Piccoli ricoveri per animali domestici e da cortile: è attività edilizia libera

Un’analisi normativa e una rassegna di sentenze sulle strutture per animali domestici e da cortile, realizzabili nell’ambito dell’edilizia libera

Mario Petrulli 03/12/24

Il Glossario Unico dell’Edilizia, introdotto con il D.M. 2 marzo 2018 in attuazione del D.Lgs. n. 222/2016, individua le principali opere che possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo ma nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 42/2004).

In particolare, la tabella Allegato A al D.M., al punto n. 47, menziona le attività di “…installazione, sostituzione, riparazione, rinnovamento…” di “Ricoveri per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione”, le quali sono dunque da considerarsi realizzabili in regime di edilizia libera in quanto da ricondursi alla disciplina di cui all’art. 6, comma 1, let. e-quinquies), del D.P.R. n. 380/2001. Vediamo un recente caso concreto e una rassegna di sentenze precedenti.

>> Ti interessano articoli come questo? Clicca qui per riceverli direttamente

Indice

Consigliamo:

FORMATO EBOOK

Gli interventi edilizi per opere precarie e gli arredi da esterni

Utilizzare al meglio gli spazi esterni è una legittima aspirazione di ogni proprietario e, normalmente, ciò avviene tramite l’installazione di strutture leggere idonee allo scopo: pergolati, tettoie, gazebo ed altri elementi di arredo. Ma quanti si domandano, prima di procedere, se sia necessario o meno premunirsi di un idoneo titolo abilitativo? La presente guida, aggiornata con le ultime novità normative (da ultimo la Legge n. 105/2024, c.d. SALVA CASA) e giurisprudenziali, si pone lo scopo di fornire la definizione delle diverse tipologie di installazioni possibili negli spazi esterni e di individuare il relativo titolo edilizio necessario alla luce della giurisprudenza più recente e del dato normativo: solo così, infatti, sarà possibile evitare errori e conseguenti sanzioni. Lo stile agile e veloce, l’utilizzo di un linguaggio chiaro, unitamente alle immagini e alla rassegna della casistica più interessante rappresentano le caratteristiche del presente volume, utile per professionisti e operatori del diritto, oltreché per tutti coloro che hanno la legittima aspirazione di migliorare i propri spazi esterni. La presente edizione contiene anche una trattazione degli interventi in regime di edilizia libera nelle regioni italiane a statuto ordinario e in quelle a statuto speciale, ivi comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano. Mario Petrulli,Avvocato, esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; collabora con siti giuridici (tra i quali www.ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore. Titolare dello Studio legale Petrulli (www.studiolegalepetrulli.it)

Mario Petrulli | Maggioli Editore 2024

Tettoia di riparo per un unico cavallo

Da ciò consegue, come ricordato recentemente dal TAR Marche, sez. I, nella sent. 2 novembre 2024, n. 844, che non è richiesto un titolo edilizio per la realizzazione di una piccola tettoia in legno, delle dimensioni mt. 2.50 x mt. 3.50 con altezza media, sprovvista di palificazione e fondamenta in cemento o altro materiale idoneo a determinane l’inamovibilità, utilizzata quale ricovero per un unico cavallo.

Secondo i giudici, il manufatto in questione non ha alcun rilievo edilizio, visto che si tratta di tettoia di ridotte dimensioni, non ancorata stabilmente al suolo, realizzata con materiali naturali e soprattutto aperta su tutti i lati. Ne consegue che il manufatto rientra nella casistica di cui al combinato disposto fra l’art. 6 (Attività edilizia libera) del T.U. n. 380/2001 e la tabella allegato A, n. 47, al D.M. 2 marzo 2018.
Infatti, seppure nella specie non si può parlare di animale domestico, dal punto di vista edilizio la tettoia in questione ha dimensioni del tutto paragonabili a quelle di un pollaio o di altro manufatto destinato al ricovero di animali domestici.

Né serve l’autorizzazione paesaggistica, in caso di area vincolata: l’art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 prevede che “… non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’art. 146, dall’art. 147 e dall’art. 159: a) …; b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio”.

Posa di una voliera

Come si evince dal glossario contenente l’elenco – non esaustivo – delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (punto 47 dell’allegato), le voliere sono espressamente indicate tra gli interventi di edilizia libera ai sensi del d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, che richiama “le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” (tra cui rientrano anche le voliere), qualificandoli come interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VII, nella sent. 2 novembre 2021, n. 6839.

Non si può neanche ritenere necessaria l’autorizzazione paesaggistica: infatti, appare applicabile alle voliere il punto A. 19 dell’Allegato A al D.P.R. n. 31/2017, che esclude la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per: “palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie.”

Gabbie metalliche utilizzate come ricovero per cani

Le gabbie metalliche, utilizzate come ricovero per cani, devono ritenersi escluse dal novero delle opere edilizie la cui realizzazione richiede il previo rilascio di titolo edilizio ex art. 10 del d.P.R. 380/2001, con conseguente sanzione ripristinatoria in caso di costruzione abusiva: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. II, nella sent. 4 ottobre 2022, n. 6144.

Rileva in tal senso il “Glossario unico delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera” adottato ai sensi dell’art. 1 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 marzo 2018 (“Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”) che al punto 47 comprende proprio la “installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento” di “ricovero per animali domestici e da cortile, voliera ed assimilata, con relativa recinzione cosicché, non essendo contestata la specifica funzione del predetto manufatto, peraltro pienamente compatibile con la descrizione di forme, volume e materiali della struttura, tali opere devono ritenersi assoggettate al regime dell’edilizia libera di cui all’art. 6 del d.P.R. 380/2001.

Cuccia del cane e pollaio di modeste dimensioni

Come affermato in passato dalla giurisprudenza (TAR Molise, sez. I, sent. 13 marzo 2015, n. 93), “Non è necessario il permesso di costruire per la realizzazione del pollaio se si tratta di opera di modesta entità, accessoria rispetto all’abitazione principale, non avente una propria autonomia funzionale e non dotato di un proprio significativo impatto volumetrico”.

Del resto – come nel caso precedente – nel “Glossario unico delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera”, ex art. 1 del D. M. Infrastrutture e Trasporti del 2/03/2018, è prevista, appunto nell’allegato 1, la categoria di opere di edilizia libera, ex art. 6, comma 1, lett. e quinquies del T. U. dell’Edilizia, rappresentato dalle aree ludiche senza fini di lucro e dagli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, nella quale categoria è compresa, al punto 47, la “installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento” di “ricovero per animali domestici e da cortile, voliera ed assimilata, con relativa recinzione”.

Secondo il TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 18 maggio 2021, n. 1251, quanto sopra osservato per il pollaio può estendersi, analogamente, alla baracca adibita a cuccia per cani, di dimensioni assai contenute, la quale condivide, con il primo, il segnalato carattere pertinenziale, rispetto all’ambito edilizio in cui si colloca.

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

Iscriviti alla newsletter

Si è verificato un errore durante la tua richiesta.

Scegli quale newsletter vuoi ricevere

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

Iscriviti

Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Mario Petrulli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento