Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022 il decreto 27 settembre 2022 n. 152, che era stato firmato il 15 luglio 2022, dall’ex ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani.
Si tratta del regolamento che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti.
Il MiTE aveva precisato, con l’uscita del decreto, che esiste un mercato per l’aggregato recuperato e che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della materia prima naturale, e possiede un effettivo valore economico e che sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei criteri definiti nel regolamento di cui si parla.
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Vediamo nel dettaglio quali sono le indicazioni contenute nel decreto MiTE sul recupero degli inerti da costruzione e demolizione.
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Quali sono i rifiuti ai quali fa riferimento il regolamento?
Nel decreto MiTE oltre a definire l’oggetto e le finalità, vengono fornite le definizioni utili per comprendere a quali rifiuti si fa riferimento.
Per rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione si intendono i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’Elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE e indicati al punto 1 della Tabella 1 dell’Allegato 1 regolamento di cui si parla.
Mentre per altri rifiuti inerti di origine minerale si fa riferimento ai rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell’Elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE e indicati al punto 2 della Tabella 1 dell’Allegato 1 del regolamento MiTE in oggetto.
I rifiuti inerti sono i rifiuti solidi dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.
Con il termine aggregato recuperato si fa riferimento ai rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione e ad altri rifiuti inerti di origine minerale che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle disposizioni del presente decreto.
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Il decreto MiTE inerti da costruzione e demolizione
Il decreto MiTE definisce i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità, la dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni, il sistema di gestione e le norme transitorie e finali.
Inoltre, il decreto MiTE inerti contiene tre allegati con indicazioni su:
- Rifiuti ammissibili – Verifiche sui rifiuti in ingresso – Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore – Requisiti di qualità dell’aggregato recuperato – Norme Tecniche di riferimento per la Certificazione CE dell’aggregato recuperato.
- Utilizzo dell’aggregato recuperato (tabella con norme tecniche per l’utilizzo dell’aggregato recuperato).
- Dichiarazione di conformità attraverso la quale viene attestato il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto da parte del produttore di aggregato recuperato.
>> Scarica il Decreto MiTE recupero inerti <<
Foto: iStock.com/Bogdanhoda
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