Il 18 giugno entra il vigore la Riforma del Condominio (legge 220/2012), che porterà diverse novità in campo rinnovabili, per il riscaldamento, la destinazione d’uso delle parti comuni, la manutenzione, le spese per le scale e le ascensori.
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Uno dei nodi principali, presenti nel nuovo articolo 1135 (al punto 4) del Codice Civile, riguarda la manutenzione straordinaria e le innovazioni: a queste deve provvedere l’assemblea costituendo un fondo speciale (obbligatorio) con importo pari all’ammontare dei lavori.
È molto gravoso per un condominio accantonare quantità consistenti di soldi prima dell’inzio dei lavori: il fondo rischia così di bloccare i lavori. Dall’interpretazione più rigida non può che conseguire una difficoltà a realizzare le opere straordinarie, bloccando le attività di manutenzione del condominio.
Sulle tempistiche in base alle quali bisogna costituire il fondo (prima o dopo l’inzio dei lavori?) e sull’obbligatorietà o meno di tale fondo, così come sugli importi, sorgono i dubbi.
La costituzione materiale del fondo, cioè la riscossione anticipata delle quote e la predisposizione di una giacenza, sembra prescritta.
Insomma, nella norma non viene specificato che il fondo deve essere istituito prima con un importo già pari a quello previsto per i lavori e non si vieta di alimentare gradualmente il fondo costituendo un fondo che consiste nel 10 o 20% del costo dei lavori (in questo modo deve essere chiaro che il fondo deve essere utilizzato solo in caso di morosità o saldo fine lavori). E proprio questa potrebbe essere la via d’uscita (clicca qui per vedere tutti i prodotti editoriali dedicati alla Riforma del Condominio).
Rimane aperto un quesito: se in un condominio sono già stati deliberati i lavori straordinari ma non sono ancora stati completati prima del 18 giugno (data di entrata in vigore della Riforma), da quella data è obbligatorio costituire il fondo? Non è sicuro, ma la delibera e la raccolta di fondi ad avanzamento lavori sembra escludere tale obbligatorietà, in questo caso.
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