Dopo il NIET del TAR al rinvio dell’obbligo di utilizzare il POS obbligatorio, pubblichaimo un interessante resoconto delle vere spese che un professionista tecnico deve sostenere per potere ricevere i pagamenti tramite carta di debito.
Con la recentissima ordinanza n. 1932 del 30 aprile 2014 il TAR Lazio, sez. III ter Roma, ha respinto la richiesta, avanzata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, di annullamento del Decreto Ministeriale 24 gennaio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico (pubblicato in G.U. 27 gennaio 2014, n. 21) in attuazione dell’art. 15, comma 5, D.L. 18.10.2012 n. 179, laddove prevede (art. 2, comma 1) che l’obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito (POS obbligatorio) di cui all’art. 15 cit., si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti in favore dei soggetti di cui all’art. lett. d) (imprese e professionisti) per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi anche professionali, nonché con riferimento alla disposizione di cui all’art. 2, comma 2 (“In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l’obbligo di cui al comma 1 si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti di cui all’art. 1, lett. D), per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell’anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro”).
Secondo i giudici romani il suddetto Decreto sul POS obbligatorio “sembra rispettare i limiti contenutistici ed i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa che, all’art. 9, comma 15-bis, impone perentoriamente ed in modo generalizzato che “a decorrere dal 30 giungo 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito….”.
Tale Decreto, perciò, “ha dato attuazione al suddetto obbligo generale di fonte legale (relativo all’uso tendenzialmente generalizzato delle carte di debito per le transazioni commerciali) limitandosi a prevedere, nel rispetto della norma attributiva del potere di normazione secondaria (cfr. art. 15, comma 5, D.L. n. 179 del 2012), un termine di decorrenza differenziato in relazione a distinte classi di imprese e professionisti (obbligo immediato per imprese e professionisti il cui fatturato, nell’anno precedente a quello nel corso del quale è stato effettuato il pagamento, sia stato superiore ai duecentomila euro; obbligo differito al 30 giugno 2014 per tutti gli altri operatori) e l’importo minimo dei pagamenti ai quali si applica la nuova disposizione di legge (peraltro ai sensi dell’art. 15, comma 5, D.L. cit. la fissazione di “importi minimi” da parte della fonte secondaria è espressamente indicata come “eventuale”)”.
Quindi, “ad una prima e – inevitabilmente – sommaria valutazione”, il Decreto non sembra viziato da illegittimità né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell’eccesso/sviamento del potere.
Un aspetto particolarmente interessante dell’ordinanza riguarda il pregiudizio di “natura prettamente economica” in relazione ai costi organizzativi ed economici connessi al noleggio e alla gestione del POS obbligatorio dalla norma in discorso.
Ma quali sono tali costi?
Chiunque può effettuare una ricerca tramite i fogli informativi ed i documenti di sintesi del servizio POS che ogni istituto bancario è obbligato, per legge, a pubblicare. Noi ne abbiamo effettuato una veloce e questi sono i costi che, a una prima valutazione, abbiamo rilevato, senza alcuna pretesa di esaustività:
1) il costo di installazione/disinstallazione del POS obbligatorio: da zero a 200 eur, una tantum;
2) il canone mensile di noleggio dell’apparecchiatura, eventualmente legato al numero delle operazioni effettuate: da 8 eur a 30 eur;
3) la commissione sul transato: da 0,50% al 2%;
4) l’eventuale commissione minima per operazione, ossia quella commissione sull’operazione che si applica comunque nel caso in cui la commissione sul transato non superi una certa soglia;
5) il costo della chiamata telefonica o via internet o via satellite (nel caso di POS che non utilizzano una linea telefonica fissa);
6) la valuta di accredito dell’operazione sul conto corrente collegato al POS: solitamente è un giorno;
7) il costo dell’eventuale assistenza tecnica a domicilio;
8) il costo della produzione mensile del rendiconto POS obbligatorio e di eventuali altre comunicazioni;
9) l’eventuale bollo di registrazione del contratto: 16 eur.
Come accennato, si tratta di valori individuati tramite la comparazione casuale di alcuni documenti di sintesi e fogli informativi degli istituti di credito. È evidente che ogni professionista dovrà verificare il dettaglio dei costi relativi al servizio tramite il proprio istituto di credito e sarà importante verificare l’esistenza di eventuali convenzioni che contengano condizioni agevolate. Da ultimo, può essere utile effettuare una ricerca fra gli istituti al fine di individuare le migliori condizioni possibili.
Quindi, niente da fare: il POS diventerà obbligatorio dal 30 giugno 2014. Leggi anche POS obbligatorio, meno di due mesi all’antrata in vigore.
Può essere utile, infine, effettuare una precisazione: il POS obbligatorio riguarda l’utilizzo delle carte di debito quale strumento di pagamento, ossia carte bancomat e prepagate e non anche le carte di credito.
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