Entra nel vivo la possibilità per i fornitori che applicano lo sconto in fattura al posto dell’ecobonus e del sismabonus di “spendere” il credito d’imposta. L’Agenzia delle entrate ha infatti istituito i codici tributo necessari per la compensazione.
Lo sconto al posto del bonus L’art. 10 del Decreto crescita (Dl 34/2019) ha previsto la possibilità per i fornitori di applicare uno sconto sulla fattura pari alla detrazione spettante ai contribuenti. L’ammontare dello sconto si trasforma in credito d’imposta per i fornitori, da utilizzare in compensazione. Una misura criticata soprattutto dalle piccole imprese, e sulla quale sono stati presentati emendamenti al ddl di Bilancio. Per il momento, però, la misura è attiva e quindi per chi ha deciso di applicare lo sconto arrivano i codici tributo per usufruire del relativo credito d’imposta.
Sconto al posto di Ecobonus e Sismabonus: come funziona?
Il credito può essere recuperato in cinque quote annuali di pari importo, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il beneficiario della detrazione ha comunicato all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per lo sconto, così come stabilisce il provvedimento del 31 luglio 2019, con le modalità attuative delle nuove disposizioni.
I fornitori titolari del credito, a loro volta, hanno anche la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Per una spiegazione completa, leggi: Sconto Ecobonus e Sismabonus operativo: come si fa, spiegato chiaro
Sconto ecobonus e sismabonus: c’è una novità
I nuovi codici per recuperare lo sconto
L’Agenzia delle entrate con la nuova risoluzione 96/E del 20 novembre 2019 ha quindi istituito i codici tributo da utilizzare per la compensazione che sono:
– il “6908” per l’Ecobonus
– il “6909” per il Sismabonus.
Dove vanno inseriti i codici tributo? Come va compilato l’F24?
Nel modello F24, i codici tributo vanno riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Per quanto riguarda l’anno di riferimento deve essere riportato quello in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato “AAAA”. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.
Attenzione però. Per poter utilizzare i crediti è necessario che i contribuenti che hanno usufruito dello sconto presentino all’Agenzia delle entrate la comunicazione con la quale dichiarano di voler cedere il credito. Da parte sua, poi, il cessionario dovrà comunicare che accetta gli stessi crediti, utilizzando le funzionalità presenti nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Senza questi passaggi la compensazione non può essere effettuata.
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