatta l’esenzione.
Le imprese che non rispettano la Riforma del lavoro e mantengono con un professionista una collaborazione coordinata e continuativa “mascherata” da collaborazione a Partita Iva subiscono pesanti sanzioni. Queste imprese devono al lavoratore a Partita Iva gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps che per legge sono a carico del lavoratore stesso.
Le “false partite Iva” che vengono smascherate, sono trasformate in contratti co.co.pro. con Partita Iva solo quando il rapporto di collaborazione riguarda un progetto specifico. Se non esiste alcun progetto la collaborazione viene trasformata in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto o dalla data della prima fattura.
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