Eccoci alla selezione delle massime di sentenze per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica pubblicate la scorsa settimana: rifare il pavimento di un terrazzo rientra tra le attività di edilizia libera? Cosa fare se il vicino richiede accertamento di regolarità per un’opera? Serve permesso di costruire per sostituire una staccionata con una recinzione in cemento e rete metallica?
E ancora, per le opere realizzate in difformità dalla SCIA, che tipo di sanzione vale? La presenza di opere di urbanizzazione può essere invocata per sostenere che non è dovuto il pagamento del contributo di costruzione?
Di seguito tutte le sentenze analizzate in dettaglio.
Rifacimento pavimentazione del terrazzo, che permessi servono?
TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 26 novembre 2019 n. 1971
Il rifacimento della pavimentazione del terrazzo di copertura rientra nell’attività edilizia libera
Il rifacimento della pavimentazione del terrazzo di copertura – che tra l’altro è stato realizzato ai fini del miglioramento per la tenuta statica dell’edificio – rientra nell’attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e)-ter, del DPR 380/2001, che contempla “le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni”.
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Accertamento di regolarità per un’opera richiesto da un vicino, cosa fare?
TAR Toscana, sez. III, sent. 28 novembre 2019 n. 1630
Sussiste l’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza documentata e circostanziata con cui il privato chiede di accertare o sanzionare l’esistenza di opere che potrebbero concretare un illecito edilizio
Il proprietario di un’area o di un fabbricato, sulla cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sulla istanza-diffida integra gli estremi del silenzio-rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 2 febbraio 2011 n. 744 ).
Quindi, a fronte della persistenza in capo all’Ente, preposto alla vigilanza sul territorio, del generale potere repressivo degli abusi edilizi e di controllo sull’attività edilizia ex art. 27 del d.p.r. n. 380/2001, il vicino che – in ragione dello stabile collegamento con il territorio oggetto dell’intervento – gode di una posizione differenziata, ben può chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti dall’ordinamento, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio – inadempimento (cfr. T.A.R. Lazio, sent. n. 12853/15).
Dallo stesso art. 27 deriva che il Comune è tenuto, in ogni caso, a riscontrare la missiva con la quale il proprietario di un immobile limitrofo a quello interessato dall’opera denunciata chiede di adottare atti di accertamento delle violazioni ed i conseguenti (eventuali) provvedimenti repressivi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, VI, 7.11.2017, n. 5198; idem, n. 1387/2015; TAR Campania, Salerno, II, 10.10.2017, n. 1472).
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Nello stesso senso si pongono recentissime pronunce del giudice amministrativo (TAR Lazio, Roma, II, 2.7.2019, n. 8620; TAR Lombardia, Milano, II, 5.3.2019, n. 458; TAR Campania, Salerno, II, 6.12.2018, n. 1759).
Pertanto, a fronte di una segnalazione circostanziata e documentata, l’amministrazione è obbligata ad attivare e concludere, con atto espresso, il procedimento di controllo e verifica, in quanto, in virtù dell’art. 27, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, il Comune esercita la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia svolta nel proprio territorio, e a seguito del doveroso esercizio del potere di vigilanza ha l’obbligo di pronunciarsi con l’emissione di un provvedimento espresso. Tale obbligo è altresì evidente ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, secondo cui “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza (…) le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso” (l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza tesa all’accertamento dell’eventuale irregolarità dell’opera realizzata dal vicino scaturisce dal combinato disposto del citato art. 2 con l’art. 27 del d.p.r. n. 380/2001).
Sostituzione di una staccionata con una recinzione in cemento e rete metallica, quale titolo edilizio è necessario?
TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent 26 novembre 2019 n. 1972
Serve il permesso di costruire per sostituire una preesistente staccionata in legno con una recinzione in cemento e rete metallica
Un’opera di recinzione realizzata, a differenza della staccionata in legno preesistente, in cemento e rete metallica, lunga oltre sei metri ed alta oltre un metro è qualificabile come una nuova opera, differente nel posizionamento, nella struttura e nelle dimensioni rispetto a quella precedente, che necessita del permesso di costruire perché dotata di stabilità (cfr. Cass. 20739/2018) e perché costruita con materiale tipicamente edilizio, tra cui rientra la zoccolatura di calcestruzzo.
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Difformità SCIA, sanzione pecuniaria o ripristinatoria?
TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 27 novembre 2019 n. 2116
Per le opere realizzate in difformità dalla SCIA opera la sanzione pecuniaria e non quella ripristinatoria
Nel caso di opere in difformità dalla DIA (rectius, SCIA) l’unica sanzione applicabile è quella pecuniaria ex art. 37, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, a norma del quale «la realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro».
È illegittima, pertanto, l’ingiunzione della misura repressivo-ripristinatoria, vieppiù avuto riguardo all’oggettiva esiguità delle difformità addebitate (consistenti, oltre che nella mancata realizzazione di un gradino ed in una modesta variazione di quota del marciapiede – nella misura, rispettivamente, di cm 5 e di cm 21).
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Contributo di costruzione, è dovuto se ci sono opere di urbanizzazione?
TAR Veneto, sez. II, sent. 26 novembre 2019 n. 1281
L’esistenza della convenzione e la presenza delle opere di urbanizzazione non possono fondatamente essere invocate per sostenere che non è dovuto il pagamento del contributo di costruzione
In linea generale va ricordato che il contributo di costruzione dovuto dal soggetto che intraprende un’iniziativa edificatoria rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione che hanno spesso portata più ampia rispetto a quelle strettamente necessarie a urbanizzare il nuovo insediamento edilizio.
Per tale motivo quand’anche risultino trasfuse in apposita convenzione urbanistica, le prestazioni da adempiere da parte dell’amministrazione comunale e del privato intestatario del titolo edilizio non sono tra loro in posizione sinallagmatica, con la conseguenza che rientrano nel novero delle prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art.23 Cost. (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 dicembre 2016, n. 24; id. 30 agosto 2018, n. 12).
In secondo luogo va osservato che il rilascio del titolo edilizio si configura come fatto di per sé costitutivo dell’obbligo giuridico di corrispondere il relativo contributo per oneri di urbanizzazione, ossia per gli oneri affrontati dall’ente locale per le opere indispensabili affinchè l’area acquisti attitudine al recepimento dell’insediamento assentito e per le quali l’area acquista un beneficio economicamente rilevante, da calcolarsi secondo i parametri vigenti prescindendo totalmente o meno dalle singole opere di urbanizzazione, venendo altresì determinato indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio, sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1108; Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2009, n. 8757; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 gennaio 2006, n. 159; id. 21 aprile 2006, n. 2258; Cons. Stato V, 15 dicembre 2005, n. 7140; 6 maggio 1997, n. 462).
Orbene, sulla base di tali premesse è pertanto necessario affermare che il contributo di costruzione ha carattere generale, prescinde totalmente dalle singole opere di urbanizzazione, viene altresì determinato indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio, sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere.
Inoltre va altresì sottolineato che, attesa la natura non sinallagmatica e il regime interamente pubblicistico che connota il contributo de quo, la sua disciplina vincola anche il giudice, al quale è impedito di configurare autonomamente ipotesi di non debenza della specifica prestazione patrimoniale diverse da quelle autoritativamente individuate dal legislatore (cfr. Tar Marche, Ancona, Sez. I, 30 dicembre 2017, n. 954).
Pertanto, l’esistenza della convenzione e la presenza delle opere di urbanizzazione non possono fondatamente essere invocate per sostenere che non è dovuto il pagamento del contributo di costruzione.
In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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