C’è tempo fino al prossimo 15 maggio per presentare istanza di riduzione contributiva per il settore dell’edilizia: si tratta di un beneficio consistente in una riduzione che incide sui contributi dovuti (nella misura del 11,50%) per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana (non scatta pertanto nei confronti dei lavoratori a tempo parziale). Tale riduzione si applica ai periodi di paga da gennaio 2015 a dicembre 2015.
Come fare per fruire della riduzione contributiva?
Per l’istanza da inviare all’INPS è necessario utilizzare l’apposito modulo Rid-Edil, disponibile nel cassetto previdenziale aziendale, accessibile dal sito INPS. Tutte le domande inviate entro il 15 maggio saranno sottoposte dall’Istituto ad un controllo automatizzato, e saranno istruite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, alla posizione contributiva dell’impresa interessata sarà attribuito un apposito codice di autorizzazione, relativamente al periodo che va da agosto 2015 ad aprile 2016.
Per coloro che invece abbiano già provveduto a inviare l’istanza a partire dal settembre 2015 (e che ha già ricevuto una valutazione positiva con validità da agosto 2015 a dicembre 2015) sarà il sistema informatico dell’INPS a gestire in modo automatico l’estensione del periodo di validità.
Le indicazione aggiornate in merito all’applicazione di tale sgravio contributivo possono essere comodamente reperite presso la recentissima circolare INPS del 17 marzo 2016, n. 52. All’interno della circolare, oltre alle caratteristiche della riduzione contributiva vengono delineate con chiarezza le condizioni di accesso al beneficio e le modalità operative (con particolare attenzione all’invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens).
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Ricordiamo che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici ATECO 2007 da 412000 a 439909. In questo senso non costituiscono attività edili in senso stretto, risultando pertanto escluse dalla riduzione contributiva in oggetto, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici ATECO 2007 da 432101 a 432909 (e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P).
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