Ecco la selezione settimanale delle sentenze di interesse per l’edilizia e l’urbanistica, pubblicate la scorsa settimana. Gli argomenti sono: autorizzazione paesaggistica – diniego per mancato pagamento sanzione; campo sportivo comunale – natura di bene del patrimonio indisponibile; comodatario – permesso di costruire; rifacimento del tetto divelto dal vento – qualificazione dell’intervento e titolo edilizio necessario; veranda – titolo edilizio necessario.
Rifacimento del tetto divelto dal vento: titolo edilizio necessario
TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 22 marzo 2019 n. 178
Il rifacimento del tetto di copertura divelto dal vento è un’ipotesi di ristrutturazione di edificio crollato e non richiede il permesso di costruire
Il rifacimento del tetto di copertura divelto dal vento è un’ipotesi di ristrutturazione di edificio crollato.
Come è noto, sotto la unitaria definizione di “ristrutturazione edilizia” sono ricomprese varie ipotesi di intervento che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente:
– la prima, non comportante demolizione del preesistente fabbricato e comprendente “il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”;
– la seconda, caratterizzata da demolizione e ricostruzione, per la quale è richiesta la stessa volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica (non è più richiesta l’identità di sagoma);
– la terza, rappresentata dagli interventi “volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.
In altri termini, perché sia necessario il rilascio del permesso di costruire occorre una modifica (parziale o totale) dell’organismo edilizio preesistente ed un aumento della volumetria complessiva; solo in questi casi, d’altra parte, l’intervento si caratterizza (in ossequio alla prescrizione normativa) come “trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”. Nelle ipotesi, invece, di “ristrutturazione ricostruttiva” (come definita dalla giurisprudenza: Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2015 n. 1763; 9 maggio 2014 n. 2384; 6 luglio 2012 n. 3970), a maggior ragione se con invarianza, oltre che di volume, anche di sagoma e di area di sedime, non vi è necessità di permesso di costruire.
Autorizzazione paesaggistica e mancato pagamento sanzione
TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 21 marzo 2019 n. 603
L’Amministrazione comunale non può negare l’autorizzazione paesaggistica con la motivazione del mancato versamento, antecedentemente al rilascio della stessa autorizzazione paesaggistica, della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004
L’Amministrazione comunale non può negare l’autorizzazione paesaggistica con la motivazione del mancato versamento, antecedentemente al rilascio della stessa autorizzazione paesaggistica, della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004 (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 25.1.2012, n. 123).
Infatti, per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l’art. 167 D.lgs. n. 42/2004 (già art. 15 l. n. 1497/1939, divenuto poi art. 164 D.lgs. n. 490/1999) va interpretato nel senso che l’indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce vera e propria sanzione amministrativa, e non una forma di risarcimento del danno (TAR Sicilia-Palermo, Sez. I, sentenza 28.09.2016 n. 2277; cfr. tra le tante C.d.S. Sez. IV Sent. n. 7405 del 15.11.2004, che ha riformato la Sentenza di questo TAR n. 732 del 23.12.1999; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 395 del 4.2.2004; C.d.S. Sez. V Sent. n. 5373 del 9.10.2000; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 5875 del 6.10.2003; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 4481 del 5.8.2003; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 6279 del 12.11.2002; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3184 del 2.6.2000).
La natura sanzionatoria (e non di oblazione o di contributo) dell’obbligazione in parola comporta, quindi, che il suo adempimento non configuri una condizione di assentibilità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica (TAR Liguria, Sez. I, 17.5.2017, n. 429).
La giurisprudenza formatasi anteriormente all’entrata in vigore del codice dell’ambiente, peraltro, aveva già avuto modo di precisare che il rilascio di un’autorizzazione in sanatoria, collegato unicamente ad una valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere da sanare, risulta totalmente indipendente nei suoi presupposti giuridici dal mancato o erroneo pagamento della sanzione pecuniaria (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 31 maggio 2002, n. 5062).
Ti potrebbe interessare
Campo sportivo comunale: è bene del patrimonio indisponibile?
TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 18 marzo 2019 n. 567
Il campo sportivo comunale ha natura di bene patrimoniale indisponibile
Il campo sportivo comunale ha natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto mira al soddisfacimento di interessi della collettività locale (Consiglio di Stato, V, 22 ottobre 2015, n. 4857); difatti, “gli impianti sportivi di proprietà comunale fanno parte del patrimonio indisponibile del comune, risultando presenti entrambi i requisiti richiesti dall’art. 826, u. c. del cod. civ., per tale qualificazione, ovverosia la proprietà del bene da parte dell’ente (requisito soggettivo) e la destinazione del bene ad un pubblico servizio (requisito oggettivo) […] (Cass. Civ. SS.UU. 14.10.1998 n. 10135; 6.8.1998 n. 7710; V, 4.11.1994, n. 1257)” (Consiglio di Stato, V, 16 aprile 2003, n. 1991; più recentemente, Consiglio di Stato, V, 27 febbraio 2018, n. 1172; T.A.R. Sardegna, I, 6 marzo 2018, n. 181).
Comodatario: può chiedere il permesso di costruire?
TAR Veneto, sez. II, sent. 20 marzo 2019 n. 341
Anche il comodatario può richiedere il permesso di costruire se il proprietario abbia espressamente autorizzato la realizzazione delle opere
Ai sensi del secondo comma dell’art. 11 DPR 380/2001, “Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa”.
La giurisprudenza (C. Stato, sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4370) ritiene sufficiente a legittimare il rilascio del permesso di costruire anche il contratto di comodato, nel caso in cui il proprietario abbia espressamente autorizzato la realizzazione delle opere.
Veranda: che titolo edilizio è necessario?
TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 19 marzo 2019 n. 1506
Serve il permesso di costruire per la veranda
Una veranda in vetro-alluminio avente una superficie di circa 4 mq ed altezza di circa 3 mt., adibita ad angolo cottura e ricovero caldaia, richiede il permesso di costruire.
In generale le verande, realizzabili su balconi, terrazzi, attici o giardini e caratterizzate da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro, dal punto di vista edilizio determinano un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessitano quindi del permesso di costruire (C.d.S., sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 306).
Anche la funzione alla quale la veranda è adibita (angolo cucina) dimostra che si tratta di un ampliamento dell’appartamento preesistente.
In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento