Le spese sostenute per asseverazioni, attestazioni varie e visto di conformità sono detraibili, insieme a quelle sostenute per la progettazione altri oneri professionali connessi. Lo conferma la legge, purché l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato (circolare 24/2020).
Il percorso per ottenere il Superbonus è lungo e impervio, e molte sono le competenze tecniche richieste. I dubbi principali riguardano tuttora la correttezza delle differenti modalità con le quali tali prestazioni professionali possono essere contrattualizzate e fatturate.
Vediamo in dettaglio le 3 opzioni disponibili per chi commissiona i lavori: modalità diretta, mandato senza rappresentanza e delega di pagamento.
Professionisti Superbonus, 3 modi per pagare le parcelle
Sia che si opti per la cessione credito o lo sconto in fattura (>> qual è la differenza?), il Superbonus 110% richiede:
– le asseverazioni del rispetto dei requisiti tecnici e di attestazione di congruità delle spese sostenute,
– l’apposizione di un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Leggi anche: Superbonus 110%, guida per il visto di conformità
Tutto ciò secondo l’articolo 119 del Dl 34/2020, che prevede la medesima misura anche per gli interventi di Ecobonus e Sismabonus ammessi al 110%.
Riferimenti legislativi
– Quantificazione spese per asseverazioni, attestazioni, progettazione e altre spese professionali connesse:
>>>> si fa riferimento ai valori massimi di cui al Dm della Giustizia 17 giugno 2016.
– Spese per il visto (in assenza di una precisa indicazione):
>>>> si fa riferimento al Dm 140/2012.
– Nel caso di detrazione Ecobonus, vige l’obbligo, da parte di clienti qualificati, di riconoscere ai professionisti l’equo compenso.
>>>> Dm 55/2014, indirettamente richiamato dall’articolo 17-ter, comma 1 del Dl 137/2020.
>> Raccolta normativa Superbonus 110%. Ecco l’elenco con tutti i riferimenti
Professionisti, 3 modi per pagare le parcelle
1. Modalità diretta
Sembra sia la più coerente con il dettato normativo. Consiste nel mandato con cui il committente conferisce l’incarico al progettista, e di conseguenza viene emessa fattura da parte del professionista al committente (modalità diretta).
Contro questa procedura c’è il parere degli operatori, che si dicono reticenti in quanto in caso di opzione per lo sconto o la cessione, si estende anche ai professionisti l’onere amministrativo della gestione del credito o, alternativamente, in caso di rinuncia all’opzione, comporta per il beneficiario un esborso finanziario per il pagamento di tali fatture.
>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news
2. Mandato senza rappresentanza
Ha ad oggetto le prestazioni di asseverazione, attestazione e visto di conformità, conferito dal committente a un general contractor (>> chi è e di cosa si occupa?). In questo caso, i servizi vanno fatturati dai professionisti al general contractor che poi li riaddebitta, insieme con le spese sostenute per gli interventi, al committente.
L’Agenzia non ha ancora chiarito sul mandato senza rappresentanza, ma come via non sembra percorribile a condizione che il riaddebito delle prestazioni professionali sia reso completamente trasparente (anche a livello contrattuale) mediante la scomposizione del corrispettivo fatturato dal general contractor.
Leggi anche: Superbonus 2021 per la coibentazione del tetto, come avere il 110%
3. Delega di pagamento
Prevede – come nella modalità diretta del punto 1 – il conferimento del mandato dal committente ai professionisti, ma con delega di pagamento conferita al general contractor. Con la delega di pagamento, i professionisti emettono fattura direttamente al committente e il general contractor. Dopo aver pagato tali prestazioni e per effetto della delega di pagamento ricevuta, provvedono ad addebitare le somme in fattura al committente, in regime di esclusione Iva (articolo 15 del Dpr 633/1972), come somme anticipate in nome e per conto del cliente.
Questa terza soluzione presenta però un profilo di rischio legato all’articolo 121 del Dl 34/2020, nel punto in cui prevede che si possa optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo pari massimo al corrispettivo stesso. Le somme anticipate in nome e per conto del cliente, dato che non fanno parte della base imponibile (e quindi del corrispettivo), rischiano infatti di non essere scontabili.
In tal senso sarebbe utile un rapido chiarimento (tra i tanti emessi) dell’Agenzia delle Entrate.
Guida tecnica per il super Sismabonus e il super Ecobonus
Calcola il Superbonus 110 con il software cloud
Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus
Foto: iStock/D-Keine
Fonte: Il Sole 24 Ore, Nt+Entilocaliedilizia
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento